Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 918 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 20/01/2021), n.918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10965/2019 proposto da:

S.N.H., elettivamente domiciliato in Roma v.le Angelico 97,

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta

e difende in forza di procura speciale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1614/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.N.H., cittadino del (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Bari, in data 11 settembre 2018, che aveva rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza di rigetto della sua domanda di protezione internazionale e umanitaria che il cittadino straniero aveva motivato riferendo di avere lasciato il suo paese per le condizioni di insicurezza e di violenza in cui si trovava;

la Corte ha ritenuto il suo racconto inattendibile e le sue motivazioni esclusivamente economiche; l’assenza nel Bangladesh di una situazione di violenza diffusa e indiscriminata nei confronti dei cittadini e di danno grave in caso di rimpatrio; l’assenza di condizioni di vulnerabilità.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

i primi quattro motivi riguardano la mancata valutazione delle condizioni di violenza diffusa nel suo paese e delle ragioni della partenza, legate al timore delle ritorsioni di uno zio, ai fini della protezione sussidiaria; il quinto e in parte il secondo motivo riguardano la mancata valutazione della integrazione sociale in Italia, ai fini della protezione umanitaria;

i motivi in esame censurano del tutto genericamente la ratio decidendi già espressa dal tribunale, circa le ragioni meramente economiche poste a sostegno della domanda di protezione (così sintetizzate dallo stesso richiedente: “mia madre (…) con quei pochissimi soldi che aveva (…) mi ha fatto partire per l’Europa (…) per aiutare me e farmi venire qui per potermi fare una vita migliore e poter guadagnare qualcosa anche per aiutare loro”), ratio integrata dalla Corte territoriale che ha comunque escluso l’esistenza di situazioni di violenza indiscriminata nella zona del paese da cui egli proveniva, con apprezzamenti di fatto incensurabili in sede di legittimità, fatte oggetto di critiche non specifiche nè mirate rispetto al decisum; analoga finalità di ottenere il riesame di giudizi di fatto compiuti dai giudici di merito caratterizza i motivi concernenti il disconoscimento di condizioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria;

il ricorso è inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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