Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 918 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 17/01/2020), n.918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9212/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

N.R., rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Contrino del

foro di Milano e dall’avv. Andrea Bodrito del foro di Genova ed

elettivamente domiciliato in Roma, Via Buccari, n. 3, presso lo

studio dell’avv. Fabio Madama;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 5833/22/14, pronunciata il 9.4.2014 e depositata il 2.10.2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10.7.2019 dal Consigliere Dott. SAIEVA Giuseppe.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. N.R., dipendente della società Avio S.p.a., riceveva nel 2004 diritti di opzione per l’acquisto di azioni della società lussemburghese Aero Invest 1 S.A., controllante l’Avio S.p.a., ad un prezzo di 148.750,00 Euro, pari al valore delle azioni al momento dell’offerta. Nel 2005 il N. procedeva alla rivalutazione dei diritti di opzione e in data 15.12.2006 esercitava il diritto di opzione, vendendo contestualmente le azioni ottenute ad un prezzo complessivo di 432.284,39 Euro, che coincideva con il valore delle stesse al momento dell’assegnazione. In data 24 febbraio 2010, presentava all’Ufficio delle Entrate di Roma (OMISSIS) istanza di rimborso delle imposte versate, ritenendo applicabile il regime fiscale di cui al T.U.I.R., art. 51, comma 2, lett. g-bis, ed in via gradata di potersi avvalere dei benefici derivanti dalla rivalutazione dei diritti L. n. 448 del 2001 ex art. 5.

2. Con ricorso depositato il 13 luglio 2010 il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Roma (OMISSIS), con il quale gli era stato negato il rimborso.

3. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 5833/22/14 pronunciata il 9.4.2014 e depositata il 2.10.2014, accoglieva l’appello interposto dal contribuente.

4. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste il contribuente mediante controricorso.

5. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 10.7.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c.

6. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

7. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un unico motivo di ricorso l’Ufficio finanziario censura la sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 51, comma 2, lettera g-bis, del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, conv. in L. n. 286 del 2006 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”

1.2. Va premesso che l’odierno contribuente nel 2004 ha usufruito di una stock options, espressione con cui si fa riferimento all’offerta generalizzata e gratuita ai dipendenti di una società quotata in borsa di diritti di opzione ad acquistare o sottoscrivere, in una certa data futura e ad un prezzo predeterminato, le azioni della società, e ciò sia come incentivo ai dipendenti ad aumentare la produttività che come riconoscimento ad una retribuzione compartecipativa ed incrementata. Il beneficio per il dipendente è costituito dall’attribuzione gratuita dell’opzione ad acquistare o sottoscrivere azioni, pagando, al momento dell’esercizio del diritto, il prezzo di mercato vigente al momento dell’attribuzione del diritto di opzione, lucrando quindi l’eventuale plusvalenza, qualora il prezzo di mercato a quel momento sia aumentato, con la garanzia, se il prezzo di mercato fosse diminuito nel tempo, di potersi astenere dall’esercizio dell’opzione senza aver subito alcun costo. Al N., che in data 15.12.2006 aveva esercitato il diritto di opzione, rivendendo al prezzo di 432.284,39 Euro le azioni acquistate al momento dell’offerta al prezzo di 148.750,00 Euro, il datore di lavoro aveva calcolato la differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il prezzo corrisposto dal dipendente come reddito da lavoro dipendente ed applicato la normativa stabilita dal D.L. n. 262 del 2006, entrata in vigore il 3.10.2006, che modificava il regime agevolato di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 51, comma 2, lettera g-bis; soluzione contestata dal contribuente, il quale nella propria domanda di rimborso riteneva viceversa applicabile la disciplina contenuta nella vecchia formulazione del T.U.I.R., art. 51, comma 2, lett. g bis, nella considerazione che la novella, come stabilito dall’art. 3 dello Statuto del Contribuente, non potesse avere effetto retroattivo.

2. Ciò premesso, il ricorso dell’Agenzia appare meritevole di accoglimento.

2.1. Va infatti osservato che come già affermato da questa Corte, al fine della corretta individuazione della disciplina di tassazione applicabile alle stock options assegnate a lavoratori dipendenti dal datore di lavoro è necessario distinguere i due momenti della assegnazione del diritto di opzione, da un lato, e quello di esercizio dello stesso e, dunque, dell’effettiva assegnazione dei rispettivi titoli, dall’altro, e considerato che le azioni entrano a far parte del patrimonio del dipendente solo nel momento in cui l’opzione venga esercitata o ceduta, la disciplina applicabile va individuata in quella vigente al momento di tale esercizio, indipendentemente dal momento in cui sia stata offerta l’opzione (cfr. Cass. n. 11214/2011, 13088/2012, 11413/2015; e, da ultimo, ordinanza n. 17695/2019).

2.2. Ciò non determina affatto una applicazione retroattiva della norma tributaria, poichè l’operazione alla quale consegue la tassazione non va individuata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio del diritto di opzione mediante l’acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio sul prezzo delle azioni, e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato, il quale può o meno esercitarlo secondo le modalità ed i tempi che riterrà opportuni, alla stregua delle proprie insindacabili valutazioni. Ne consegue che la disciplina tributaria applicabile deve necessariamente essere quella vigente al momento dell’esercizio del diritto, disciplina di cui il beneficiario potrà tenere conto nello scegliere se esercitare o meno il diritto.

2.3. La tesi del contribuente, accolta dalla Commissione Tributaria Regionale, va pertanto disattesa in quanto correttamente è stato applicato il T.U.I.R., art. 51, comma 2, lett. g-bis), così come modificato dal D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, con cui erano state introdotte ulteriori condizioni per l’applicazione dell’agevolazione fiscale (esclusione della plusvalenza dai redditi di lavoro dipendente e tassazione del solo capita/ gain con l’imposta sostitutiva del 12,5%), prevedendo tra l’altro che “il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente”.

2.4. Tale interpretazione, già condivisa da questa Corte con ordinanza n. 13088 del 25 luglio 2012, consente di affermare che il regime fiscale delle stock option, così come modificato dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 29, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 286 del 2006, è applicabile alle assegnazioni di azioni effettuate a decorrere dal 20 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge di conversione, anche se i relativi piani siano stati deliberati in data anteriore.

2.5. Nel caso in esame la vendita delle azioni è avvenuta in data 15.12.2006 e, quindi, non vi è alcun dubbio su quale sia la normativa applicabile, mentre, per poter escludere tale provento dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, si sarebbero dovute verificare le cinque condizioni stabilite dal predetto decreto:

a) che il prezzo pagato dal dipendente fosse pari al valore delle azioni stesse al momento dell’offerta;

b) che le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentassero una percentuale di diritto al voto esercitabile in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 10%;

c) che l’opzione non fosse esercitata prima della scadenza di tre anni dalla sua attribuzione;

d) che al momento in cui l’opzione poteva essere esercitata, la società risultasse quotata in mercati regolamentari;

e) che il beneficiario avesse mantenuto, per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione, un investimento nei titoli oggetto dell’opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto. 2.6. Detti requisiti non ricorrevano nel caso esaminato, in quanto il N. ebbe ad esercitare il diritto di opzione prima della scadenza dei tre anni, talchè non poteva trovare applicazione la disposizione di cui al T.U.I.R., art. 51, comma 2, lett. g-bis, mentre va disatteso l’asserito contrasto con lo Statuto del contribuente, in forza del quale le modifiche legislative relative ai tributi periodici hanno effetto solo dal successivo periodo d’imposta, trattandosi nella specie di tributo non periodico.

2.7. Analogamente va disattesa la doglianza del contribuente in ordine al mancato riconoscimento del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione e il susseguente verificarsi di una “doppia imposizione giuridica” vietata T.U.I.R. ex art. 163, non potendosi tener conto della rivalutazione del valore di offerta dei diritti di opzione, effettuata nel 2005, avente rilievo ai fini del trattamento impositivo sulle plusvalenze in tema di redditi diversi, qui vertendosi, invece, in ipotesi di tassazione ordinaria di redditi da lavoro dipendente. Ciò impediva che potesse farsi valere in questa sede da parte del contribuente il pagamento dell’imposta sostitutiva (cfr. Cass. n. 17695/2019).

3. In conclusione, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente, che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate liquidate in complessivi 5.600,00 Euro, oltre spese prenotate a debito. Dichiara compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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