Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9179 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 21/04/2011), n.9179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19173-2006 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI

130, presso lo studio dell’avvocato PANNELLA PAOLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PISTONE GIUSEPPE, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO II.DD. DI CASORIA in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 325/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 25/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25 ottobre 2005 la Commissione tributaria regionale di Napoli, riformando la decisione della locale Commissione provinciale del 24 ottobre 2003, accoglieva l’appello dell’amministrazione e rigettava il ricorso introduttivo di T. A., opponente avverso la cartella di pagamento relativa all’addebito di IRPEF, ILOR, contributo SSN, interessi e penalità per gli anni 1994 e 1995.

I giudici d’appello, andando di contrario avviso rispetto alla commissione di prime cure, rilevavano la regolarità e la tempestività dell’iscrizione a ruolo e la tempestività della pretesa tributaria, evidenziando che la notifica ex art. 140 c.p.c. dell’accertamento, divenuto definitivo per omessa impugnazione, era stato posto a fondamento d’iscrizione a ruolo avvenuta nel termine di legge.

In data 14-16 giugno 2006 ricorre, per la cassazione della suddetta decisione, la soccombente adducendo cinque motivi ai quali solo l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato.

A. Preliminarmente va rilevato che esso è stato notificato, oltre all’Agenzia competente, anche al Ministero nei cui confronti va disatteso per essere l’amministrazione finanziaria ministeriale estranea al contenzioso in atto, sia sul piano sostanziale sia su quello processuale, tanto da non essere stata parte del giudizio di merito; nulla va statuito sulle spese in assenza di attività difensiva.

B. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa motivazione di punto decisivo della controversia. Sostiene la contribuente che, pur avendo eccepito in secondo grado l’inammissibilità del gravame per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione alla carenza di specificità dei motivi, nulla i giudici regionali avevano motivato in proposito. Il motivo va disatteso.

C. La censura di omessa motivazione sulla doglianza di mancanza di specificità dei motivi di appello ha per oggetto un error in procedendo, atteso che l’omessa motivazione costituisce violazione della norma processuale di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e che non potrebbe costituire errore di giudizio il difetto di quest’ultimo; ne consegue che detto vizio può essere direttamente delibato da questa Corte mediante esame diretto degli atti (Cass. Sez. 50, n. 21676 del 14/08/2008). In particolare, la specificità dei motivi d’impugnazione è verificabile in sede di legittimità direttamente, essendo la relativa censura riconducibile – come si è detto – nell’ambito dell’error in procedendo, anche attraverso l’interpretazione autonoma dell’atto di appello, mentre, ai fini dell’esame del vizio denunciato, non rileva la correttezza dell’indicazione del riferimento normativo (e cioè la mancata evocazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), purchè dal contesto del motivo sia possibile desumere, come nella specie, la denuncia di un errore di tale natura (Cass. Sez. 1, n. 19661 del 13/09/2006).

D. Premesso che il grado di specificità dei motivi di gravame non può essere stabilito in via generale e assoluta, non v’è dubbio che alle argomentazioni svolte nella sentenza di prime cure siano contrapposte quelle, pur succinte, dell’Agenzia appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni contenute nell’appello è chiara la volontà di sottoporre l’intera controversia al giudice dell’impugnazione sotto quattro profili essenziali;

si tratta appunto dei quattro punti virgolettati nella narrativa del ricorso per cassazione della stessa T. (3 pag. 4-5), evidenzianti con sufficiente chiarezza il thema decidendum del gravame di secondo grado.

E. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo.

Sostiene la contribuente che la notifica degli accertamenti era avvenute nelle forme dell’art. 140 c.p.c, senza che fossero state effettuate le preventive ricerche prescritte dall’art. 139 c.p.c..

F. Il motivo non è fondato. Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l’atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione, legittima la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall’art. 139 c.p.c.. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario (e che pertanto l’assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, correndo un’ipotesi di cd.

irreperibilità temporanea) lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell’avvenuta notificazione dall’affissione dell’avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata, essendo invece necessarie ulteriori ricerche solo quando il notificatore abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito dal comune e/o dal luogo ove viene ricercato, perchè in tal caso verrebbe meno il collegamento fra il luogo e il soggetto, collegamento sul quale il legislatore fonda la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dell’atto notificatogli ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (Cass. Sez. 5, n. 2919 del 09/02/2007).

G. Nella specie è pacifico che la T. risieda a (OMISSIS) (cfr. certificato anagrafico ed epigrafe del ricorso per cassazione), che allo stesso indirizzo si è recato il messo notificatore e ivi è stata indirizzata e ricevuta la prescritta raccomandata (v. sentenza).

H. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo.

Sostiene la contribuente che, risultando inviata una sola raccomandata senza indicazioni mentre gli atti d’accertamento erano due, era nulla la notifica di entrambi gli atti.

I. Il motivo è inammissibile: esso, infatti, risulta essere stato tardivamente introdotto nel giudizio solo in secondo grado.

Dall’esame degli atti processuali, consentito in virtù della natura procedurale della questione, emerge che nel ricorso introduttivo le censure ex art. 140 c.p.c. della contribuente riguardavano solamente:

a) l’assenza di ricerche preventive idonee a giustificare la particolare procedura notificatoria (pag. 5-6); b) l’asserita omessa affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione (pag.

6, ult. cpv.); c) l’omessa indicazione delle generalità del messo.

contribuente abbandona l’eccezione sulle generalità del notificatore, ripropone le altre e introduce quella nuova sulla unicità della raccomandata per le due notifiche dei due accertamenti. Deve quindi trovare applicazione il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la nullità della notifica dell’avviso di accertamento non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata specificamente nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta per la prima volta nelle successive fasi del giudizio (Cass. n. 10802 del 05/05/2010).

K. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo.

Sostiene la contribuente che la mancata individuazione della persona che ha ricevuto la raccomandata in questione e l’omessa indicazione della sua qualifica, comportano la nullità della notificazione fatta ex art. 140 c.p.c..

L. Il motivo è inammissibile, poichè, come si è detto, dall’esame degli atti processuali emerge che nel ricorso introduttivo le censure ex art. 140 c.p.c. della contribuente riguardavano solamente: a) l’assenza di ricerche preventive idonee a giustificare la particolare procedura notificatoria (pag. 5-6); b) l’asserita omessa affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione (pag. 6, ult.

cpv.); c) l’omessa indicazione delle generalità del messo notificatore (pag. 7, 1 cpv.).

M. Solo nel ricorso per cassazione la contribuente introduce la questione sul nominativo e la qualità della persona firmataria dell’avviso di ricevimento. Deve quindi trovare ancora applicazione il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la nullità della notifica dell’avviso di accertamento non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata specificamente nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta per la prima volta nelle successive fasi del giudizio (Cass. n. 10802 del 05/05/2010).

N. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e della L. n. 212 del 2000, art. 6 nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo. Afferma la ricorrente che – divenuto definitivo dopo sessanta giorni l’accertamento notificato il 20 settembre 2001 – l’iscrizione a ruolo è stata tempestivamente dichiarata esecutiva il 12 novembre 2002 entro il termine del 31 dicembre 2002; ma, di contrario avviso rispetto ai giudici d’appello, sostiene che entro tale andava notificata anche la cartella di pagamento, pervenuta invece alla contribuente solo il 2 aprile 2003.

O. Il motivo non è fondato, poichè il termine di decadenza entro cui va circoscritta l’azione accertatrice del fisco va ricollegato ratione temporis a quello per l’iscrizione a ruolo, fissato nel D.P.R. 602 del 1973 nel testo vigente dal 1 luglio 1999 (Cass. Sez. 5, n. 15307 del 30/06/2009).

P. Vale, dunque, il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, prescritto perchè le somme dovute dai contribuenti siano iscritte in ruoli resi esecutivi riguardo agli importi dovuti in base agli accertamenti dell’ufficio (D.P.R. 602 del 1973, art. 17, comma 1, nel testo novellato dal D.Lgs. 46 del 1999, art. 36). Si tratta di termine rispettato dall’amministrazione, visto che – divenuto definitivo dopo sessanta giorni l’accertamento notificato il 20 settembre 2001 l’iscrizione a ruolo è stata tempestivamente dichiarata esecutiva il 12 novembre 2002 entro il termine del 31 dicembre 2002.

Q. All’epoca, esattamente rilevano i giudici di secondo grado, la decadenza del potere impositivo dell’amministrazione riguardava solo la formazione del ruolo e non la notifica al contribuente della cartella cfr. D.Lgs. 193 del 2001, art. 1; resta, invece, estranea al thema decidendum sottoposto a questa Corte coi motivi di ricorso ogni questione sull’applicazione del D.L. n. 106 del 2005, negata da Cass. 261779/05 e affermata da Cass. 26104/05.

R. Il ricorso va, quindi, rigettato con condanna della ricorrente alle ulteriori spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo a favore dell’Agenzia controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate, a favore dell’Agenzia delle entrate, in Euro 3500 per onorario oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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