Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9179 del 10/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 10/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.10/04/2017),  n. 9179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26262/2012 proposto da:

Z.G., (OMISSIS), Z.A. (OMISSIS),

ZA.GI. (OMISSIS), Z.R. (OMISSIS),

Z.E. (OMISSIS), ZA.AL. (OMISSIS), T.I. in

Z. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BANCO

DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO

D’OTTAVI, rappresentati e difesi dagli avvocati DOMENICO BRANCACCIO,

LUCIANO GRISI;

– ricorrenti –

contro

A.M., (OMISSIS), B.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio

dell’avvocato ANNA CHIOZZA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIETRO CLEMENTI, PAOLA CAMPOSTRINI, MAURIZIO

TOLENTINATI, FEDERICA SEVERINO;

– controricorrenti –

e contro

B.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1247/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato ANNA CHIOZZA, difensore dei controricorrenti, che ha

chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 3707/07, depositata il 18/12/2007, rigettò la domanda proposta da B.L., B.A. e A.M. nei confronti di Z.G., Z.A., Za.Gi., Z.R., Z.E., Za.Al. e T.I., con la quale era stato chiesto condannarsi i convenuti a sgomberare un’area cortilizia, a rimuovere taluni manufatti e piante ivi collocati, lasciando libero accesso a condotte infrastrutturali; nei confronti delle sole Z.A. e T.I., a rimuovere una striscia di ghiaia collocata lungo il marciapiedi, antistante l’abitazione del B.; nei confronti dei soli Z.G., T.I., Z.E. e Za.Al. ad astenersi dall’effettuare pericolose manovre con mezzi a motore all’interno del cortile. In subordine gli attori avevano chiesto condannarsi Z.G., A., Gi. e R. a riconoscere la promiscuità dell’intera corte tra le abitazioni 31/a e 31/b e alla successiva divisione in tre parti.

2. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 29 maggio 2012, in riforma della statuizione di primo grado, condannò Z.G., A., Gi. e R. al rispetto della corte comune, con obbligo di tenerla sgombra da tutti i manufatti ivi collocati; condannò Z.A. e T.I. a rimuovere la striscia di ghiaia; condannò Z.G., E. e Al. ed T.I. ad astenersi da manovre pericolose; condannò Z.G., A., Gi. e R. a consentire il passaggio delle tubazioni per il metano in favore di B.L. e degli A. – B.; condannò, infine, Z.G., A., Gi. e R. a rimuovere i cartelli con la scritta “proprietà privata”.

Avverso la decisione d’appello ricorrono i convenuti, prospettando sei motivi di censura. Resistono con controricorso gli attori.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 948 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si assume in ricorso che sui resistenti incombeva l’onere probatorio previsto dall’art. 948 c.c., avendo costoro agito con l’azione di rivendicazione.

Con il secondo motivo viene dedotta ulteriore violazione del citato art. 948, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Non ricorreva, spiegano i ricorrenti, l’ipotesi di attenuazione del rigore dell’onere probatorio fatto coincidere con l’ipotesi che i titoli delle parti contrapposte traggano origine da un titolo derivativo comune. In primo luogo, proseguono gli impugnanti, la Corte di merito non aveva espressamente, come avrebbe dovuto, affermato sussistere la fattispecie derogatoria. I convenuti non erano stati posti in condizione di contestare la pretesa originaria appartenenza del bene, in quanto gli attori si erano limitati ad invocare l’atto di acquisto di Al.Gi. del (OMISSIS) e il successivo atto del (OMISSIS) da Al.Gi. e A.A. a A.M. e B.A.. Solo nel corso del giudizio di secondo grado, attraverso l’improprio strumento, costituito da una relazione notarile, avevano evocato l’atto del (OMISSIS) e, implicitamente, quelli successivi, fino a giungere a quello del (OMISSIS).

Con il terzo motivo viene denunziata violazione degli artt. 62 e 192, c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Si era considerata decisiva la relazione del CTU, il quale aveva fatto propria la relazione notarile consegnatagli dal consulente degli appellanti. Trattavasi di strumento inutilizzabile per tardività e irritualità. Vizi, questi, fatti rilevare dal consulente tecnico di parte e contestati in sede di precisazione delle conclusioni.

Con il quarto motivo i ricorrenti prospettano violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

L’attenuazione dell’onere probatorio richiede che il bene conteso risulti ricompreso “nell’oggetto dei vari trasferimenti dall’originario comune dante causa all’attore in rivendica”. Non solo dall’atto di acquisto da parte di tale D.M.G. di una porzione di fabbricato, corrispondente al subalterno 31/b, si legge, in merito alla corte comune, l’espressione “così e come fino ad oggi praticato”, di significato non univoco (creazione di servitù di passaggio, o riferimento a comunione della corte), quel che più rileva, per i ricorrenti, è che nello strumento negoziale si scrive di “”cessione con l’immobile”, quindi di assegnazione al fabbricato “sub 31b” (mediante regolare vendita) di un diritto sulla corte rimasta accatastata come sub 31a”. Il diritto di accesso e regresso in favore del subalterno 31b parrebbe pieno e incondizionato ed immutato con la vendita. Una tale conclusione è contestata con il ricorso, per il quale le espressioni utilizzate, al più avrebbero potuto intendersi come costitutive di un diritto di servitù di passaggio, ma non del rivendicato diritto di comproprietà, ed, addirittura di piena proprietà. In definitiva, ai ricorrenti risulta evidente la violazione del canone interpretativo di cui all’art. 1362 c.c., non conducendo il senso letterale delle parole all’interpretazione data, non avendo i giudici chiarito “come dall’espressione cessione di ogni diritto di accesso e regresso, nonchè di uso sulla corte, riferibile alla costituzione di una servitù di passaggio o del diritto reale d’uso fosse desumibile il trasferimento della proprietà piena (come ritenuto dal CTU) o della comproprietà (come ritenuto dai giudici di merito)”.

Con il quinto motivo (erroneamente rubricato come quarto) viene esposto ulteriore profilo di violazione dell’art. 948 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Ripresi gli argomenti di cui al secondo motivo, i ricorrenti deducono che il bene in contestazione non ha formato oggetto dei vari trasferimenti intermedi. Sul puntola Corte di merito, appiattitasi sulle conclusioni del CTU, aveva trascurato le osservazioni pertinenti spese dal Giudice di primo grado, le quali avevano stigmatizzato che dai documenti prodotti non era dato rinvenire preciso riferimento alla corte di cui al mappale (OMISSIS).

Con il sesto ed ultimo motivo il ricorso denunzia la violazione degli artt. 1032 e 1033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il passaggio delle tubazioni era stato accolto senza motivazione di sorta e ignorando che, secondo le indicazioni di legittimità, non è possibile costituire coattivamente una simile servitù.

2. I primi cinque motivi, scrutinati contestualmente, tenuto conto trattarsi di prospettazioni intimamente collegate, non meritano di essere accolti.

In sintesi e nella sostanza i ricorrenti lamentano che la Corte di merito avrebbe malamente interpretato i titoli di provenienza, così giungendo all’epilogo contrastato con il ricorso. Interpretazione forviata, sempre secondo l’assunto impugnatorio, dalle non condivise conclusioni del CTU e dalla valorizzazione della relazione redatta da notaio, irritualmente introdotta in giudizio.

Va sùbito ricordato che in questa sede non è consentito in alcun modo riesaminare il merito della vicenda giudiziale, sindacando il percorso e le scelte argomentative approvati dalla Corte d’appello.

Come reiteratamente affermato in questa sede, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, prima dell’ulteriore modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile “ratione temporis”), il quale implica che la motivazione della “quaestio facti” sia affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che si presentasse tale da determinarne la logica insostenibilità (cfr., Sez. 3, n. 17037 del 20/8/2015, Rv. 636317). Con l’ulteriore corollario che il controllo di legittimità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Con la conseguenza che risulta del tutto estranea all’àmbito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. Sez. 6, ord. n. 5024 del 28/3/2012, Rv. 622001). Da qui la necessità che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle risultanze probatorie (mediante la loro sintetica, ma esauriente esposizione e, all’occorrenza integrale trascrizione nel ricorso) evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa (cfr. Sez. 5, n. 1170 del 23/1/2004, Rv. 569607).

Da qui appare evidente che il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, si configura nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo. Parimenti, il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico – giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la “ratio decidendi”, deve essere intrinseco alla sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Sez. 2, n. 3615 del 13/04/1999, Rv. 525271). Con l’ulteriore implicazione che il vizio di contraddittorietà della motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non può essere riferito a parametri valutativi esterni, quale il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio Sez. 1, n. 1605 del 14/02/2000, Rv. 533802). Peraltro, osservandosi che il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, resta integrato solo ove consti la carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo; mentre il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico – giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la “ratio decidendi”, deve essere proprio della sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Sez. L., n. 8629 del 24/06/2000, Rv. 538004; Sez. 1, n. 2830 del 27/02/2001, Rv. 544226).

Si è condivisamente ulteriormente precisato, così da scolpire nitidamente l’ambito di legittimità, che il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Sez. L, n. 2272 del 02/02/2007, Rv. 594690). Proprio per ciò non è ammesso perseguire con il motivo di ricorso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, finalità sicuramente estranea alla natura e allo scopo del giudizio di cassazione. Infatti, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., fra le tante, Sez. L., n. 9233 del 20/4/2006, Rv. 588486 e n. 15355 del 9/8/2004, Rv. 575318).

La spiegazione alternativa proposta con il ricorso, fronteggiante una insanabile contraddittorietà della motivazione, deve essere tale da apparire l’unica plausibile e la deduzione di un vizio di motivazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì il solo potere di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr., fra le tante, Sez. 3, n. 20322 del 20/10/2005, Rv. 584541; Sez. L., n. 15489 dell’11/7/2007, Rv. 598729). Lo scrutinio di merito resta, in definitiva, incensurabile, salvo l’opzione al di fuori del senso comune (Sez. L., n. 3547 del 15/4/1994, Rv. 486201); la stessa omissione non può che concernere snodi essenziali del percorso argomentativo adottato (cfr., Sez. 2, n. 7476 del 4/6/2001, Rv. 547190; Sez. 1, n. 2067 del 25/2/1998, Rv. 513033; Sez. 5, n. 9133 del 676/2012, Rv. 622945, Sez. U., n. 13045 del 27/12/1997, Rv. 511208).

Quanto poi all’apporto di sapere proveniente dalla CTU va ribadito che se, per un verso, il giudice del merito, ove dia mostra di aver conosciuto e apprezzato le conclusioni del consulente, non è tenuto a fornire alcuna ulteriore motivazione, è altrettanto evidente che il ricorrente non può limitarsi a dissentire dalle predette conclusioni in sede di legittimità, ricadendo su di lui l’onere di puntualmente controdedurre, riportando i singoli passaggi della relazione e le specifiche ragioni poste a suo tempo in contrapposizione. In altri termini, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità. La parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (cfr., Sez. 1, n. 11482 del 03/06/2016, Rv. 639844; Sez. 1, n. 16368 del 17/07/2014, Rv. 632050; Sez. 1, n. 3224 del 12/02/2014, Rv. 630385).

Nel caso di specie, la Corte di merito ha logicamente scrutinato la documentazione prodotta, che alla luce dei chiarimenti forniti dalla CTU, in merito alla corrispondenza fra le indicazioni documentali ed i luoghi, nonchè i riferimenti evocativi degli stessi, quali le annotazioni e variazioni catastali, giungendo alla conclusione che “la corte 31 è pertinenza “piena” ed “incondizionata” del mapp. (OMISSIS) dal 1943 (che si appartiene agli odierni resistenti) e come tale è sempre stata trasmessa, ad ogni atto di compravendita di quest’ultimo mappale”. Mancando d’intrinseca incoerenza e contraddittorietà, la sopra riportata conclusione non può essere in questa posta in discussione, attraverso il richiamo ad elementi estrinseci o attraverso la proposta di una diversa valutazione delle emergenze di causa.

Non consta, poi, che la sentenza impugnata abbia fondato il proprio convincimento sulla relazione notarile alla quale i ricorrenti hanno fatto riferimento, bensì sulla CTU. La circostanza che il perito del giudice, abbia preso in considerazione la predetta relazione non ne inficia il contributo, non constando che costui, abdicando al proprio ruolo, si sia limitato a far proprie le valutazioni del notaio.

Quanto, poi, alla critica mossa all’operato del CTU, sempre in relazione all’acquisizione della relazione notarile in discorso, non può che confermarsi quanto statuito dalla Corte di merito in ordine alla sua tardività, stante che a dire degli stessi ricorrenti, la doglianza venne esposta al giudice solo con la precisazione delle conclusioni (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 4448, 25/2/2014, Rv. 630339).

3. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Deriva dall’esercizio della piena signoria esercitato dalla controparte sul cortile in controversia il diritto al passaggio interrato dei tubi, senza che occorra giustificazione motivazionale di sorta.

4. Le spese legali seguono la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA