Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9179 del 02/04/2019
Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9179
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9061-2018 proposto da:
G.A.R., G.F.L., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CESARE FEDERICO GLENDI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1274/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA, depositata il 14/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che: i contribuenti proponevano ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’appartamento di loro proprietà veniva classato nella categoria A1 anzichè in quella A2 proposta dal contribuente.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello, ritenendo che in caso di procedura DOCFA l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento dell’appartamento deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sono conosciuti o comunque conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie. In particolare, nel caso di specie, gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono stati disattesi dall’Ufficio e la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. Nel merito le caratteristiche di signorilità e di pregio dell’immobile corrispondono alla categoria catastale assegnata A1, la cui classificazione è coerente con quella di altre unità immobiliari site nel medesimo fabbricato, non rilevando invece la diversa classificazione catastale di immobili nelle vicinanze.
Avverso detta sentenza i contribuenti proponevano ricorso per Cassazione affidato a due motivi; si costituiva l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso; in prossimità dell’udienza il contribuente chiedeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto sufficiente la motivazione del classamento operata dall’Ufficio;
con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 156 c.p.c., comma 2, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche in relazione all’art. 111 Cost., per difetto – nella sentenza della CTR – delle coincise esposizioni dello svolgimento del processo, delle richieste delle parti, della succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto, di una valutazione critica del provvedimento censurato e dei motivi dedotti nell’atto d’appello;
ritenuto che ai sensi dello stesso art. 6 cit., commi 1 e 10, occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte e che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione;
ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.
P.Q.M.
La Corte dispone la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019