Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9178 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 16/04/2010), n.9178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21499-2006 proposto da:

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI AGRIGENTO, in persona del

Dirigente pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 552/2005 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 13/06/2005 r.g.n. 1618/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. Con la sentenza di cui si domanda la cassazione il giudice unico del Tribunale di Agrigento accoglie l’opposizione di N.L. alle ordinanze nn. 283, 284, 285, 286 e 288, notificate in data 8.10.2004, con le quali l’Ufficio provinciale del lavoro di Agrigento gli ingiungeva il pagamento della complessiva somma di Euro 5.668,20 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni di norme di tutela dei lavoratori.

2. Il giudice dell’opposizione rileva, in primo luogo, che le contestazioni delle violazioni erano state effettuate in data 22.10.1999, ma la redazione dei rapporti L. n. 689 del 1981, ex art. 17 era avvenuta il 23.6.2000, oltre il limite decadenzale di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2; osserva inoltre che l’amministrazione opposta non aveva fornito la prova della sussistenza delle violazioni contestate.

3. Il ricorso dell’Ispettorato provinciale del lavoro di Agrigento si articola in tre motivi; non svolge attività di resistenza N. L..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Rileva preliminarmente la Corte che il ricorso è tempestivo (notificazione del 6 luglio 2006; sentenza depositata il 13 giugno 2005) perchè la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3) si estende anche ai giudizi di opposizione a ordinanza – ingiunzione relativi a sanzioni afferenti alla materia del lavoro o della previdenza ed assistenza obbligatorie che non rientrino nelle ipotesi per le quali la L. n. 689 del 1981, art. 35 ha disposto l’applicabilità del rito del lavoro (Cass., sez. un., 30 marzo 2000, n. 63).

2. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione dell’alt.

112 epe. in relazione alla L. n. 689 del 1981, artt. 22, 23, perchè, a prescindere dall’applicabilità nella materia della Legge Generale n. 241 del 1990 in tema di procedimento amministrativo, questo profilo di invalidità dell’ordinanza ingiunzione non era stato dedotto dall’opponente.

2.1. Il motivo è fondato.

Le Sezioni unite della Corte, intervenute a composizione di contrasto di giurisprudenza, hanno definitivamente chiarito che l’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e ss. configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile di primo grado, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, e, per l’amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto non dedotte nell’atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l’opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei limiti consentiti dagli artt. 183 e 184 c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alla sostituzione operata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 23, lett. c-ter, conv., con modif. in L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 11, lett. a), con effetto dal 1 marzo 2006, risultando applicabili le modifiche ai soli procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006 ai sensi del D.L. n. 35 cit., art. 23-quinquies), non può introdurre in corso di causa domande nuove. (Cass., sez. un., 19 aprile 1990, n. 3271 e n. 3272, cui si è conformata la successiva giurisprudenza delle sezioni semplici: vedi, tra le più recenti, Cass. 16 maggio 2007, n. 11298; 19 gennaio 2007, n. 1173).

2.2. Pertanto, non si può dare continuità all’unico precedente che si è posto in contrasto con l’orientamento assolutamente consolidato (Cass. 29 dicembre 2006, n. 27605), leggendo la L. n. 689 del 1981, art. 23 quale norma speciale che deroga alla disciplina generale prevista dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., anche in considerazione della particolare autorevolezza da riconoscere all’intervento delle Sezioni unite (oggi esplicitata dall’art. 374 c.p.c., comma 3 nel testo sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 8 a far data dal 2 marzo 2006). 2.3. Nella fattispecie, come la sentenza riferisce, con l’atto di opposizione era stata eccepita la prescrizione della pretesa punitiva, e dedotta altresì l’illogicità e contraddittorietà delle ordinanze nell’imputare violazioni che non erano stato commesse. Sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c..

3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso produce l’assorbimento dell’esame del secondo motivo, con il quale si denunzia l’erroneità della soluzione data sentenza alla questione di diritto dell’applicabilità della legge generale sul procedimento amministrativo al procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative.

4. Con il terzo motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurata per vizio di motivazione in ordine all’affermata mancanza di prova della commissione delle violazione. Si denunzia in particolare che il Tribunale ha omesso di esaminare i contenuti dei verbali di accertamento delle infrazioni che avevano formato oggetto delle contestazioni e sui quali le ordinanze si fondavano.

4.1. Anche questo motivo è fondato.

La sentenza richiama correttamente il principio, secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative, l’onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito amministrativo sanzionato con l’ordinanza ingiunzione opposta grava sull’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, escluso il ricorso a presunzioni legali che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità (vedi Cass. 10 agosto 2007, n. 17615; 25 agosto 1997, n. 7951).

Ma, per potere applicare il suddetto principio, era indispensabile l’esame della motivazione delle ordinanze, onde verificare se, anche soltanto mediante rinvio per relationem agli atti del procedimento amministrativo, in particolare ai verbali di accertamento oggetto di preventiva contestazione (vedi, tra numerose sentenze conformi, Cass. 22 luglio 2008, n. 20189), fossero stati offerti elementi di prova (in ordine all’efficacia probatoria dei verbali di accertamento vedi:

Cass. S.u. 4 luglio 2009, n. 17355; 25 novembre 1992, n. 12545), tali da comprovare la sussistenza delle violazioni.

5. Conclusivamente, vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo; la sentenza impugnata è cassata con rinvio allo stesso Tribunale di Agrigento in persona di diverso magistrato perchè, uniformandosi ai principi di diritto enunciati ai nn. 2.1. – 2.3. e al n. 4.1., proceda all’esame dei motivi di opposizione, verificando in particolare la sussistenza della prova della commissione delle violazioni. Il giudice del rinvio è incaricato anche di regolare le spese e gli onorari del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, al Tribunale di Agrigento in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA