Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9178 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6295-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARCO SCANSANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3205/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 17/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006 con il quale l’Ufficio, rideterminando il reddito D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, aveva accertato un maggior reddito imponibile in relazione alla sua abitazione principale e alla sua autovettura;

che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che ” C.A. abbia assolto l’onere della prova a suo carico dimostrando che ella aveva la disponibilità indiretta di una parte del reddito del marito allorquando egli era in vita e, successivamente, ne aveva la disponibilità diretta in seguito a successione ereditaria dopo la morte del medesimo. Ne consegue che i beni e le risorse economiche sui quali l’Agenzia delle entrate aveva imperniato il proprio accertamento (immobile adibito a residenza principale, un’autovettura, peraltro un’utilitaria, ed i fondi mobilitati negli anni 2008 e 2009) costituivano il frutto di spese e di investimenti riconducibili a redditi provenienti dal nucleo familiare della C. e, nello specifico, dal marito della contribuente”;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la contribuente si costituiva con controricorso chiedendo che il ricorso fosse rigettato; in prossimità dell’udienza la contribuente chiedeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e ss. e art. 2697 c.c., in quanto la CTR avrebbe violato il principio secondo cui il contribuente deve provare non solo di avere avuto disponibilità di fondi tale da giustificare il tenore di vita sinteticamente accertato, ma anche che proprio quei fondi sono stati utilizzati per il mantenimento dei beni-indice, anche in termini di durata del relativo possesso;

considerato che con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia in via subordinata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto la CTR ha condannato l’Agenzia alle spese di lite nonostante la contribuente non si fosse costituita in appello;

ritenuto che ai sensi dello stesso art. 6 cit., commi 1 e 10, occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte e che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione;

ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.

P.Q.M.

La Corte dispone la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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