Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9177 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 16/04/2010), n.9177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv.

Piletta Alberto del foro di Vercelli come da procura in calce ala

ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO (INAIL), in persona de Dirigente con incarico di livello

generale, Dott. V.P., Direttore della Direzione

Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV

Novembre 144, presso gli Avv.ti La Peccerella Luigi e Luciana Romeo,

che lo rappresentano e difendono per procura speciale a rogito notaio

Carlo Federico Tuccari di Roma in data 19 settembre 2006 rep. n.

71654;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 522/06 della Corte di Appello di

Torino del 28.03.2006/4.05.2 006 nella causa iscritta al n. 2018 del

R.G. anno 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17.03.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Luigi La Peccerella per l’INAIL;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Aosta con sentenza del 27.09.2005 dichiarava l’estinzione dell’azione promossa da B.F. nei confronti dell’INAIL, volta ad ottenere il ripristino della rendita unica per silicosi ed ipoacusia nella percentuale del 34% a decorrere dal 1.07.1993, essendosi maturato, all’atto del deposito del ricorso giudiziale, il termine di tre anni previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112.

Tale decisione, a seguito di appello proposto da parte dal B., e stata confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 522 del 2006, ribadendo il compimento del termine triennale anzidetto.

La Corte territoriale ha osservato che il B. aveva agito contro il provvedimento di revoca del 17.01.1993 con ricorso amministrativo del 17.03.2000; aveva poi avanzato richiesta di riesame – a seguito del rigetto del ricorso – in data 12.03.2001, seguita da comunicazione negativa del 5.04.2001; soltanto nel settembre 2004 aveva impugnato il rigetto in sede amministrativa, ampiamente oltre il triennio D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ex art. 112.

Il B. ricorre per cassazione articolato su tre motivi.

L’INAIL resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso il B. denuncia vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in particolare sostenendo che il giudice di appello ha affermato l’applicabilità alla fattispecie della prescrizione triennale, senza valutare la diversa prospettazione dell’ordinaria prescrizione decennale.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della norma prevista dall’art. 2946 cod. civ., sostenendo che il giudice di appello non ha tenuto in nessun conto quanto affermato dall’appellante a proposito dell’applicabilità al caso in questione delle norme sulla prescrizione ordinaria ed ha dunque omesso di valutare la documentazione allegata, atta a provare l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno interruttiva della prescrizione ordinaria.

I due motivi, che sono connessi e possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

L’impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione al caso di specie del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, secondo il quale l’azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”. Ha ritenuto quindi che non potesse trovare applicazione la prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., e ciò in linea con consolidato indirizzo giurisprudenziale.

La statuizione della sentenza è fondata su adeguata valutazione in fatto, avendo il giudice di appello accertato che – a fronte della comunicazione negativa dell’INAIL del 5 aprile 2001 – il B. propose richiesta di riesame in via amministrativa soltanto nel settembre 2004, decorso il termine triennale.

Inammissibili sono poi i rilievi, riguardanti il superamento da parte dell’INAIL del temine di rettifica di dieci anni e la rinuncia dello stesso istituto alla prescrizione triennale, non risultando dall’impugnata sentenza che siano stati sollevati da ricorrente con il ricorso introduttivo e l’atto di appello.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta insufficiente motivazione sul secondo motivo di appello, basato sulla richiesta di nullità della sentenza di primo grado per contrasto tra motivazione e dispositivo. Sotto tale profilo il B. aveva sosteneva che il giudice di primo grado, dopo avere indicato in modo estremamente conciso che intendeva accogliere l’eccezione di prescrizione, nel dispositivo invece aveva dichiarato l’estinzione dell’azione.

Anche questo motivo non è fondato.

Sul punto in esame il giudice di appello si è pronunciato con congrua e logica valutazione non ravvisando alcun contrasto tra motivazione e dispositivo nella sentenza di primo grado, sostenendo che la dichiarazione di estinzione dell’azione per intervenuta prescrizione ha comportato null’altro che il rigetto del ricorso, effetto comune all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non ricorrono nel caso di specie le condizioni, perchè non documentate, per l’esonero dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali: come previsto dal novellato art. 152 disp. att. c.p.c., D.L. n. 269 del 2003, ex art. 42 (convertito nella L. n. 326 del 2003), il quale ha introdotto limiti di reddito non inferiori ad una certa soglia ai fini dell’esonero dalle spese stesse. Tale nuovo regime sulle spese trova applicazione, ratione temporis al caso di specie, trattandosi di giudizio il cui ricorso introduttivo della fase di primo grado è successivo al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003), essendo stato depositato il 9 febbraio 2005.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 20,00, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

 

 

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