Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9176 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 21/04/2011), n.9176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2868-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 192/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 30/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo

di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di F.R. e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno di imposta 1989 per redditi di partecipazione alla società “Meccanocar di Fiamingo Mario & C. s.n.c.”, la C.T.R. di Palermo – sez. staccata di Catania riformava la sentenza di primo grado accogliendo il ricorso del contribuente.

L’agenzia rileva, di contrario avviso rispetto ai giudici d’appello, la piena autonomia dei giudizi penale e tributario escludendo che nella specie (riguardante fatture emesse nei confronti della s.a.s.

Rarisud di Grasso M. & C.) la pronuncia penale di assoluzione di F.M. (amministratore della società) potesse influire sull’esistenza del debito d’imposta. F.R., pur ritualmente evocato, non spiega attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

D’ufficio occorre rilevare la nullità dell’intero giudizio.

Nella specie si controverte su avviso d’accertamento IRPEF concernente reddito di partecipazione a società di persone e non risulta che il socio ricorrente abbia proposto in prime cure eccezioni di tipo personale. Occorre evidenziare che la Sezioni Unite hanno affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base delle determinazioni sui redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 917 del 1986 (art. 5) e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui si prospettino questioni personali. Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo tale controversia per oggetto la singola posizione debitoria del ricorrente, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impositivo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità d’integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (sent. n. 14815 del 2008). Questa Corte ritiene che il rilievo del difetto d’integrità del contraddittorio (per mancata presenza della società e degli altri soci, litisconsorti necessari) debba prevalere sulla censura mossa dall’agenzia alla sentenza impugnata e che tale rilievo, omesso da parte dei giudici di merito, debba essere compiuto pertanto in questa sede, essendo la Corte medesima dotata di poteri d’ufficio in tal senso in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (Sez. 5, nn. 25954, 25931, 25929 del 2010). La ritenuta nullità dell’intero giudizio comporta che la sentenza impugnata deve essere cassata e resta inoltre travolta anche la sentenza di prime cure, con rinvio alla C.T.P. di Catania affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio.

L’applicazione del sopravvenuto indirizzo giurisprudenziale comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio in tutti i gradi.

P.Q.M.

LA CORTE decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado; rinvia ad altra sezione della commissione tributaria provinciale di Catania. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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