Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9176 del 10/04/2017
Cassazione civile, sez. II, 10/04/2017, (ud. 10/01/2017, dep.10/04/2017), n. 9176
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27488-2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMM.RE P.T., elettivamente
domiciliato in ROMA, LARGO GOLDONI 47, presso lo studio
dell’avvocato FABIO PUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GABRIELE BRUYERE;
– ricorrente –
contro
G.M.V., P.B.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1437/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 11/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/01/2017 dal Consigliere Dott. SABATO RAFFAELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
che:
il tribunale di Torino ha accolto le domande proposte da G.M.V., quale attrice comproprietaria di una mansarda, e da P.B., quale interventore e altro comproprietario, di condanna del condominio in (OMISSIS), in cui l’unità immobiliare predetta è sita al quinto piano, al risarcimento dei danni conseguiti alla indisponibilità dei locali per dichiarazione di inagibilità da parte del comune per lesioni interessanti il tetto condominiale con il manifestarsi di infiltrazioni di acqua;
pronunciando sull’appello proposto dal condominio, la corte d’appello di Torino lo ha rigettato;
avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il condominio, notificato a P.B. ma non a G.M.V.; ritenuto che:
deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio, con le modalità di cui al dispositivo, nei confronti di G.M.V., disponendosi all’uopo rinvio a nuovo ruolo;
nell’occasione è altresì opportuno richiedere la trasmissione del fascicolo del giudizio di merito.
PQM
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di G.M.V. nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia a nuovo ruolo; manda alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo del procedimento di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione seconda civile, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017