Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9176 del 02/04/2019
Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9176
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE XXXXT
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1170-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELL’UMANESIMO, 308, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO
SALINETTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3002/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 25/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
Che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Piemonte 640/22/16 dep. 13.5.2016, su impugnazione di cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, con la quale era stato recuperato il rimborso già a suo tempo concesso, sulle ritenute operate nell’anno 2000 dalla cassa di previdenza dei lavoratori (OMISSIS) sull’indennità di liquidazione (dal 1 giugno 1967 al 1 luglio 2007) in applicazione dell’aliquota del 12,50% sull’importo del rendimento. In particolare la CTR, pur ritenendo l’appello dell’Agenzia “ai limiti dell’inammissibilità per l’introduzione di domande nuove”, lo ha respinto nel merito, ritenendo illegittimo l’operato dell’Ufficio “con cui si è inteso, peraltro mediante la procedura di controllo automatizzato ex art. 36 bis della dichiarazione, disconoscere il rimborso a suo tempo concesso”.
B.L. si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
non ricorrono i presupposti di cui all’art. 75 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla sezione quinta.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019