Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9175 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 19/05/2020), n.9175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4880/2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Campobasso Via Mazzini

112, presso lo studio dell’Avv.to Ennio Cerio giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

28/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/02/2020 da Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con Decreto in data 28/12/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno in ordine alle istanze avanzate da S.A. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese in quanto la sua famiglia di commercianti, di etnia (OMISSIS), era stata perseguitata dai (OMISSIS) i quali avevano ucciso suo fratello e due suoi figli. Dopo uno scontro in cui un (OMISSIS) era rimasto ucciso per opera del ricorrente aveva iniziato a lavorare come tassista ed a seguito del furto del taxi non avendo denaro per risarcire il proprietario era stato costretto a fuggire dal paese.

Il Tribunale di Campobasso in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito ha negato il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel suo paese di provenienza nonchè una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso il decreto del Tribunale di Campobasso il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata non ponendosi nel ricorso questioni di rilevanza nomofilattica.

Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, come modificato dal D.L. 22 agosto 2014, n. 119, riguardo al mancato esercizio dei poteri istruttori in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo di ricorso è inammissibile perchè contiene una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Tribunale territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.

La parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

In riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. C), il Giudice ha correttamente ritenuto l’assenza di situazioni di violenza generalizzata ed indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine escludendo il diritto alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14 lettera C) nonchè delle ipotesi di cui all’art. 14, lett. A) e B).

In ordine al dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine occorre considerare che il Tribunale territoriale non è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo piuttosto ritenuto, dopo aver citato puntualmente le singole fonti consultate della cui autorevolezza non vi è motivo di dubitare, l’assenza di una situazione di conflitto generalizzata ex art. 14, lett. C), nel paese di provenienza per cui i fatti lamentati non costituiscono un ostacolo al rimpatrio nè integrano un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali della persona.

In ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria alla luce della disciplina antecedente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 13, convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132, non applicabile alla fattispecie non avendo tale normativa efficacia retroattiva secondo l’orientamento recentemente espresso da questa Corte (Cass. S.U. 2019/29460), il ricorrente censura l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente: tuttavia il ricorrente invero, a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine officiosa dal giudice di merito (in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità, non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato.

Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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