Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9175 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 16/04/2010), n.9175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10844-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

RICCIO ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1840/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/11/2006 R.G.N. 2086/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per accoglimento del ricorso INPS.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Lecce, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di D.M.A. alla trasformazione della sua pensione di invalidità in pensione di vecchiaia dalla data del compimento dell’età pensionabile, ritenendo maturato, a tale data, il prescritto requisito contributivo in base al rilievo che ai contributi già accreditati andavano sommati gli ulteriori contributi figurativi spettanti per il periodo di godimento della pensione di invalidità, nella specie fruita senza prestazione di attività lavorativa.

Per la cassazione di tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso basato su due motivi. La pensionata non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo l’INPS denuncia violazione o falsa applicazione del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10 conv. nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, e della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, commi 6 e 10, nonchè del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 8 conv. nella L. 11 novembre 1983, n. 638, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60 del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9 del L. n. 218 del 1952, art. 2 e del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 6 (tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Deduce che l’assicurata non era in possesso del numero di contributi richiesti per la pensione di vecchiaia e che, ai fini della maturazione del requisito contributivo, non può considerarsi utile il periodo di fruizione della pensione di invalidità senza prestazione di attività lavorativa, posto che la disciplina di tale pensione non consente l’accredito di contributi figurativi e che la legittimità di un tale accredito non può ricavarsi – come, invece, erroneamente ritenuto dalla Corte di merito – da un’interpretazione estensiva o analogica della disciplina dell’assegno di invalidità di cui all’arti della L. n. 222 del 1984.

2. Nel secondo motivo, con denuncia di violazione o falsa applicazione della L. n. 22 del 1984, art. 1, comma 10, del D.L. n. 463 del 1983, art. 8, conv. nella L. n. 638 del 1983, nonchè del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60 del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9 della L. n. 218 del 1952, art. 2 e del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, (tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), l’INPS sostiene che, comunque, ha errato la Corte di merito a far decorrere la pensione di vecchiaia dal momento del perfezionamento dei relativi requisiti (anagrafici e contributivi) anzichè dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (amministrativa) di trasformazione.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

4. Il problema della trasformazione della pensione di invalidità (attribuita secondo la disciplina previgente l’entrata in vigore della L. n. 222 del 1984) in pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dalla legge per tale seconda prestazione, è stato risolto in senso positivo dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sent. n. 8433 del 4 maggio 2004.

Tuttavia, la più recente giurisprudenza – superando motivatamente l’orientamento inizialmente espresso con la sent. n. 2785 del 2008 – ha sottolineato che il requisito contributivo non può essere integrato con l’accredito di contributi figurativi per i periodi di godimento della pensione di invalidità nei quali (come nel caso di specie) non sia stata prestata attività lavorativa (cfr. Cass. sent.

n. 18580 del 2008, n. 5646 del 2009). Tale più recente orientamento appare sicuramente condivisibile in quanto valorizza – per giustificare l’inapplicabilità, ai fini della trasformazione della pensione di invalidità, della disciplina dettata dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, nella parte in cui considera utili, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, i periodi di godimento dell’assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa – alcuni decisivi dati sistematici quali la mancanza di ogni previsione di identico contenuto nella normativa sulla pensione di invalidità, il carattere eccezionale delle disposizioni che, nell’ordinamento previdenziale, attribuiscono incrementi dell’anzianità assicurativa e contributiva in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi, nonchè le differenze esistenti tra la disciplina della pensione di invalidità e quella dell’assegno di invalidità: cambiano, infatti, nella L. n. 222 del 1984 cit., le condizioni relative alla misura dello stato invalidante, giacchè la riduzione della capacità di “guadagno” prevista per la pensione investiva un ambito di operatività più ampio rispetto alla riduzione della capacità di “lavoro” prevista per l’assegno (art. 1, comma 1); la pensione di invalidità era prestazione a carattere definitivo, soggetta solo a revoca per riacquisto della capacità di guadagno (R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10), mentre l’assegno ha durata triennale, confermarle su domanda dell’interessato (art. 1, comma 7); la pensione è reversibile ai superstiti mentre l’assegno non lo è (art. 1, comma 6); più oneroso è il requisito contributivo, poichè, se per entrambe le prestazioni è previsto il quinquennio di contribuzione, per l’assegno sono necessari tre anni di contribuzione nell’ultimo quinquennio (art. 4) mentre per la pensione era sufficiente un solo anno (L. n. 1272 del 1939, art. 9, n. 2, lett. b).

5. Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso il secondo motivo del ricorso stesso, che, censurando la statuizione della sentenza impugnata relativa alla decorrenza della pensione di vecchiaia, suppone risolta, a favore dell’ assicurata, la questione relativa alla sussistenza del diritto di trasformazione dalla stessa rivendicato in giudizio.

6. Consegue all’accoglimento del primo motivo di ricorso la cassazione della sentenza impugnata, mentre la causa può essere decisa nel merito direttamente da questa Corte, non necessitando accertamenti di fatto,nel senso del rigetto della domanda di D. M.A..

7. Nulla deve disporsi per le spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003 (conv. nella L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di D.M.A.; nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

 

 

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