Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9175 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/04/2017, (ud. 10/11/2016, dep.10/04/2017),  n. 9175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12988-2013 proposto da:

CAPRICES SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GREGORIO VII 466, presso lo studio dell’avvocato MARINA FLOCCO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA FIASCHI;

– ricorrente –

contro

B.L., F.G., S.O., PETIT CADEAU

DI F.G. & C SNC, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ENNIO

LUPONIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO BRANDINA;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il

06/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito l’Avvocato FLOCCO Marina difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LUPONIO Ennio, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 27.5.2008 C.A., in proprio e quale legale rappresentante della società Caprices s.r.l., convenne in lite la società Petit Cadeau s.n.c. ed i soci, e premesso che nel contesto della propria attività di grossista di indumenti aveva acquistato dalla società convenuta alcune partite di capi fra il settembre 2005 ed il marzo 2006 e che tali capi erano risultati contraffatti e sequestrati all’esito di un’operazione di polizia giudiziaria, con sua conseguente sottoposizione a procedimento penale, domandò il risarcimento di tutti i danni patiti nel frangente. I convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda, negando di aver mai fornito capi contraffatti, tant’è che quelli sequestrati presso i locali di Petit Cadeau nel contesto della medesima operazione erano stati successivamente restituiti.

Tribunale di Udine rigettò la domanda.

A fondamento della decisione osservò che mancava la prova della provenienza dei capi contraffatti dalla merce fornita dalla società convenuta, non essendo stato possibile accertare che al momento dell’indagine della polizia giudiziaria tale merce fosse ancora nella disponibilità della C.; per tale ragione, del resto, quest’ultima era stata assolta nel processo penale aperto nei suoi confronti con la formula “perchè il fatto non sussiste”.

La C. appellò la sentenza ed i convenuti si costituirono chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza del 6.3.2013 la Corte d’Appello di Trieste dichiarò l’appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., per le medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata.

C.A. ha proposto ricorso ex art. 348 ter c.p.c., avverso la sentenza del Tribunale di Udine, sulla base di tre motivi.

Gli intimati hanno depositato controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 10.11.16, per la quale entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza del tribunale perchè sorretta da motivazione apparente, in quanto gli elementi sui quali essa si fonda sarebbero stati indicati “senza una approfondita disamina logica e giuridica”.

A sostegno della doglianza la ricorrente propone un riesame delle risultanze dell’istruttoria, ed in particolare della consulenza tecnica esperita, donde a suo dire dovrebbe evincersi la riconducibilità della merce contraffatta alle partite provenienti dalla società venditrice.

Il motivo va disatteso.

La motivazione della sentenza gravata esamina criticamente le risultanze istruttorie dando conto del percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale per giungere alla decisione; non sussiste, quindi, la denunciata apparenza della motivazione della sentenza gravata. Nè in questa sede potrebbero essere valutati eventuali profili di insufficienza della motivazione di tale sentenza,

giacchè la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

recata dal D.L. n. 83 del 2012, non contempla l’insufficienza motivazionale tra i vizi denunciabili con il ricorso per cassazione (cfr. S.S.U.U. 8053/14) e, d’altra parte, detta sentenza non è impugnabile per il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per la preclusione fissata dall’art. 348 quater, penultimo comma. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 167, 183, 184 e 175 c.p.c., dolendosi del fatto che la decisione del Tribunale si fondi anche sulla circostanza della propria assoluzione penale, peraltro non definitiva, documentata dalla sentenza prodotta dalle controparti soltanto con la comparsa conclusionale e perciò dopo la perenzione del termine previsto per la produzione dei documenti e senza la possibilità di contraddittorio. Il motivo va disatteso per la non decisività del documento (la sentenza penale di assoluzione di C.A.) utilizzato in asserita violazione delle norme processuali di cui si denuncia la violazione; la sentenza gravata, infatti, si fonda su una pluralità di elementi, rispetto ai quali il richiamo alla assoluzione di C.A. ha una portata meramente rinforzativa.

Il terzo motivo di ricorso, concernente la regolazione delle spese del giudizio, è consequenziale ai primi due, risolvendosi nell’assunto che, poichè la domanda dell’odierna ricorrente sarebbe stata da accogliere, le spese dei gradi di merito sarebbero state da porre a carico della controparti; il rigetto dei primi due motivi implica, quindi, anche il rigetto del terzo motivo.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992 per il versamento, da parte della ricorrente, del doppio di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per H ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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