Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9175 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22284-2017 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA COL VETORAZ DI M.F., in persona del

Titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABIO

GIUGGIOLI e FRANCESCO PAOLO LUISO;

– ricorrente –

contro

G.L., X.L.K., nella qualità di eredi

di GE.LU., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BASSANO

DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADOLFO CHIAVENTONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 923/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

RITENUTO

Che:

l’Azienda agricola Col Vetoraz di M.F. convenne in giudizio Ge.Lu., davanti al Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Montebelluna, affinchè fosse condannato al pagamento di quanto ad essa spettante per l’attività svolta di manutenzione straordinaria di un fondo adibito a vigneto sito in località Valdobbiadene;

che si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda;

che, espletata prova per testi e disposto lo svolgimento di una c.t.u., il Tribunale rigettò la domanda e condannò la parte attrice al pagamento delle spese di lite;

che la pronuncia è stata impugnata dall’Azienda agricola soccombente e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’8 maggio 2017, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia propone ricorso l’Azienda agricola Col Vetoraz di M.F. con atto affidato ad un solo motivo;

che resistono X.L.K. e G.L., in qualità di eredi del defunto Ge.Lu., con un unico controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la società ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che la società ricorrente ha precisato, con la memoria ora richiamata, che la Corte d’appello di Venezia si è già pronunciata, respingendola, sulla domanda di revocazione della sentenza oggetto dell’odierno ricorso e che anche contro la sentenza emessa in sede di giudizio di revocazione è stato proposto ricorso per cassazione; che per tale ragione la parte ricorrente ha insistito per la riunione dei due ricorsi al fine di una trattazione congiunta;

che appare opportuno rimettere la trattazione del ricorso odierno alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio del ricorso alla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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