Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9173 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 16/04/2010), n.9173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I. S.p.A,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FIRMA S.P.A. – FABBRICA ITALIANA RITROVATI MEDICINALI ED AFFINI –

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTANELLI 11, presso lo

studio dell’avvocato ANDRIOLA ALESSANDRO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TARTAGLIONE LUCA, giusta procura

speciale atto Notar SANTORO MICHELE di FIRENZE del 31/10/2007 rep. n.

6 7805;

– controricorrenti –

e contro

C.E.R.I.T. CENTRO RISCOSSIONE TRIBUTI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1306/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/10/2006 R.G.N. 1395/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito l’Avvocato ANDRIOLA ALESSAttDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per: rigetto del ricorso dell’INPS.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla F.I.R.M.A. s.pa. (Fabbrica italiana ritrovati medicinali e affini) contro INPS, SCCI s.p.a. (società di cartolarizzazione dei crediti INPS) e CERIT s.p.a. (Centro riscossione tributi) , annullava – per quanto in questa sede ancora rileva – la cartella di pagamento avente ad oggetto contributi relativi a periodi precedenti la data del 2.8.1994, ritenendo operante la prescrizione quinquennale ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, perchè la denuncia che, nella specie, il lavoratore aveva inoltrato all’INPS, era intervenuta solamente in data 2.8.1999.

Proponeva appello l’INPS anche quale procuratore della S.C.C.I. contestando l’applicazione, da parte del primo giudice della prescrizione quinquennale.

La Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame sul rilievo che la denuncia del lavoratore è idonea a mantenere il termine decennale di prescrizione qualora intervenga entro il 31.12.1995, in parallelo con quanto previsto per gli atti interruttivi posti in essere dall’ente previdenziale, e, comunque, entro il quinquennio dalla scadenza dei contributi.

L’INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico motivo. Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria la F.I.R.M.A. s.p.a.. La CERIT spa, anch’essa intimata, non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’INPS, con denuncia di violazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, lett. a) sostiene che non è giuridicamente corretto affermare che la denuncia del lavoratore – ai fini della conservazione del termine decennale di prescrizione per le omissioni contributive relative a periodi precedenti l’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, come quelli oggetto di causa – debba intervenire nel termine di cinque anni dalla compiuta omissione, essendo, viceversa sufficiente, conformemente a quanto ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18540/2004 e 1264/2006; contra Cass. n. 4153/2006 cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata), che la denuncia intervenga, come nella specie, nel quinquennio successivo al 1 gennaio 1996 e nei limiti del decennio dalla nascita del credito contributivo.

Il ricorso non è fondato.

La questione prospettata è stata affrontata e risolta dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 6173/2008 (che ha espressamente disatteso l’orientamento della sentenza n. 18540/2004, citata dall’INPS a conforto della propria tesi difensiva) e dalle successive, conformi decisioni di questa Corte, nelle quali è stato affermato il principio che la “denuncia del lavoratore” – in relazione a contributi previdenziali relativi a periodi precedenti, come nella specie, la data (17 agosto 1995) di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 – risulta idonea a mantenere il precedente termine decennale solo se intervenuta prima della maturazione del termine quinquennale di prescrizione – non potendo, all’evidenza, più operare il prolungamento dello stesso termine, una volta che il credito contributivo risulti già prescritto per il maturare del quinquennio dalla sua scadenza – e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995, in parallelo con quanto stabilito per gli atti interruttivi dell’ente previdenziale (cfr., da ultimo, Cass. n. 73/2009).

Alla stregua di tale principio, che il Collegio condivide e fa proprio, deve ritenersi che la denuncia del lavoratore, di cui si discute nella presente controversia, non sia idonea a mantenere il termine decennale di prescrizione, essendo intervenuta solamente in data 2.8.1999, laddove i contributi previdenziali oggetto della cartella di pagamento impugnata dalla F.I.R.M.A. s.p.a. erano tutti riferiti a periodi precedenti la data del 2.8.1994, onde rispetto ad essi, risultava già essersi compiuta la prescrizione quinquennale.

11 ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Istituto ricorrente al pagamento, in favore della parte costituita, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 22,00 per esborsi e in Euro duemila per onorari, oltre spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

 

 

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