Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9173 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/04/2017, (ud. 07/02/2017, dep.10/04/2017),  n. 9173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3490-2012 proposto da:

METFON S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 199,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALZETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRA CUCINOTTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

FERRI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

TRENTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 991/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/10/2011 R.G.N. 1497/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CUCINOTTA ALESSANDRA;

udito l’Avvocato FERRI GIANCARLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Torino, con la sentenza del 27.1/1.2.2010, ha respinto la domanda proposta da C.F. il quale, esponendo di avere lavorato alle dipendenze della Metfond srl dall’1.6.2001 al 25.1.2008 con mansioni di addetto alla programmazione delle macchine a controllo numerico senza essere stato regolarizzato sotto il profilo previdenziale ed assicurativo, aveva chiesto accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro e la condanna della società al pagamento di Euro 143.741,40 per differenze retributive.

2. Proposto appello la Corte di Torino, con pronuncia n. 911/2011, ha accolto parzialmente il gravame, riconoscendo la natura subordinato del rapporto lavorativo e condannando la società al pagamento dell’importo di Euro 15.562,94, oltre accessori, a titolo di TFR.

3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) nella fattispecie in esame, caratterizzata per le qualità soggettive del C. e del legale rappresentante della società da un vincolo di subordinazione attenuta, gli indici sussidiari della continuità dell’attività lavorativa, dell’orario di lavoro, del luogo e dei mezzi dello svolgimento della prestazione lavorativa nonchè delle modalità di pagamento del corrispettivo, deponevano senza dubbio per la natura subordinata del rapporto; b) non era fondata la richiesta di pagamento delle differenze retributive per il principio di assorbimento in quanto il trattamento economico complessivamente erogato in concreto era superiore a quello minimo dipendente dalla qualificazione del rapporto; c) spettava, invece, la somma non contestata di Euro 15.562,94, richiesta a titolo di TFR, non assorbibile in virtù del principio sopra enunciato.

4. Per la cassazione ricorre la Metfond srl con tre motivi ulteriormente illustrati con memoria.

5. Resiste con controricorso C.F..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene l’erroneità della impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto la natura subordinata del rapporto desunta dagli indici sussidiari elaborati dalla giurisprudenza, dando atto della sussistenza di un vincolo di subordinazione attenuata, ma omettendo di accertare l’elemento principale della subordinazione e, cioè, l’assoggettamento personale del lavoratore al potere direttivo organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Deduce, poi, la violazione degli articoli 112 cpc, avendo la Corte pronunciato al di là di quanto eccepito nel merito dall’originario ricorrente, art. 115 c.p.c., per avere omesso di porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti, e art. 116 c.p.c., per avere omesso di valutare le prove esistenti in causa dalle quali emergeva una situazione di fatto del tutto diversa da quella posta a base della decisione impugnata.

2. Con il secondo motivo la società si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare lamenta che non era stato tenuto conto che: a) il C., dagli anni ottanta, per oltre venti anni era stato imprenditore e socio di imprese appartenenti al settore delle lavorazioni meccaniche: b) a seguito di una visita ispettiva dell’INPS presso la Metfond srl il C. avrebbe fornito il proprio certificato di attribuzione di partita iva e la copia dei versamenti INPS; c) il C. non aveva mai manifestato una volontà contraria; d) i testi escussi avevano escluso che il C. fosse sottoposto a ordini e direttive del B., legale rappresentante della società.

3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, si censura la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere erroneamente la Corte di appello dato per non contestata la somma di Euro 15.562,94, a titolo di TFR, quando invece sia nella comparsa di risposta di I grado sia in quella di appello essa società aveva contestato gli importi indicati, che aveva “preso per buoni” solo ai fini di esporre la propria tesi in riferimento all’applicabilità del principio dell’assorbimento. Inoltre obietta che dal conteggio del TFR comunque avrebbero dovuto essere espunte le ore di straordinario.

4. Il primo motivo non è fondato.

5. Questa Corte, con un principio cui si intende dare continuità (Cass. 13.4.2012 n. 5886; Cass. 28.3.2003 n. 4770), ha affermato che, in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, il primario distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto – con accertamento d fatto incensurabile in cassazione se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivato- accordando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto.

6. Nel caso in esame la Corte territoriale, dopo avere sottolineato la particolarità del rapporto lavorativo intercorso tra le parti per i peculiari rapporti personali del C., quale addetto alla programmazione delle macchine a controllo numerico) con l’amministratore della società, ha dato corretta attuazione al principio sopra evidenziato esaminando, in modo completo e logico, le risultanze istruttorie e pervenendo alla conclusione che, nel rapporto dedotto in giudizio, si configurasse una forma di subordinazione attenuata.

7. Alcuna violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2094 c.c. è ravvisabile così come degli artt. 115 e 116 c.p.c., perchè, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione di tali disposizioni è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 20.6.2006 n. 14267).

8. Le stesse argomentazioni sono valide per la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere dinnanzi alla Corte di cassazione non già con la denuncia di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione, ma attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo”.

9. Anche il secondo motivo non è meritevole di pregio.

10. Il giudice del merito, sebbene non sia tenuto ad analizzare e discutere distintamente i singoli elementi di prova acquisiti al processo, deve comunque tenere conto, nella valutazione complessiva dei medesimi, di tutte le circostanze decisive e mettere in rilievo quanto è necessario per chiarire e sorreggere adeguatamente la ratio decidendi; nel caso in cui la sentenza sia impugnata per cassazione per vizio di motivazione, a norma del dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso o insufficiente esame di talune circostanze assume rilevanza quando le stesse siano idonee a fornire la prova dei fatti che possono ritenersi decisivi, in quanto atti ad orientare il giudice di merito verso la decisione diversa da quella della sentenza impugnata (cfr. tra le altre Cass. 11.1.2001 n. 303 in motivazione).

11. Nella fattispecie in esame, le circostanze evidenziate nel motivo, comunque non possono escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra le parti dal 2001 al 2008, verificato a seguito di un accertamento congruo e logicamente corretto da parte dei giudici di merito.

12. Nè è ammissibile la doglianza circa la errata valutazione delle risultanze della prova testimoniale, perchè si risolverebbe in una sollecitazione di una lettura delle deposizioni diversa da quella operata dalla Corte territoriale, inammissibile nel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

13. Il terzo motivo è parimenti infondato.

14. Oltre a profili di inammissibilità per errata individuazione del vizio che non consisterebbe in una insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso ma in un error in procedendo, va precisato che correttamente la Corte territoriale ha fatto preciso riferimento, quanto all’importo di Euro 15.562,94 dovuto a titolo di TFR, alla mancata contestazione attesa la genericità del rilievo circa l’esattezza dei calcoli, contenuta negli atti difensivi della società la quale, in ogni caso, anche al fine di esporre le proprie tesi, avrebbe dovuto censurare specificamente le somme indicate dal ricorrente pure sotto il profilo delle ore computate a titolo di straordinario.

15. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere respinto.

16. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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