Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9173 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 01/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7372-2018 proposto da:

M.R.C.M., rappresentata e difesa dall’avvocato

SALVATORE PAGANO;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 980/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 29/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.R.C.M. ha proposto ricorso articolato in tre motivi (1: violazione dell’art. 591 c.c., comma 2, n. 3, violazione di norma di diritto in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio; omessa valutazione circa un fatto decisivo; 2: violazione dell’art. 591 c.c., comma 2, n. 3, violazione di norma di diritto in relazione alla omessa motivazione circa il dissenso dalla CTU medico legale; 3: violazione dell’art. 91 c.p.c.) avverso la sentenza 29 settembre 2017, n. 980/2017, resa dalla Corte d’Appello di Messina. L’intimato M.M. non ha svolto attività difensive. La Corte di Messina, in parziale accoglimento del gravame avanzato da M.M. contro la pronuncia resa in primo grado il 15 marzo 2016 dal Tribunale di Messina, ha respinto la domanda formulata da M.R.C.M. con citazione del 16 gennaio 2004, volta all’annullamento del testamento pubblico redatto il 9 maggio 2000 dal comune genitore M.S. (deceduto il (OMISSIS)), sul presupposto dell’incapacità di intendere e di volere del testatore, affetto, secondo l’attrice, da infermità mentale permanente sin dal 12 ottobre 1988. La Corte d’Appello ha evidenziato come le stesse risultanze dell’espletata CTU avessero confermato che, pur essendo M.S. gravato, anche in epoca ben anteriore alla redazione del testamento, da patologie afferenti alla capacità di intendere e di volere (nella specie, stando alle allegate certificazioni, dal 1988 sindrome talamica; dal luglio 1996 vasculopatia cerebrale arteriosclerotica e sindrome depressiva; dal febbraio 2001 demenza senile), non poteva escludersi che il testamento del 9 maggio 2000 fosse stato redatto in un intervallo libero o in periodo di minore espressività della malattia. Mancava perciò, secondo la Corte di Messina, una prova certa ed assoluta del difetto di coscienza del testatore, pur avendo il ctu stimato come elevato il livello di probabilità dell’incapacità, dovendo l’onere probatorio dell’incapacità porsi a carico dell’attrice M.R.C.M.. Nel senso ancora di una probabile permanente capacità di comprensione di M.S. la Corte d’Appello richiamava altresì le deposizioni del medico curante dottor V. (il quale “si capiva” col suo assistito), del notaio rogante e del barbiere N..

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza dei suoi primi due motivi, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375 c.p.c., comma 1, numero 5, in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio della incapacità del testatore, in rapporto alle accertate patologie di cui lo stesso era affetto.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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