Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9172 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 05/01/2011, dep. 21/04/2011), n.9172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17195-2006 proposto da:

P.S., P.A., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA BISSOLATI 76 presso lo studio dell’avvocato

GIOVANETTI ALESSANDRA, rappresentati e difesi dall’avvocato GENTILE

VINCENZO, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 17212-2006 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BISSOLATI

76, presso lo studio dell’avvocato GIOVANETTI ALESSANDRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GENTILE VINCENZO, giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 105/2001 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 16/05/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/01/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso d’accertamento l’ufficio del registro di Napoli rettificava, elevandoli, i valori dichiarati nella denuncia di successione di P.C.. I contribuenti eredi ( P.A., M.F., P. e S.) impugnavano l’accertamento e la CTP, giusta sentenza del 1 giugno 1998, accoglieva parzialmente il ricorso. Avverso tale decisione l’amministrazione proponeva gravame; il 16 maggio 2001, nella contumacia delle controparti, l’appello era accolto con integrale rigetto dell’opposizione dei contribuenti. Ricorrono il 25 maggio 2006 per la cassazione di tale pronuncia P.S. e A., con ricorso n. 17195/06, e P.P., con ricorso n. 17212/06, adducendo un solo motivo; nessuno si costituisce per l’agenzia delle entrate. I ricorsi sono riuniti ex art. 335 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Preliminarmente va rilevato che entrambi ricorsi riuniti sono diretti verso l’agenzia delle entrate e le “relate” documentano notifiche in data 25 maggio 2006 presso l’avvocatura distrettuale di Napoli e in data 26 maggio 2006 presso l’agenzia delle entrate – ufficio Napoli (OMISSIS).

B. Dal tenore complessivo delle “relate” si emerge che le notifiche del 26 si sono perfezionate presso la sede locale dell’agenzia delle entrate e sono regolari, non risultando dalla sentenza d’appello che nel giudizio di merito l’agenzia sia stata rappresentata dall’avvocatura dello stato (Cass. Sez. U, n. 22641 del 29/10/2007), comunque evocata il 25. Nessuno si è costituito per l’amministrazione finanziaria, nonostante il tempestivo deposito dei ricorsi in data 13 giugno 2006.

C. Tanto premesso, sul piano della regolarità formale, con l’unico motivo del primo ricorso P.A. e S. denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 17 e 49 nonchè dell’art. 291 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

D. I ricorrenti affermano d’aver appreso dell’appello dell’amministrazione avverso la favorevole decisione della CTP soltanto il 14 aprile 2005, quando era stato loro notificato l’avviso di liquidazione del 6 ottobre 2005, emesso dall’agenzia delle entrate in forza della sentenza d’appello.

E. Sostengono, inoltre, che la notifica del gravame fosse radicalmente nulla perchè effettuata presso l’abitazione della sorella P., in (OMISSIS), mentre dal (OMISSIS) S. risiede al n.c. (OMISSIS) e A. in (OMISSIS).

F. Precisano, in proposito, che le variazioni nel corso del giudizio di prime cure non sono state comunicate, sicchè le notifiche del gravame dovevano essere eseguite presso la cancelleria della commissione tributaria e giammai presso la sorella dei ricorrenti.

G. Il motivo è inammissibile.

H. Dall’intestazione della sentenza d’appello, dove a pag. (1 cpv.) si da atto della contumacia di tutti i contribuenti, si rileva che P.A. e S. erano originariamente entrambi residenti a (OMISSIS); la certificazione in atti documenta le successive vicende anagrafiche. Entrambi, in prime cure, non erano neppure difesi dal dott. Rea Francesco e dall’avv. Leone Felice e domiciliati a Napoli in via Duomo 349, comèè invece erroneamente riportato nell’intestazione della sentenza d’appello, atteso che i due professionisti assistevano solo P. (cfr. giusta mandato in calce alla memoria del 22 aprile 1998).

I. Nell’atto d’opposizione iniziale gli interessati non avevano eletto domicilio diverso dalla rispettiva residenza anagrafica “pro tempore”.

J. Ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, l’impugnazione, non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall’elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può essere notificata sia presso il procuratore costituito nel giudizio a quo, sia nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata per quel giudizio, con facoltà per l’impugnante di eseguire la notificazione nell’uno o nell’altro dei tre luoghi indicati (Cass. Sez. 5, n. 15523 del 02/07/2009).

K. Invece, la notificazione dell’appello, effettuata il (OMISSIS) presso l’abitazione della sorella P. a (OMISSIS), non attinge la residenza anagrafica dichiarata in prime cure o la nuova residenza anagrafica dei ricorrenti.

L. Inoltre, nel processo tributario, qualora vi sia assoluta incertezza sul luogo dove deve essere eseguita la notificazione dell’impugnazione, trova applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3, e la notificazione può essere validamente eseguita presso la segreteria della commissione tributaria (Cass. Sez. 5, n. 10702 dell’11/05/2009).

M. E’ noto, però, che solo l’assoluta difformità della notificazione dell’atto d’impugnazione dal suo modulo legale (tale cioè da non consentire per la sua abnormità che s’inserisca in alcun modo nello sviluppo del processo) ne determina l’inesistenza giuridica, l’insanabilità “ex tunc” e l’impossibilità di dispor-ne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (con l’effetto derivato dell’inammissibilità dell’impugnazione non riproposta nel termine utile per impugnare). Sicchè è inesistente unicamente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla e suscettibile di sanatoria quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario dell’atto (cfr., tra le tante, Cass. sez. 3, n. 1868 del 03/03/1997). E’ di tutta evidenza che la notifica dell’appello, in quanto effettuata presso l’abitazione di P.P., sorella dei ricorrenti, coerede di P.C. e sin dall’inizio litisconsorte coi germani è effettuata a soggetto e in luogo non totalmente estranei ai destinatari sul piano logico e fattuale.

N. Quanto all’ammissibilità del presente ricorso, si osserva che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992 (art. 38, comma 3, u.p.) le disposizioni sul termine annuale per l’impugnazione della sentenza non si applicano, se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza, avviso che, peraltro, deve essere dato solo alle parti costituite ai sensi dello stesso D.Lgs. (art. 31, comma 1; cfr. in motivazione Cass. Sez. 5, n. 11991 del 02/05/2006).

O. Inoltre – quando la notificazione, come nella specie, è nulla ma non giuridicamente inesistente – la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario non si presume ed è onere della parte interessata dimostrare di non aver avuto comunque contezza del processo (Cass. sez. 5, n. 2817 del 05/02/2009).

P. Nulla di ciò i ricorrenti P.S. e A. hanno dimostrato (mentre il legame familiare e la comune posizione sostanziale e processuale con la sorella P. militano a loro sfavore sul piano logico e circostanziale).

Q. La ritenuta nullità della notifica dell’atto d’appello non comporta, dunque, l’ammissibilità del ricorso tardivo, non avendo i ricorrenti dimostrato di non aver avuto conoscenza del processo.

R. Con l’unico motivo del secondo ricorso, P.P. denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 17, e 49 nonchè degli artt. 170, 291 e 330 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

S. La ricorrente assume di essere venuta a conoscenza della sentenza di secondo grado del 16 maggio 2001 solo il 14 aprile 2005, allorquando le era stato notificato avviso di liquidazione fondato su tale pronuncia, a suo dire affetta da nullità assoluta.

T. Rileva, infatti, che a partire dalla memoria di prime cure in data 22 aprile 1998 era domiciliata presso il dott. Rea Francesco dal quale era assistita e difesa unitamente all’avv. Leone Felice, in forza di mandato conferito in calce per “ogni stato e grado”.

U. Sennonchè, l’impugnazione le era stata notificata il 13 luglio 1999 a mani proprie e non al suo difensore nel domicilio eletto, in violazione dell’art. 330 c.p.c. e i giudici d’appello non avevano provveduto a rinnovarla ex art. 291 c.p.c..

V. Dalla nullità della notifica, prosegue la ricorrente, deriva la nullità del procedimento e della sentenza conclusiva, della quale chiede la cassazione senza rinvio a norma dell’art. 382 c.p.c..

W. Il motivo è inammissibile.

X. E’ pacifico che, anche nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 5, n. 1156 del 21/01/2008).

Y. Ciò posto, l’esecuzione, in violazione della disposizione di cui all’art. 330 c.p.c., comma 1, della notifica dell’atto di appello alla parte personalmente nel suo domicilio reale, e non al procuratore costituito presso il quale essa abbia eletto domicilio, se integra una delle nullità previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, (art. 327 c.p.c., comma 2), non ha tuttavia la potenziale attitudine di impedire una conoscenza minima del processo da parte del contumace, non legittimando quindi la proposizione oltre l’ordinario termine annuale dell’impugnazione della sentenza emessa in esito a quel processo (Cass. Sez. 5, n. 7316 del 29/03/2006).

Z. Dalla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi riuniti nulla deriva quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo la controparte spiegato alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi riuniti; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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