Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9172 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 16/04/2010), n.9172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14981-2007 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 200/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/03/2007 R.G.N. 1529/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato BOER PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza n. 359 del 5.10.2006, accoglieva la domanda di V.F. e condannava l’Inps al ricalcolo del trattamento pensionistico ed al pagamento delle differenze dovute.

Il ricorrente, dipendente dell’Enel prima con qualifica di impiegato e poi di dirigente, una volta conseguita la qualifica di dirigente aveva optato per il passaggio della posizione assicurativa dal Fondo Elettrici all’INPDAI ai sensi della L. n. 44 del 1973, art. 5, comma 4. Sosteneva di aver ricevuto una pensione inferiore a quella dovuta.

Aveva quindi chiesto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico risultante dalla somma delle due distinte quote di pensione, risultanti dal prospetto di liquidazione dell’INPS, con l’applicazione del solo limite dell’80% della retribuzione pensionabile, senza l’applicazione del tetto pensionabile e dei coefficienti di rendimento decrescenti introdotti da successive norme.

Il Tribunale, nella resistenza dell’INPS, succeduto all’INPDAI, aveva integralmente accolto la domanda del pensionato.

La Corte di Appello di L’Aquila, accogliendo l’impugnazione dell’INPS, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la domanda del pensionato sul rilievo che la liquidazione di un trattamento inferiore rispetto a quello risultante dall’applicazione dei criteri di cui al D.M. 7 luglio 1973 dipendeva dall’applicazione del D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58, art. 1, comma 2 sulla previdenza dei dirigenti di azienda, il quale ha espressamente statuito che, nel caso in cui il dirigente abbia esercitato la facoltà di trasferimento della contribuzione da altro Fondo all’INPDAI a norma della L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 5, comma 4 l’ammontare della pensione “non può essere in ogni caso superiore a quello della pensione massima erogabile dall’INPDAI” nel caso in cui i dirigenti fossero stati sempre iscritti all’Inpdai, a parità di retribuzione percepita, ai sensi del D.P.R. n. 58 del 1976, citato art. 1, comma 1. Con la conseguenza che, a seguito della riduzione dei coefficienti di rendimento, il limite massimo pensionabile (oggettivo) dell’80 per cento della retribuzione non può che essere quello vigente al momento della maturazione del diritto a pensione, tenuto conto dello ius superveniens e quindi della introduzione del tetto pensionabile e dei coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale introdotti dal D.M. n. 422 del 1988.

Per la cassazione di tale sentenza il pensionato ha proposto ricorso con un motivo. L’Inps ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione del D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, commi 1 e 2 in relazione alla L. n. 44 del 1973, art. 5, commi 1 e 4; del D.M. 7 luglio 1973, art. 2; della L. n. 181 del 1997, art. 3, commi 1 e 3; del D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, commi 1 e 2 in relazione al D.M. n. 422 del 1988. Il ricorrente sostiene che in caso di pensione complessiva risultante dalla sommatoria della quota di pensione prodotta dalla contribuzione versata quale dirigente di impresa industriale iscritto all’Inpdai, e della quota prodotta dalla contribuzione trasferita all’Inpdai dal Fondo Elettrici, il relativo trattamento competa nell’intero importo liquidato con l’applicazione dei rispettivi coefficienti di rendimento, nei limiti dell’80% della retribuzione pensionabile, conformemente al disposto del D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 1; sostiene in particolare che il preesistente parametro oggettivo cui raffrontare la pensione complessiva, rappresentato dal limite massimo liquidabile presso l’Inpdai, pari all’80% della retribuzione pensionabile, non è stato sostituito con un limite soggettivo ricavato, caso per caso, applicando anche alla contribuzione trasferita i coefficienti di rendimento introdotti per la sola contribuzione Inpdai con il D.M. n. 422 del 1988.

In subordine il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 3, comma 2 convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160 e delle relative norme di attuazione di cui al D.M. 25 luglio 1988, n. 422: a) per violazione del principio di affidamento nella salvezza dei coefficienti di rendimento vigenti nella gestione di provenienza; b) per violazione del principio del pro-rata, in forza del quale le norme che limitano gli effetti della contribuzione operano soltanto per la contribuzione che affluisce successivamente all’entrata in vigore della norma restrittiva, senza intaccare i rendimenti che la contribuzione trasferita aveva in relazione alla sua collocazione temporale nella gestione di provenienza; c) per violazione del principio di parità di trattamento rispetto ai soggetti che hanno mantenuto la contribuzione nella gestione originaria.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni.

Non è contestato dall’Inps che la quota parte della pensione maturata presso ordinamenti previdenziali diversi dall’Inpdai, e quindi nella specie presso il Fondo Elettrici, si debba sommare a quella derivante dall’anzianità contributiva maturata presso Inpdai, nè vi è contrasto per quanto riguarda il calcolo della quota parte di pensione da calcolare sulla contribuzione Inpdai, e neppure sulla quota parte di pensione da calcolare (preliminarmente) sulla contribuzione trasferita: in relazione a quest’ultima quota, le parti sono d’accordo nel senso che la retribuzione pensionabile debba essere quella Inpdai e che i coefficienti di rendimento debbano essere (nella prima fase del conteggio) quelli vigenti presso il Fondo Elettrici “all’epoca del trasferimento”.

Il contrasto tra le parti si appunta su una ulteriore disposizione, che parimenti opera nel calcolo della pensione da liquidare tenendo conto dei contributi trasferiti da gestione diversa: si tratta del D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58, art. 1, comma 2 (norme per l’esecuzione della L. 15 marzo 1973, n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali), il quale recita: “L’ammontare della pensione comprensiva della quota parte derivante dall’esercizio della facoltà di cui alla L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 5, non può essere in ogni caso superiore a quello della pensione massima erogabile dall’Inpdai ai sensi del comma precedente”.

Questa disposizione pone un limite di congruità: la sommatoria degli addendi non può comunque dare un risultato, e quindi un trattamento pensionistico, maggiore della pensione massima erogabile dall’Inpdai sulla base dei criteri posti dal comma precedente, ossia tanti trentesimi dell’80% della retribuzione annua media quanti sono gli anni di contribuzione.

L’Inps ha quindi proceduto a due distinti calcoli: con il primo ha determinato la quota parte di pensione afferente alla contribuzione trasferita, con i coefficienti di rendimento fissati dal citato D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 1; ha poi calcolato la quota parte di pensione afferente alla contribuzione Inpdai; ha quindi proceduto alla sommatoria delle due quote. Con il secondo calcolo ha determinato il limite, ossia ha calcolato la pensione “massima” che sarebbe spettata ove il medesimo lavoratore fosse stati) sempre assicurato all’Inpdai, e quindi applicando esclusivamente la normativa che regolava detta gestione.

Le interpretazioni delle parti divergono perchè il ricorrente ritiene che la formula usata dal citato D.P.R. n. 58 del 1976 contenga un rinvio recettizio, ossia la pensione massima erogabile Inpdai sarebbe sempre quella pari a tanti trentesimi dell’80% della retribuzione annua media quanti sono gli anni di contribuzione.

L’Inps ritiene invece che la formula usata dalla legge contenga un rinvio formale e quindi mobile, ossia la pensione massima erogabile dall’Inpdai “non sarebbe più costituita da tanti trentesimi dell’80% della retribuzione annua media”, come prevedeva la disposizione originaria, ma dalla pensione massima Inpdai erogabile al momento del pensionamento, con rinvio necessariamente formale, comprensivo dello ius superveniens, in base al quale si dovrebbe tenere conto della introduzione, nel sistema Inpdai, del tetto pensionabile e dei coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale.

In relazione allo ius superveniens è innegabile che, nel corso del tempo, tutto il sistema si stato profondamente modificato.

Nel regime generale AGO – e anche in quello dell’Inpdai, ma sulla base di specifiche disposizioni (fermo restando il parziale rinvio di cui alla L. n. 44 del 1973, art. 7 il quale disponeva: “… al trattamento pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è estesa … la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall’Inps … per la determinazione della retribuzione pensionabile, in riferimento al periodo di computo della media annua retribuiva”) – era previsto un tetto di retribuzione pensionabile e l’aliquota di rendimento era del 2% della retribuzione, entro il tetto, per ciascun anno di anzianità contributiva (40/40 dell’80% della retribuzione).

La introduzione del tetto comportava che, ai fini pensionistici, non si tenesse conto della parte di retribuzione percepita che superava un certo ammontare (i contributi si pagavano sulla intera retribuzione L. n. 153 del 1969, ex art. 12 ancorchè poi una parte di questa, ossia della parte che superava il tetto, non si tenesse poi conto nella determinazione della pensione). E’ noto che successivamente, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale (sentenza n. 173/1986) e della L. 11 marzo 1988, n. 67, fu inclusa nella retribuzione pensionabile anche la parte di retribuzione che superava il tetto, attribuendole però, non già il coefficiente del 2%, ma coefficienti progressivamente decrescenti (Tabella allegata alla L. n. 67 del 1988, modificata dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 12).

La prima questione oggetto del giudizio consiste dunque nel decidere se il limite di cui al D.P.R. n. 56 del 1978, citato art. 1 debba essere calcolato tenendo conto delle modifiche apportate nel tempo alla nozione di “retribuzione massima erogabile dall’Inpdai”, oppure debba essere “cristallizzato” nella formulazione originaria del medesimo D.P.R..

Questa Corte ha già risposto al quesito con le sentenze n. 2223 e 2224 del 2007 e, successivamente, con le sue più recenti pronunce (vedi Cass. n. 724/2009 e n. 14467/2009) ha confermato la soluzione ivi adottata, ed ha riaffermato che la pensione massima erogabile dall’Inpdai non può che essere quella in vigore al momento della maturazione del diritto a pensione, che tenga conto dello ius superveniens, costituito nella specie dall’introduzione del tetto pensionabile e dai coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale, seppure con la precisazione secondo cui il limite posto dal D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2 non ha una natura totalmente soggettiva, contrariamente a quanto sostenuto dall’Inps.

A tale indirizzo il Collegio intende dare continuità, pienamente condividendo le considerazioni che danno fondamento alle decisioni da ultimo citate.

La seconda questione oggetto del presente giudizio è stabilire se, effettuato il conteggio delle due quote, il “tetto” fissato dalla legge ed al quale va comparata la somma così ottenutala, sia costituito dalla pensione massima erogabile dall’Inpdai in base all’anzianità contributiva del singolo richiedente, ovvero dalla pensione massima erogabile dall’Istituto ad un soggetto che abbia raggiunto il massimo dell’anzianità contributiva, ossia la somma che sarebbe stata erogata ove il dirigente avesse svolto i 30 (attualmente 40) anni si iscrizione all’Inpdai raggiungendo la anzianità massima.

La corretta interpretazione delle norme porta a ritenere che il “tetto” aggiornato non va commisurato all’anzianità del dirigente interessato, ma ad una cifra fissa, e cioè alla “pensione massima erogabile dall’Inpdai”, ossia alla anzianità di 40 anni di iscrizione. Invero l’effetto lamentato dal dirigente si verifica solo nel caso di pensionati che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva dei 40 anni. Viceversa coloro che hanno una anzianità collocata tra il minimo di 15 anni ed il massimo di 40 e trasferiscono i contributi, conservano i vantaggi derivanti dall’applicazione della disciplina del Fondo di provenienza, perchè non raggiungono il tetto rappresentato dalla “pensione massima erogabile dell’Inpdai”.

In altri termini, il pensionato Inpdai con 30 anni di anzianità contributiva, che ha trasferito i contributi del Fondo Elettrici, fruendo dei vantaggi derivanti dalle più favorevoli aliquote di rendimento del Fondo di provenienza, può ottenere una pensione maggiore rispetto al pensionato, di pari anzianità di 30 anni, che sia stato sempre iscritto all’Inpdai, proprio perchè il confronto non è tra la pensione risultante dalla sommatoria e la pensione Inpdai commisurata alla sua propria anzianità; bensì al raffronto tra la pensione risultante dalla sommatoria e la pensione “massima” erogabile dall’Inpdai, ove per pensione massima deve intendersi quella commisurata alla massima anzianità contributiva. Devesi quindi concludere che il rinvio “formale” propugnato dall’Inps non vale a sottrarre ogni effetto alla disposizione che prevede la conservazione, per la contribuzione trasferita, delle aliquote di rendimento dei Fondi di provenienza. Con l’ulteriore precisazione che la cifra fissa sopra indicata (pensione massima erogabile in caso di massima anzianità contributiva) rappresenta comunque un tetto non superabile.

E’ stato quindi affermato il seguente principio di diritto, pienamente condiviso dal Collegio: “In tema di trasferimento presso l’Inpdai di contribuzione versata presso il Fondo Elettrici, previsto dalla L. 15 marzo 1073, n. 44, art. 5 il D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58, art. 1, comma 2 (il quale dispone che “l’ammontare della pensione comprensivo della quota parte derivante dall’esercizio della facoltà di cui alla L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 5, non può essere in ogni caso superiore a quello della pensione massima erogabile dall’Inpdai ai sensi del comma precedente) contiene un rinvio non recettizio, per cui la “pensione massima erogabile Inpdai” non è quella pari a tanti trentesimi dell’80% della retribuzione annua media quanti sono gli anni di contribuzione (come prevedeva il D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 1), ma stante la natura formale del rinvio, è quella erogabile al momento del pensionamento, e quindi applicando lo ius superveniens, in base al quale si deve tener conto della introduzione, nel sistema Inpdai, dei coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedenti il massimale di cui al D.M. n. 422 del 1988. Peraltro, nel caso di dirigenti andati in pensione con anzianità contributiva inferiore a quella massima, il trattamento pensionistico va comunque determinato sommando la quota maturata presso il Fondo Elettrici e quella maturata presso l’Inpdai”, entro il tetto rappresentato dalla pensione massima erogabile dall’Inpdai al dirigente che abbia raggiunto la massima anzianità contributiva presso l’Istituto, che costituisce un limite non superabile” (vedi Cass. n. 28285/2009).

Nella specie è lo stesso ricorrente a far presente, nella memoria ex art. 378 c.p.c., che al momento della maturazione del diritto a pensione aveva raggiunto l’anzianità contributiva massima utile, sicchè di fatto non potrebbe trarre alcun giovamento dalla soluzione della vertenza secondo i principi fissati dalla sentenza da ultimo citata.

Infine, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al D.L. n. 86 del 1988, art. 3, comma 2 convenuto in L. n. 160 del 1988, e del D.M. n. 422 del 1988 sono manifestamente infondate.

In primo luogo è inammissibile la questione di costituzionalità del D.M. n. 422 del 1988, giacchè la Corte Costituzionale giudica solo sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, fra i quali non rientrano i decreti ministeriali.

Quanto alla violazione del principio dell’affidamento – ingenerato, per gli optanti per il trasferimento della contribuzione presso l’Inpdai, dalla garanzia di salvezza dei coefficienti di rendimento pregressi – e del principio del “pro rata temporis”, si ripete che i coefficienti del Fondo Elettrici sono stati salvaguardati, mentre il minore importo di pensione, di cui si dolgono i ricorrenti, dipende dalla determinazione del limite massimo della pensione Inpdai, limite già previsto dal D.P.R. n. 58 del 1976, citato art. 1, comma 2.

Quanto al principio di parità di trattamento rispetto a coloro che hanno mantenuto la contribuzione presso la gestione originaria, nessuna disparità è ravvisabile, se si considera che anche per gli odierni ricorrenti la quota relativa alla contribuzione del Fondo Elettrici è stata calcolata applicando le più favorevoli fasce di rendimento precedenti, poichè la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 1 prevede che le nuove fasce si applicano alla contribuzione successiva al 1 gennaio 1998.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

La notevole complessità delle questioni di diritto trattate giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma il 3 marzo 2010 Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

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