Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9172 del 10/04/2017
Cassazione civile, sez. lav., 10/04/2017, (ud. 07/02/2017, dep.10/04/2017), n. 9172
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1117-2012 proposto da:
T.I. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato RENATO MACRO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO GIOVANNI
BATTISTA FORMENTO, CORRADO COZZANI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO TAMBURRO, che
la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 864/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 04/10/2011 R.G.N. 810/10;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/02/2017 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELENTANO CARMELO che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
udito l’Avvocato RENATO MACRO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 864/2011, depositata il 4 ottobre 2011, la Corte di appello di Genova, in riforma parziale della sentenza di primo grado, respingeva, con la compensazione delle spese del giudizio, la domanda proposta da T.I. per la condanna della Bruno Farmaceutici S.p.A., società per la quale la ricorrente aveva svolto attività di informatore medico – scientifico, a corrisponderle, a partire dall’1/1/2006, l’aumento della retribuzione mensile di Euro 334,39 previsto in una lettera della società in data 23/12/2003.
Nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con due motivi; la società ha resistito con controricorso.
Nella pendenza del giudizio è stato depositato verbale di conciliazione intercorsa fra le parti in sede giudiziale.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dal prodotto verbale di conciliazione avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Genova in data 1 ottobre 2012 risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con riferimento al rapporto dedotto in giudizio e alle controversie che da esso hanno tratto origine, dandosi reciprocamente atto, in coerenza con il verbale stesso, dell’intervenuta definizione di ogni controversia e di non avere più nulla a pretendere l’una dall’altra, con abbandono delle fasi giudiziali ancora aperte, ivi compresa quella di legittimità.
Ne consegue che fra le parti è venuta a cessare la materia del contendere.
Quanto alle spese del presente giudizio, se ne deve disporre l’integrale compensazione, stante l’accordo raggiunto dalle parti anche su tale punto (art. 11 del verbale).
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017