Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9172 del 10/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 10/04/2017, (ud. 07/02/2017, dep.10/04/2017),  n. 9172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1117-2012 proposto da:

T.I. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato RENATO MACRO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO GIOVANNI

BATTISTA FORMENTO, CORRADO COZZANI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO TAMBURRO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 864/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/10/2011 R.G.N. 810/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

udito l’Avvocato RENATO MACRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 864/2011, depositata il 4 ottobre 2011, la Corte di appello di Genova, in riforma parziale della sentenza di primo grado, respingeva, con la compensazione delle spese del giudizio, la domanda proposta da T.I. per la condanna della Bruno Farmaceutici S.p.A., società per la quale la ricorrente aveva svolto attività di informatore medico – scientifico, a corrisponderle, a partire dall’1/1/2006, l’aumento della retribuzione mensile di Euro 334,39 previsto in una lettera della società in data 23/12/2003.

Nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con due motivi; la società ha resistito con controricorso.

Nella pendenza del giudizio è stato depositato verbale di conciliazione intercorsa fra le parti in sede giudiziale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dal prodotto verbale di conciliazione avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Genova in data 1 ottobre 2012 risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con riferimento al rapporto dedotto in giudizio e alle controversie che da esso hanno tratto origine, dandosi reciprocamente atto, in coerenza con il verbale stesso, dell’intervenuta definizione di ogni controversia e di non avere più nulla a pretendere l’una dall’altra, con abbandono delle fasi giudiziali ancora aperte, ivi compresa quella di legittimità.

Ne consegue che fra le parti è venuta a cessare la materia del contendere.

Quanto alle spese del presente giudizio, se ne deve disporre l’integrale compensazione, stante l’accordo raggiunto dalle parti anche su tale punto (art. 11 del verbale).

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA