Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9172 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 01/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7364-2018 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO ZUCCONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO EMANUELE BARBANENTE;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DI

TORRE ARGENTINA, 11, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE LI

PUMA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO

FERRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1415/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Z.G. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1415/2017 dell’8 novembre 2017, che aveva rigettato l’appello del condomino avvocato Zavaroni nei confronti del Condominio (OMISSIS), contro la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di La Spezia il 14 ottobre 2014. E’ stata così respinta nei due gradi di merito l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1000/2012 emesso dal Tribunale di La Spezia nei confronti dello Z. (comproprietario con la sorella di tre fondi terranei compresi nel complesso condominiale) per il pagamento di oneri di gestione ordinaria, nonchè delle spese dei lavori di manutenzione straordinaria della galleria e delle terrazze.

Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).

La Corte d’Appello – in relazione alla asserita nullità della deliberazione di ripartizione delle spese inerenti alle terrazze per violazione dell’art. 1126 c.c., come anche della delibera relativa alle spese inerenti ad un’area non condominiale, occupata dal Condominio (OMISSIS) con i cassonetti della spazzatura – ha ritenuto comunque infondate le doglianze dell’appellante circa la permanente deducibilità di tali nullità nell’opposizione a decreto ingiuntivo, affermando che l’erronea ripartizione delle spese condominiali costituisce motivo di annullabilità e non di nullità, non risultando esplicitata una volontà dei condomini di modificare il criteri legali di suddivisione. La Corte di Genova, avendo Z.G. altresì allegato di essere proprietario soltanto di uno dei tre fondi terranei dell’edificio condominiale fondanti l’obbligo di contribuzione (avendo avuto sempre la sorella la disponibilità dei restanti due, ed avendo comunque diviso la comunione con atto del 3 settembre 2013), ha inoltre negato ogni rilievo ai pregressi accordi interni sull’uso dei fondi intercorsi fra i due fratelli, ribadendone l’obbligo solidale di contribuire alle spese, ferma poi la non retroattività della divisione convenuta con riguardo ai debiti pregressi.

Il primo motivo di ricorso di Z.G. denuncia la violazione dell’art. 63 disp. att. c.c., degli artt. 633, 634, 645, 104 e 112 c.p.c., nonchè dell’art. 1137 c.c. e art. 1421 c.c., non avendo la Corte d’Appello riconosciuto che il Tribunale, giudice dell’opposizione, aveva il potere e il dovere di rilevare la nullità delle delibere assembleari.

Il secondo motivo di ricorso di Z.G. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1123,1126,1135,1136,1137,2051,1421 e 2697 c.c., in ordine alla nullità delle deliberazioni avente ad oggetto le spese per il rifacimento delle terrazze, la manutenzione della galleria e la sistemazione dell’area dei cassonetti, spese intimate col decreto ingiuntivo opposto.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1123 e 757 c.c., e degli artt. 63 disp. att. c.c. e segg., quanto agli effetti della divisione convenuta il 3 settembre 2013 con la comproprietaria Z.F..

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza dei primi due motivi (essendo invece manifestamente infondato il terzo motivo), con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla questione della rilevabilità, anche d’ufficio, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, dell’invalidità delle sottostanti delibere ove si tratti di vizi implicanti la loro nullità. La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione Seconda Civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 1 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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