Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9171 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 16/04/2010), n.9171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9750-2007 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARA RAFFAELE giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1272/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/03/2006 R.G.N. 5034/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 22.5.2001 al Tribunale di Napoli I. S. chiedeva accertarsi il suo diritto alla pensione di anzianità avendo maturato il prescritto requisito contributivo ove, oltre i contributi ordinari, gli fosse stato riconosciuto l’incremento contributivo previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e successive modifiche, beneficio cui aveva diritto per essere stato esposto all’amianto per il periodo di lavoro prestato dal 22.6.1973 al 31.10.1990 presso la s.r.l. Comin. L’Inps si costituiva e si opponeva al riconoscimento del beneficio perchè il ricorrente non essere stato “occupato” alla data (28.4.1992) di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, sicchè non poteva essere considerato “lavoratore”. Il Tribunale accoglieva la domanda.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 24.3.2006, accogliendo l’appello dell’Inps, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda del lavoratore sul rilievo che il beneficio in questione non può essere riconosciuto agli ex lavoratori che, al momento dell’entrata in vigore della L. n. 25 del 1992, fossero già titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità.

Per la cassazione di tale sentenza il sig. I. ha proposto ricorso con un motivo. L’Inps non ha svolto attività difensiva limitandosi a depositare procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente osserva che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che la domanda del lavoratore fosse diretta ad ottenere la riliquidazione della pensione di anzianità con il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dalla L. n. 257 del 1992. Osserva per contro che la domanda, come esattamente interpretata dal primo giudice, era diretta ad ottenere la pensione di anzianità, cui aveva diritto sommando alla contribuzione ordinaria l’incremento contributivo previsto dalla citata Legge.

Rileva che al momento dell’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 non era affatto pensionato, versando solo in stato di disoccupazione.

Il ricorso è fondato.

La Corte di Appello ha fondato la sua decisione sul presupposto che il lavoratore fosse andato in pensione il 31.10.1990 motivo per cui, non essendo più occupato alle dipendenze di un datore di lavoro alla data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, non poteva qualificarsi come “lavoratore” secondo la dizione letterale dell’art. 13 della Legge predetta.

L’affermazione che il lavoratore fosse andato in pensione il 31.10.1990 e che la domanda introduttiva fosse diretta ad ottenere la riliquidazione della pensione di anzianità già riconosciuta, non trova però riscontro nella sentenza di primo grado, le cui parti salienti sono state trascritte nel ricorso per cassazione. Da tale sentenza si ricava, invece, che il sig. I., alla data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 “non era in costanza di rapporto di lavoro”, espressione questa che deve essere intesa come sinonimo di “stato di disoccupazione”, come chiarito dal Tribunale in prosieguo di motivazione, laddove precisa che il termine “lavoratori” usato dalla legge è generico e riferibile a tutti coloro che svolgono o abbiano svolto una attività lavorativa. La stessa Corte di Appello, del resto, riferisce in sentenza che l’Inps ha proposto appello contro la sentenza di primo grado “ribadendo che la normativa contenuta nella L. n. 257 del 1992 era stata emanata a sostegno esclusivo dei lavoratori che alla data della sua entrata in vigore erano occupati presso aziende appartenenti al settore dell’amianto”;

nessun accenno viene fatto alla situazione di “pensionato” dell’appellato al momento dell’entrata in vigore della legge, nè alla pretesa riliquidazione di una pensione già in godimento.

E’ evidente che il ragionamento del giudice di appello che sorregge la decisione qui impugnata è viziato da una erronea ricostruzione della situazione di fatto prospettata dalle parti e da una errata interpretazione della domanda introduttiva.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa per un nuovo esame alla stessa Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

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