Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9171 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.10/04/2017),  n. 9171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1400-2012 proposto da:

FINANZIARIA INVESTIMENTI TURISTICI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo

studio dell’avvocato ANNA CASCARANO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

SORIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FERRAIOLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 699/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 29/12/2010 R.G.N. 1060/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’improcedibilità,

inammissibilità, in subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 29 dicembre 2010, la Corte d’Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lagonegro, accoglieva la domanda proposta da O.A. nei confronti di C.C.T.I. S.r.l., avente ad oggetto il riconoscimento ex art. 36 Cost., dell’equa retribuzione e la corresponsione delle differenze retributive maturate anche in relazione agli importi dovuti e mai percepiti per lavoro straordinario, assegni familiari e TFR, condannando la Società al pagamento delle somme risultanti dall’espletata CTU contabile per differenze retributive e TFR residuo.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto insussistenti le ragioni di nullità del ricorso introduttivo poste dal primo giudice a fondamento della decisione di rigetto e parzialmente fondata nel merito la domanda del lavoratore per essere risultata provata, al di là delle interruzioni risultanti dai successivi contratti conclusi tra le parti, la continuità dell’attività lavorativa prestata e la natura subordinata del rapporto accertato in giudizio come unitario, ascrivibili al 6^ livello della classificazione del personale di cui al CCNL di settore le mansioni promiscue e molteplici svolte e, di contro, non fornita la prova rigorosa delle prestazioni di lavoro straordinario asseritamente eseguite.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Finanziaria Investimenti Turistici S.p.A. in liquidazione, società incorporante la C.C.T.I. S.r.l., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui, resiste, con controricorso, O.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 100, 160, 161 e 299 c.p.c. e art. 2504 bis c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, deduce la nullità della sentenza impugnata derivata dalla nullità del ricorso in appello a sua volta rilevabile per essere stato il predetto atto notificato alla società originariamente convenuta quando questa già risultava incorporata per fusione nella Società odierna ricorrente.

Il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, per il quale con l’art. 2504 bis c.c. nel testo risultante dalla novella introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003, il legislatore ha definitivamente chiarito che la fusione tra società, prevista dagli artt. 2501 c.c. e segg., non determina l’estinzione della società incorporata nè crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria; ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione (vedi Cass., Sez. Un., ord. 8.2.2006, n. 2637), di modo che le fusioni avvenute dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 2504 bis c.c., lungi dal comportare l’estinzione di un soggetto e la correlativa creazione di un soggetto diverso, determinano soltanto un fenomeno evolutivo – modificativo dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (vedi Cass., Sez. un. 17.9.2010. n. 19698 e Cass., Sez. Un. 14.9.2010, n. 19509).

A tale stregua, infatti, deve ritenersi la vocatio in ius effettuata nei confronti della C.C.T.I. S.r.l. incorporata nella Finanziaria Investimenti Turistici S.p.A. pienamente valida, a nulla rilevando che la stessa sia intervenuta quando la fusione per incorporazione già era divenuta operativa, dovendosi escludere, in ragione della perdurante identità del soggetto, la perdita da parte della società incorporata della capacità di agire di cui è aspetto la capacità processuale.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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