Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9170 del 16/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 16/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 16/04/2010), n.9170
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8788-2007 proposto da:
D.P., nella qualità di legale rappresentante del
figlio minore D.L., elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI TRINCI 14, presso lo studio dell’avvocato IMPERATO GIORGIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GALANTE GUGLIELMO, giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta delega in calce
alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 5662/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 20/11/2006 R.G.N. 4379/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/03/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23.11.2000 al Tribunale di Torre Annunziata, D.P., nella qualità di legale rappresentante del figlio L., chiedeva accertarsi il diritto all’indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 20.2.1992.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, disposta una CTU, rigettava la domanda.
L’appello proposto dall’interessato veniva respinto dalla Corte di Appello di Napoli sul rilievo che l’atto di impugnazione non conteneva critiche fondate agli accertamenti compiuti dal CTU di primo grado e condivisi dal Tribunale, nè allegava eventuali aggravamenti o nuove infermità di cui dovesse tenersi conto ai sensi dell’art. 149 disp. att. c.p.c..
La Corte territoriale, peraltro, dichiarava di condividere le conclusioni cui era giunto il CTU di primo grado, secondo cui non sussistevano i presupposti di legge per la concessione della prestazione assistenziale richiesta.
Per la cassazione di tale sentenza il sig. D. ha proposto ricorso sostenuto da un motivo. L’Inps ha depositato procura.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, denunciando omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente addebita al giudice di appello di aver condiviso acriticamente e immotivatamente le conclusioni del CTU di primo grado senza tener in alcun conto le censure mosse alla consulenza con l’atto di appello.
Osserva la Corte che il presente ricorso per cassazione è regolato dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile a tutti i ricorsi avverso sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006, come disposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27 comma 2. Il citato art. 366 bis c.p.c. è stato abrogato dal D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 47 ma senza effetto retroattivo, motivo per cui è rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009 (D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 58).
Il suddetto motivo di ricorso è privo della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. (vedi Sez. Un. 20603/2007).
Va considerato, altresì, che la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, non può essere desunta dal contenuto dei motivi o integrato dai medesimi motivi, pena la sostanziale inapplicabilità dell’art. 366 bis c.p.c. (Sez. Un. N. 6420/2008).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese di questo giudizio, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010