Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9170 del 07/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9170 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 27077-2011 proposto da:
FURCI

GIOVANNI

FR.C6iJi470ù24 5762.,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI LEVII 29, presso lo studio
dell’avvocato ADRIANO CARMELO FRANCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato RAFFAELE FIORESTA giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –

Contro
CURATELA DEL FALLIMENTO “MY MARKET FURCI DI
FURCI ROCCO & C. SAS” E DEL SOCIO ACCOMANDATARIO
FURCI ROCCO, CURATELA DEL FALLIMENTO “JEAN’S
WEST FURCI DI FURCI ROCCO & C. SAS” E DEL SOCIO
ACCOMANDATARIO FURCI ROCCO, elettivamente domiciliate in
ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 07/05/2015

ROCCO AGOSTINO, rappresentate e difese dall’avvocato
FRANCESCO AGOSTINO giusta procura a margine del
controricorso;
– controricarrenti –

REGGIO CALABRIA dell’8/07/2010, depositata ila/(9/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

In fatto e in diritto
1. Giovanni Furci ha proposto ricorso per cassazione della sentenza
n.318/10, pubblicata il 29 settembre 2010, con la quale la Corte
d’appello di Reggio Calabria ha rigettato il gravame da lui proposto
avverso la sentenza n.509/04 del Tribunale di Locri di declaratoria di
inefficacia, ex art. 66 1.fall., nei confronti delle masse dei fallimenti della
“Jeans West di Furci Rocco & c. s.a.s.” e del suo socio accomandatario
nonché della “My Market Furci di Furci Rocco & c. s.a.s.” e del suo
socio accomandatario, del contratto di locazione di un immobile sito in
Locri, Corso Vittorio Emanuelen.71-73, concluso il 7 giugno 1997 tra
il proprietario Rocco Furci ed il di lui figlio odierno ricorrente.
Le intimate Curatele resistono con controricorso.
2. Con unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e la
falsa applicazione di norme di diritto ( artt.2901 cod.civ. e 66 1.fall., in
relazione all’art.2697 cod.civ.) poiché la Corte di appello avrebbe
errato: i)nel ritenere raggiunta la prova della conoscenza, da parte di
lui, dello stato di insolvenza del socio Rocco Furd e delle società; ii)
nel ritenere raggiunta la prova dell’ eventus damni; lamenta altresì
Ric. 2011 n. 27077 sez. M1 – ud. 20-01-2015
-2-

avverso la sentenza n. 328/2010 della CORTE D’APPELLO di

motivazione illogica, contraddittoria e mancante su fatti decisivi.

3. E’ stata depositata in Cancelleria relazione ex art.380 bis
cod.proc.civ., con la quale si propone il rigetto del ricorso sulle base
dei seguenti rilievi.
“Il motivo sembra, prima facie, infondato.

Corte di appello sarebbe caduta in errore nel ritenere che, in presenza
di revocatoria ordinaria esercitata dal curatore in costanza di
fallimento, sia necessario provare non il mero pregiudizio per i
creditori dell’atto dispositivo, ma la conoscenza da parte del terzo dello
stato di insolvenza. Tale ricostruzione non appare condivisibile.
L’art.66 1.fall. ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria
ordinaria codicistica. L’unica differenza fra la revocatoria ex art.66
1.fall. e la revocatoria ex art.2901 cod.civ. è l’ambito di efficacia: la
prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova
soltanto al creditore che ha esercitato l’azione. Ma le caratteristiche
dell’azione sono le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto
in un diverso settore dell’ordinamento. Ragion per cui erra il ricorrente
nel ritenere che, anche in tema di revocatoria ordinaria, il curatore sia
gravato dalla prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di
insolvenza del debitore, come avviene in caso di revocatoria
fallimentare ex art.67 1.fall.; è in realtà sufficiente che sia dimostrato il
semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell’atto dispositivo.
La Corte territoriale non sembra invero essere incorsa in alcun error

itois nell’affermare che, nel caso di specie, sia necessario unicamente
provare la conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle
ragioni del creditore, ovverosia la menomazione della garabzia generica
di cui all’art.2740 cod.civ.: la norma non richiede, per la sua
applicazione, che il debitore sia insolvente, né che il creditore abbia
Ric. 2011 n. 27077 sez. M1 – ud. 20-01-2015
-3-

Nella prima parte del ricorso (sub lett.A), il ricorrente sostiene che la

consapevolezza dello stato di decozione del debitore, o della società di
cui è parte.
Ed allora, con un giudizio di fatto, non sindacabile nella fase di
legittimità, la Corte di appello ha ritenuto che il requisito della
partecipatio fraudis sussista, in virtù di alcuni indici sintomatici riscontrati:

(Cass.5 marzo 2009 n.5359), la situazione di convivenza, il fatto che il
sig.Giovanni Furici abbia sottoscritto una quota della MY MARKET
FURCI s.a.s., poi fallita.
Nella seconda parte del ricorso (sub lett.B), il ricorrente si duole della
mancata disamina, da parte dei giudici di merito, della situazione
patrimoniale del debitore, poiché il patrimonio immobiliare del fallito
sarebbe stato in realtà sufficiente al soddisfacimento dei crediti, non
essendosi perciò perpetrata alcuna dernimaio rilevante della garanzia
patrimoniale. Non sussisteva, secondo tale ricostruzione, il necessario
requisito dell’ eventus dammi
Anche in questo caso il ricorrente sembra essere caduto in errore, nel
sovrapporre i requisiti e le caratteristiche della revocatoria ordinaria, ex
artt. 2901 cod.civ. e 66 1.fall., con quelli della revocatoria fallimentare,
ex art.67 1.fall. In tema di revocatoria ordinaria, come correttamente
evidenziato dalla Corte territoriale, non è necessaria una totale
compromissione del patrimonio del debitore, ma è sufficiente che la
soddisfazione dei crediti sia resa più incerta o difficile, come nel caso
di modifica qualitativa e non quantitativa del patrimonio del debitore
che metta a rischio la fruttuosità dell’azione esecutiva (ex multis,
Cass.civ. Sez.III 13.12.2011 n.26723).
La Corte territoriale ritiene che il carattere pregiudizievole dell’atto,
l’eventus damni, sia insito nelle caratteristiche dell’atto stesso (lunga
durata del contratto, prezzo notevolmente inferiore al valore di
Ric. 2011 n. 27077 sez. M1 – ud. 20-01-2015
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la sussistenza del rapporto parentale (padre-figlio) fra debitore e terzo

mercato). Tale ricostruzione di fatto, afferente al merito della
controversia, non può essere messa in discussione in questa fase del
giudizio.
Con riferimento alla parte del motivo di ricorso concernente la
contraddittorietà, illogicità e falsità dell motivazione, la stessa si rivela

motivo —che stante la versione ratione temporis applicabile, avrebbe
dovuto essere rubricato come “omessa, insufficiente o contradditoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”- si
rileva come la motivazione sia completa ed esaustiva, poiché la Corte
di appello ha puntualmente esaminato tutti i requisiti richiesti
dall’art.2901 cod.civ. e dall’art.66 1.fall. in tema di revocatoria ordinaria,
motivandone compiutamente la ritenuta sussistenza.”

4. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide
pienamente i rilievi contenuti nella relazione, ai quali peraltro il
ricorrente non ha replicato.
Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna
del soccombente al pagamento delle spese, che si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in
favore dei resistenti delle spese di questo giudizio di cassazione, in €
1.600,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di c nsiglio della sezione 6-1 civile
della Corte di Cassazione, 1120 gennaio 015

parimenti infondata. Prescindendo dall’erronea formulazione del

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