Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 917 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 17/01/2020), n.917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7371/2015 proposto da:

M.C. rappresentata e difesa dall’avv. Lucio Mario Epifanio

del foro di Isernia (pec: avv.luciomarioepifanio.pec.giuffre.it),

presso il cui studio sito in Venafro, Viale Vittorio Emanuele, n.

27, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise

n. 14/3/14 pronunciata il 10.12.2013 e depositata il 28.1.2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe SAIEVA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. M.C., già dipendente del Ministero delle Finanze, impugnava il silenzio-rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso dell’IRPEF trattenuta sull’indennità erogata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’atto della cessazione dal servizio.

2. L’Agenzia delle Entrate di Isernia contestava l’assunto della ricorrente, assumendo che, trattandosi di indennità equipollente ai sensi dell’art. 17 T.U.I.R., comma 2-bis, la predetta indennità andava tassata per un importo determinato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto tra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e l’aliquota complessiva del contributo versato all’ente.

3. La Commissione Tributaria Provinciale di Isernia accoglieva il ricorso della contribuente e compensava le spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza l’Agenzia interponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Molise che, con sentenza n. 14/3/14, pronunciata il 10.12.2013 e depositata il 28.1.2014, accoglieva l’appello dell’Ufficio compensando le spese di giudizio;

5. L’istante ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo cui resiste l’Agenzia mediante controricorso.

6. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 10.7.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per “violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17 e art. 19, nonchè del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, ritenendo che conformemente a quanto statuito da questa Corte con sentenza n. 9430 del 12.6.2003 l’indennità erogata dal Fondo di previdenza del personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze è costituito esclusivamente dalle contribuzioni dei dipendenti e pertanto l’indennità erogata non sarebbe imponibile.

2. Il ricorso è infondato.

3. La Commissione tributaria regionale ha correttamente osservato che il Fondo è alimentato con proventi di natura fiscale. Infatti, dal D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034, art. 2 (Regolamento per l’amministrazione ed erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze) risulta che detto Fondo non è costituito da contributi versati in via esclusiva dai dipendenti, ma, al contrario, è interamente alimentato con somme provenienti dalle casse dell’erario. Al riguardo questa Corte con sentenza n. 9430 del 12.6.2003 (cui la ricorrente ha dato una diversa lettura riferita a casi disomogenei) ha stabilito che l’indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze, non è assoggettabile ad imposta, solo in quanto sia esclusivamente alimentato dalle contribuzioni dei dipendenti.

3.1. Più pronunce di questa Corte alle quali si intende dare continuità hanno poi affermato che tale indennità non è esente da Irpef, ma deve essere sottoposta a tassazione separata (non ordinaria) ai sensi art. 17 T.U.I.R..

3.2. In tal senso questa Corte, in tema di IRPEF, ha affermato che l’indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze, ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, sicchè rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo, peraltro, la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto (cfr. Sez. 5, sentenza n. 19859 del 5.10.2016, Rv. 641258 – 01).

3.3. Più recentemente, in senso analogo, con altra decisione questa Corte ha cassato la sentenza che pur facendo applicazione del principio ne aveva fatto discendere l’erronea affermazione della totale esenzione dell’indennità, laddove, invece, la domanda di rimborso del contribuente avrebbe dovuto essere accolta limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25396 del 25.10.2017, Rv. 646412 – 01).

4. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in 1.400,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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