Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 917 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/01/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 17/01/2011), n.917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8965-2007 proposto da:

PROVINCIA DI PERUGIA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI 2/A,

presso lo studio dell’avvocato SEGARELLI UMBERTO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MINCIARONI MASSIMO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

SAVORELLI 19, presso lo studio dell’avvocato PORCU POREN BRUNO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURENZI GIAN LUCA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 344/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 01/09/2006 R.G.N. 57/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato MINCIARONI MASSIMO;

udito l’Avvocato PORCU POREN BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.P. chiedeva al Tribunale di Perugia di dichiarare che l’infermità, da lui subita in seguito all’intervento chirurgico di by-pass coronarico del (OMISSIS), era dipendente dalla causa di servizio (infarto del miocardio) già riconosciutagli nel (OMISSIS) dall’Amministrazione della Provincia di Perugia, di cui era dipendente, con conseguente condanna di quest’ultima alla riliquidazione dell’equo indennizzo. Il Tribunale accoglieva la domanda. A seguito di appello della Provincia e appello incidentale del P. circa la regolazione delle spese, la Corte d’appello confermava la sentenza impugnata riguardo al merito e poneva le spese di ambedue i gradi interamente a carico della parte soccombente.

Il giudice di secondo grado, condividendo valutazioni già espresse dal primo giudice e il parere del c.t.u., osservava che il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, al cui parere tecnico si era adeguata la Provincia, ingiustificatamente non aveva fatto riferimento al pregresso episodio infartuale del (OMISSIS), già riconosciuto come dipendente da causa di servizio. In effetti, non risultando una sostanziale modificazione dei compiti lavorativi del dipendente, doveva ritenersi che gli stessi fattori, già ricriosciuti come fonte di stress, avevano contribuito al peggioramento della condizione coronarica, che in fine aveva dovuto essere risolta chirurgicamente.

Quanto alla tesi difensiva secondo cui l’intervento chirurgico aveva ripristinato la piena funzionalità dell’apparato circolatorio e quindi non poteva parlarsi di condizioni di invalidità, la Corte non la riteneva idonea, osservando che doveva ipotizzarsi che l’intervento fosse stato eseguito proprio a tale fine.

La Provincia di Perugia ricorre per cassazione con tre motivi. Il P. resiste con controricorso. Memorie di entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia contraddittorietà di motivazione circa un fatto controverso e decisivo, con specifico riferimento alla circostanza che la sentenza impugnata, pur prendendo atto che ha avuto luogo un intervento di rivascolarizzazione con conseguente ristabilimento del circolo, peraltro clinicamente documentato, non ha ritenuto la circostanza impeditiva del diritto azionato.

Il secondo motivo denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, con specifico riferimento ad una serie di dati cimici (elettrocardiogramma da sforzo del (OMISSIS) escludente alterazioni ischemiche, normalità della funzione ventricolare sinistra evidenziata dall’ecocardiogramma postoperatorio, assenza di angina pectoris di tipo residuo alla valutazione da sforzo, assenza di stress confermata dall’assenza di patologie minori e di patologie aritmiche) che documentavano il ristabilimento del circolo conseguente all’intervento di rivascolarizzazione.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, del D.L. n. 387 del 1987, art. 5 bis convertito dalla L. n. 472 del 1987, del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 166 e del D.P.R. n. 349 del 1994, art. 8 con riferimento alla condanna integrale al rimborso delle spese dei due gradi del giudizio di merito in una situazione in cui l’amministrazione ha fatto propria la valutazione dell’organo imparziale costituito dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Ti primo motivo è fondato in quanto indubbiamente la sentenza impugnata non ha fornito una motivazione congrua rispetto alla difesa secondo cui data la natura e l’esito dell’intervento di by pass coronarico eseguito sul paziente non era ravvisabile allo stato un aggravamento del suo stato di invalidità. Infatti dire che l’intervento era stato evidentemente eseguito proprio al fine di ripristinare le condizioni di normalità del circolo implica in realtà non prendere precisa posizione circa le conseguenze cliniche dell’intervento e tanto meno circa la loro rilevanza ai fine del decidere.

Il motivo deve quindi essere accolto, con assorbimento degli altri motivi, cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice, a cui si demanda anche la regolazione delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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