Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9169 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 21/04/2011), n.9169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI L’AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dall’avv. D’Armario Ferdinando, presso il quale è

elettivamente domiciliato in Roma in via Trionfale n. 5637;

– ricorrente –

contro

M.G., rappresentato e difeso dall’avv. Ciapparoni

Fausto, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in via

della Mercede n. 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 15/4/2006, depositata il 11 maggio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

udito l’avv. Fausto Ciapparoni per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, riformando la decisione di parziale accoglimento del ricorso di M. G. avverso l’avviso di accertamento ai fini dell’ICI per l’anno 2002 relativo a terreni ritenuti edificabili, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del Comune dell’Aquila, in quanto non era stata depositata, presso la segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza di primo grado, la copia dell’atto di appello, come prescritto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, quando l’impugnazione non sia proposta con notifica a mezzo di ufficiale giudiziario: nel caso di specie, direttamente per il tramite dell’ufficio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. Ed ha accolto l’appello incidentale proposto dal contribuente, ritenendo non sussistente il presupposto impositivo dell’ICI per i terreni: ciò in quanto, essendo destinati dal piano regolatore generale in parte a verde attrezzato ed in parte a zona di rispetto stradale, essi non sono edificabili.

Nei confronti della decisione il Comune dell’Aquila propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando “erronea interpretazione ed applicazione della L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, comma 7, di modifica del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2”, vizio di motivazione per illogicità ed incoerenza del ragionamento, e “violazione e falsa applicazione della L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, comma 7, di modifica del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e dell’art. 164 c.p.c.”, censura la sentenza assumendo che, nell’individuare la ratio dell’inammissibilità dell’appello prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, avrebbe richiamato “la inefficacia della notificazione invece che quella del deposito presso la segreteria del giudice a quo”; si duole dell’illogicità e dell’incoerenza del ragionamento del giudice del gravame, assumendo che avrebbe correlato la detta inammissibilità al momento notificatorio e non a quello del deposito della copia presso la segreteria della commissione a quo; ed infine lamenta sia stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello pur a fronte della costituzione in giudizio delle parti, con avvenuta “sanatoria delle irregolarità, con il raggiungimento dello scopo”.

Il motivo è infondato.

La Commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione della previsione, introdotta nel corpo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 con il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis, comma 7, come convertito nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, secondo la quale quando il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante è tenuto, a pena di inammissibilità, a depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. Nè è erronea l’idividuazione della ratio della novella nel voler “equiparare modalità ed effetti della notificazione ordinaria – eseguita con il tramite dell’ufficiale giudiziario – ad altre forma di notificazione”.

Nel mandare assolta la norma in esame dai dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 3 Cost., la Corte costituzionale, con la sent. n. 321 del 2009, ha, tra l’altro, osservato come l’adempimento del deposito della copia a cura dell’appellante non costituisce un atto estraneo alla struttura del giudizio di gravame, perchè “nel caso in cui l’appello sia notificato mediante ufficiale giudiziario, quest’ultimo è obbligato, ai sensi dell’art. 123 disp. att. cod. proc. civ., a fornire “immediato avviso scritto” di tale notificazione alla segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. In tale ipotesi, l’ufficiale giudiziario è tenuto a detto avviso in forza dei suoi doveri di ufficio e della responsabilità disciplinare, civile o penale che sorgerebbe a suo carico in caso di inadempimento.

Nell’ipotesi, invece, in cui la parte abbia scelto di proporre appello senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario, l’unico deterrente per indurre l’appellante a fornire tempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell’appello stesso è rappresentato dalla sanzione di inammissibilità prevista dalla norma denunciata. Al fine di ottenere un ordinato e spedito svolgimento del processo, appare, perciò, non irragionevole che il legislatore – con la norma censurata – abbia posto a carico dell’appellante l’onere di depositare copia dell’atto di impugnazione a pena di inammissibilità. In particolare, con tale previsione, il legislatore ha perseguito il duplice obiettivo, da un lato, di non gravare la segreteria del giudice di appello di compiti informativi necessariamente intempestivi (perchè successivi alla costituzione in giudizio dell’appellante) ed organizzativamente onerosi e, dall’altro, di assicurare la tempestività e la completezza della comunicazione dell’interposta impugnazione, imponendo allo stesso appellante, che abbia proposto appello senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario, di effettuare tale comunicazione”.

E’ infine privo di pregio il rilievo concernente la sanabilità della “irregolarità” in forza della costituzione dell’appellato, per il “raggiungimento dello scopo”. L’obbligo di depositare copia dell’appello è infatti imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, ultimo periodo, a pena di inammissibilità. L’espressa previsione di un obbligo o di un adempimento o di un requisito “a pena di inamnissibilità palesa non solo che l’interesse tutelato dalla norma non è disponibile ed è tutelato dalla rilevabilità d’ufficio (come sempre accade quando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, che non a caso è accompagnata dall’espressione preliminare evocativa della sanzione “a pena di”), ma esclude anche che possa assumere alcun rilievo in funzione di superamento del vizio l’atteggiamento della controparte, poichè, allorquando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, è escluso che l’atteggiamento della controparte possa assumere rilievo sotto il profilo del raggiungimento dello scopo, come invece è previsto per la nullità (art. 156 cod. proc. civ.): infatti, l’espresso ricorso da parte del legislatore alla sanzione della inammissibilità impedisce che il giudice possa ritenere soddisfatta l’esigenza a presidio della quale il legislatore ha previsto una certa forma a pena di inammissibilità in modo diverso che attraverso la forma indicata dal legislatore” (Cass. n. 16002 del 2007).

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 333 c.p.c. e art. 334 c.p.c., comma 2 Vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, per illogicità ed incompletezza del ragionamento”, da una parte si duole che l’inammissibilità dell’appello principale non si sia trasmessa all’appello incidentale del contribuente; dall’altra, che illogicamente e con motivazione difettosa si sia ritenuto che “l’elemento temporale dei termini ancora aperti per la impugnazione conducesse a ritenere sanata la omissione del deposito, ed ammissibile l’appello incidentale fondato sulla medesima, omessa, incombenza”.

Le censure sono infondate. La prima, in quanto, a norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia quando l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, ma solo (“in tal caso”) qualora per chi impugni in via incidentale “è decorso il termine”, laddove nella specie l’appello incidentale fu “proposto nei termini ancora aperti per l’impugnazione, e quindi (era) efficace anche nel caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale”. La seconda, che rileva nell’appello incidentale l’omessa incombenza del medesimo adempimento del deposito della copia dell’appello presso il giudice a quo, in quanto, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 2, nel processo tributario l’appello incidentale si propone con l’atto di controdeduzioni, nei modi e nei termini del precedente art. 23, costituendosi “mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo”.

Col terzo motivo, denunciando “erronea applicazione delle norme poste dallo strumento urbanistico generale, sotto vario profilo. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992 sotto vario profilo.

Vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, per illogicità contraddittorietà ed incoerenza del ragionamento”, censura la decisione per aver violato le norme dello strumento urbanistico, che per le zone destinate a servizi pubblici, viabilità e parcheggio e verde pubblico attrezzato prevederebbero la destinazione edificatoria, e per aver ritenuto tali aree non edificabili, anche in ragione di un’inesistente inedificabilità da parte del privato; ed inoltre, per aver ritenuto, con motivazione difettosa, il difetto del presupposto d’imposta per terreni destinati dal prg alla edificazione.

Nella sentenza impugnata il giudice d’appello, premesso che i terreni controversi, compresi nello strumento urbanistico vigente, “risultano destinati in parte a verde pubblico attrezzato ed in parte a zona di rispetto stradale, non essendo quindi edificabili”, ha affermato che manca, pertanto, il presupposto di imposta, limitato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 2 per le aree urbane, ai terreni fabbricabili, intendendosi per tali quelli destinati alla edificazione per espressa previsione degli strumenti urbanistici ovvero – criterio meramente suppletivo, secondo Cass. n. 172 del 2001 – in base alle effettive possibilità di edificazione. Ed ha inoltre espressamente affermato che “non possono essere definite fabbricabili le aree non suscettibili di sfruttamento edilizio, come quelle destinate a verde pubblico, e a maggior ragione a strade o rispetto stradale”, in quanto, secondo l’art. 29 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, “la zona a verde pubblico attrezzato è destinata alla conservazione e creazione di parchi pubblici nella quale è ammessa soltanto la costruzione di attrezzature ricreative, sportive e culturali di uso pubblico ed a completamento del parco, con esclusione dunque di qualsivoglia attività edificatoria da parte del privato proprietario”; “quanto alla zona di rispetto stradale, il successivo art. 77 esclude qualsiasi nuova costruzione. Identico ragionamento va fatto per zone destinate a viabilità e parcheggi (art. 27) e a servizi pubblici”.

Tale specifico accertamento fattuale non può dirsi adeguatamente contrastato dal ricorrente.

Questa Corte – proprio con riguardo al Comune dell’Aquila – ha affermato che “un’area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un’area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell’imposta comunale sugli immobili” (Cass. n. 25672 del 2008).

Nella medesima pronuncia si è inoltre precisato come “questa Corte, sia pure ai fini della determinazione delle indennità di espropriazione, ha ripetutamente negato (Cass., 1 29 maggio 2001 n. 7258; 15 marzo 1999 n. 2272; 16 maggio 1998 n. 4921) la natura edificatile delle aree comprese in zona destinata dal PRG a “verde pubblico attrezzato” in quanto (Cass., 1 20 novembre 2006 n. 24585) tale destinazione è “preclusiva ai privati di forme di trasformazione dei suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione” e le trasformazioni, “se previste”, sono “concepite al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi (Cass., 11741/06 concernente terreni destinati a servizi di pubblica utilità: nella specie, parcheggi e stazioni di servizio”. In particolare con la sentenza n. 13917 del 14 giugno 2007 (1^ sez.) si è ribadito “il principio ripetutamente enunciato” secondo cui “ove la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico; attrezzature pubbliche; ecc.), la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione”. Siffatta soluzione deve essere recepita e confermata perchè, come sottolineato da questa sezione nella decisione n. 19161 depositata il 23 settembre 2004, “fornisce valide soluzioni al fine di determinare se un’area sia fabbricabile o meno” anche “ai fini ICI”.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

La natura della controversia porta a ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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