Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9169 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 16/04/2010), n.9169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8358-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

VAGLIO OSTINA PAOLO & FIGLI S.R.L., UNIRISCOSSIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 148/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/03/2006 R.G.N. 1180/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per: accoglimento del ricorso

dell’INPS.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 6.9.2002 al Tribunale di Torino la Vaglio Ostina Paolo e Figli s.r.l. proponeva opposizione alla cartella di pagamento notificata il 1 agosto 2002 con la quale, in relazione a n. 23 distinte inadempienze, il concessionario per la riscossione le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 278.515,78 per contributi dovuti all’Inps dall’ottobre 1992 al novembre 1999 in base ai mod. DM/10 presentati dalla società. A sostegno dell’opposizione deduceva la prescrizione del credito, la decadenza dal diritto e la infondatezza della pretesa.

Nella resistenza dell’Inps, il Tribunale rigettava l’opposizione.

La Corte di Appello di Torino, accogliendo parzialmente l’appello della società, annullava la cartella di pagamento e condannava l’appellante al pagamento della somma di Euro 88.812,08. La Corte territoriale rilevava che la presentazione dei modelli DM/10M, se fatta entro il giorno 20 del mese di riferimento, non costituiva atto di riconoscimento del debito contributivo idoneo ad interrompere la prescrizione, mentre aveva tale efficacia se fatta dopo tale data.

Rilevava che a norma della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 gli atti interruttivi della prescrizione di crediti previdenziali intervenuti prima del 17.8.1995 valevano a mantenere il termine di prescrizione decennale, mentre se successivi il termine di prescrizione diveniva quinquennale. Partendo da questi principi il giudice di appello riteneva fondata la pretesa dell’Inps limitatamente alla minor somma di Euro 88.812,08, essendosi prescritti i restanti crediti, interrotti con atti intervenuti tra il 17.8.1995 ed il 31.12.1995.

Per la cassazione di tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso con un motivo. L’intimata non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISOINE

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 l’Inps censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non idonei al mantenimento della prescrizione decennale gli atti interruttivi intervenuti dal 17.8.1995 al 31.12.1995. Sostiene invece l’Istituto che gli atti interruttivi intervenuti prima del 1 gennaio 1996 impedivano l’applicazione del nuovo termine di prescrizione quinquennale, sicchè l’interruzione della prescrizione effettuata in data 27.11.1995, con la presentazione del DM/10M oltre il termine di scadenza previsto per la denuncia delle contribuzioni ivi indicate, determina l’applicabilità del termine di prescrizione decennale. Il ricorso è fondato.

La L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, primo periodo, stabilisce che “i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi si atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.

Nella specie si discute se la presentazione tardiva dei mod. DM/10M fatta il 27.11.1995 era idonea a mantenere il termine decennale di prescrizione dei crediti previdenziali sorti prima del 17.8.1995 e ad interrompere la prescrizione in corso.

Sulla idoneità ad interrompere la prescrizione in base all’art. 2944 c.c. dei mod. DM/10M presentati dopo il giorno 20 del mese di riferimento e questa Corte si è già pronunciata con sentenza n. 19334/2003, richiamata dalla stessa sentenza impugnata.

Sul diverso problema della idoneità a mantenere il termine decennale di prescrizione degli atti interruttivi intervenuti tra il 17.8.1995 (data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995) ed il 31.12.1995, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte.

Le Sezioni Unite, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto all’interno della Sezione Lavoro, con sentenza n. 5784 del 2008 hanno affermato il seguente principio: “Ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della Legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall’Inps nel periodo tra la suddetta data e il 31 dicembre 1995, atti che valgono anche a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente all’atto interruttivo; dalla data di quest’ultimo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione”. Il principio affermato dal supremo collegio è applicabile anche al caso di atti interruttivi compiuti dal debitore a norma dell’art. 2944 c.c. (riconoscimento del debito), non sussistendo valide ragioni per distinguere tale ipotesi da quelle previste dall’art. 2943 c.c. anche perchè la norma della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 fa riferimento generico ad “atti interattivi già compiuti”, senza ulteriori specificazioni.

Sulla scorta dei principi sopra enunciati deve dunque ritenersi che la presentazione tardiva dei mod. DM/10M da parte della società in data 27.11.1995 è valsa a mantenere il termine decennale di prescrizione dei crediti contributivi relativi ai periodi indicati nei predetti modelli, nonchè ad interrompere la prescrizione decennale in corso.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio della causa alla stessa Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

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