Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9168 del 16/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 9168 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 21984-2010 proposto da:
TOSINI MARIA PATRIZIA TSNMPT68P65I437M, TOSINI SABRINA
TSNSRN72E64I437P, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato
VESCI GERARDO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CAGGESE MARGHERITA, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

300
contro

MAFFEIS VALENTINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PANAMA 58, presso lo studio dell’avvocato MOLINO

Data pubblicazione: 16/04/2013

CLAUDIA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato STOCCHIERO NICOLA, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 222/2010 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 29/05/2010 r.g.n. 497/09;

udienza del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato ROBERTO AMODEO per delega GERARDO
VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Udienza 29.1.2013, causa n. 9

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Per quel che ancora rileva in questa sede ( su alcune domande in ordine alle quali ha
provveduto la Corte di appello di Brescia non vi è stata impugnazione) la Corte di appello di
Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Tosini Maria Patrizia e Tosini
Sabrina al pagamento, in riforma della sentenza di primo grado, in favore di Maffeis Valentina
della somma indicata in sentenza per retribuzione feriale, 13 mensilità e ferie non godute. La
Corte di appello rilevava che, in mancanza di un patto di conglobamento ad hoc stipulato, le
somme corrisposte da parte del datore di lavoro dovevano essere tutte imputate alla
retribuzione in quanto- anche se la retribuzione corrisposta risulti superiore ai minimi
contrattuali- è pur sempre possibile un trattamento di miglior favore riferibile, come detto ( in
mancanza di un patto specifico), al solo trattamento retributivo posto che la contrattazione
collettiva è diretta solo ad definire i minimi retributivi.
Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso con un unico complesso motivo i Tosini,
resiste l’intimata con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo sviluppato si allega l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio; si era sempre sostenuto da parte dei ricorrenti che i
compensi percepiti erano superiori a quelli contrattuali; si doveva effettuare un raffronto
totale e globale tra la disciplina contrattuale e quella riconosciuta nei fatti. Non si trattava in
realtà di un rapporto di lavoro subordinato.
Il motivo appare infondato. La Corte territoriale ha osservato che le somme richieste erano a
titolo di retribuzione feriale, 13° e ferie non godute e pertanto parte datoriale doveva provare
specificamente di aver corrisposto tali somme, non essendo a tal fine sufficiente -in mancanza
di prova in ordine ad un parto di conglobamento- provare di avere corrisposto somme nel
complesso superiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile ( che non è
stata prodotta unitamente al ricorso). In difetto di tale patto tutto ciò che viene corrisposto dal

R.G. n.21984/2010

datore di lavoro non può che essere computato a titolo di mera retribuzione alla luce di una
consolidatissima giurisprudenza di legittimità- di cui da atto la sentenza impugnata – che
risponde a principi elementari trasparenza e correttezza nelle relazioni tra datore di lavoro
dipendenti e che sottolinea la possibilità di un trattamento di miglior favore posto che la
finalità della contrattazione collettiva non è certamente quella di stabilire dei ” massimi” di
trattamento retributivo . Non è quindi possibile procedere, come richiede parte ricorrente, al
confronto tra quanto richiesto e quanto percepito alla luce della contrattazione collettiva (
assorbendo quando dovuto per le voci in parola con quanto corrisposto in più rispetto ai

stretto. Le deduzioni, poi, in ordine alla natura non subordinata del rapporto sono
assolutamente generiche e tendono ad una riqualificazione del fatto” così come accertato
nella sentenza impugnata, inammissibile in questa sede.
La motivazione, in conclusione, della sentenza impugnata, appare ineccepibile, logicamente
coerente e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite- liquidate come al dispositivoseguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano in euro 50,00, nonché in euro
2000,00per compensi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29.1.2013

minimi contrattuali retributivi) , una volta che manchi la specifica prova di avere corrisposto
delle somme per i titoli di cui si discute, diversi da quanto spettante per retribuzione in senso

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