Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9168 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/04/2017, (ud. 31/01/2017, dep.10/04/2017),  n. 9168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25574-2014 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIAZZAZ EUCLIDE 31, presso lo studio dell’avvocato AMALIA

FALCONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO CARINCI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato ARTURO SALERNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARINA PROSPERI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 320/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/05/2014 R.G.N. 1315/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso; udito l’Avvocato FRANCO CARINCI;

udito l’Avvocato MARINA PROSPERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata in data 8.5.14 la Corte d’appello di Bologna, in totale riforma della sentenza di rigetto n. 598/12 emessa in primo grado dal Tribunale della stessa sede, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato il 15.6.09 da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. alla appellante L.V., della quale ordinava la reintegra nel posto di lavoro con le conseguenze anche economiche di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 8.

Il licenziamento era stato intimato per avere la lavoratrice riportato a proprio carico sentenza ex art. 444 c.p.c. emessa dal Tribunale penale di Bologna per i reati di furto aggravato e di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, reati non commessi in connessione con l’espletamento delle mansioni della lavoratrice.

Riteneva la Corte territoriale, in contrario avviso rispetto a quanto asserito dal primo giudice, che la sentenza di c.d. patteggiamento non era equiparabile a quelle di condanna propriamente dette ai fini dell’art. 59, lett. i) c.c.n.l. personale di Rete Ferroviaria S.p.A. e che la sentenza non era neppure passata in giudicato al momento in cui era stato intimato il licenziamento.

Per la cassazione della sentenza ricorre Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. affidandosi a due motivi.

L.V. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo articolato motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 59, lett. i) c.c.n.l. per il personale di Rete Ferroviaria Italiana, art. 2119 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto dirimente la circostanza che al momento del licenziamento la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.era stata erroneamente considerata irrevocabile, nonostante che ciò fosse dipeso soltanto da un’errata comunicazione in tal senso ricevuta dalla società ad opera della cancelleria penale del Tribunale di Bologna, circostanza – dunque – non imputabile alla società; inoltre – prosegue il ricorso – i fatti dovevano comunque essere autonomamente valutati dal giudice del lavoro, non ostandovi la non ancora prodottasi irrevocabilità della sentenza de qua, fatti che alla luce delle risultanze del procedimento penale (acquisite nel giudizio civile) erano sicuramente tali da integrare giusta causa di recesso in quanto fortemente lesive del vincolo fiduciario proprio del rapporto lavorativo.

1.2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per non avere la Corte territoriale accolto l’eccezione, sollevata dalla difesa della società, di tardività della produzione del documento n. 3 contenuto nel fascicolo dell’appellante L..

2.1. Il primo motivo risulta improcedibile nella parte in cui lamenta violazione o falsa applicazione d’una clausola del c.c.n.l per il personale di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., senza però che il ricorso ne produca il testo integrale.

Invero, per costante giurisprudenza (cfr., ex aliis, Cass. n. 4350/15; Cass. n. 2143/2011; Cass. 15.10.10 n. 21358; Cass. S.U. 23.9.10 n. 20075; Cass. 13.5.10 n. 11614), nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – è soddisfatto solo con la produzione del testo integrale della fonte convenzionale, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.

Nè a tal fine basterebbe la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tale atto sia stato eventualmente depositato, essendo altresì necessario che in ricorso se ne indichi la precisa collocazione nell’incarto processuale (v., ad es., Cass. n. 27228/14), il che nel caso in esame non è avvenuto.

Il motivo è, poi, infondato nella parte in cui denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c..

Si muova dal rilievo che al momento dell’intimazione del licenziamento il termine per impugnare la sentenza penale non era ancora decorso, atteso che alla L. non era stato notificato il relativo estratto contumaciale.

Pertanto, anche se si volesse, ai fini dell’art. 59, lett. i) c.c.n.l. per il personale di Rete Ferroviaria Italiana, equiparare puramente e semplicemente alla sentenza di condanna quella emessa ex art. 444 c.p.p., resta il rilievo che la mancata irrevocabilità della sentenza medesima ha impedito il concretizzarsi della fattispecie delineata nella clausola del contratto collettivo, soltanto in forza della quale era stato intimato il licenziamento per cui è causa.

Non rileva, invece, l’art. 445 c.p.p., comma 2, invocato in sede di discussione dalla difesa della controricorrente, trattandosi di norma che disciplina i meri effetti penali della sentenza di c.d. patteggiamento (peraltro neppure ancora maturati al momento dell’intimazione del licenziamento) e che non incide sulle potenziali conseguenze previste dal contratto collettivo.

Non giova alla società obiettare il proprio incolpevole affidamento su una comunicazione della cancelleria penale del Tribunale di Bologna, che aveva erroneamente riferito dell’irrevocabilità della sentenza: l’argomento è ribaltabile a favore della controricorrente, nel senso che l’errore della cancelleria, come non può valere a danno della società, così non può neppure risolversi in un danno per la lavoratrice.

E’ pur vero che il licenziamento per condotte extralavorative può essere intimato anche a prescindere da una sentenza di condanna penale (o ad essa equiparata) e dalla sua irrevocabilità, ma ciò presuppone pur sempre un autonomo accertamento dei fatti in sede civile (ove, s’intende, non ricorrano gli estremi dell’art. 654 c.p.p. per la vincolatività del giudicato penale formatosi a seguito di dibattimento), il che invece non risulta neppure essere stato chiesto nella vicenda in oggetto, non avendo la società ricorrente lamentato di aver invano sollecitato un’istruttoria sul punto.

In siffatta evenienza la giusta causa non risiede nel mero fatto della condanna per un determinato reato, ma nella condotta extralavorativa in sè, ove risulti se dimostrata – tale da ledere in modo irrimediabile il rapporto fiduciario tra le parti.

Tale dimostrazione può anche ricavarsi dalle prove raccolte in sede penale, fermo però restando che (cfr. Cass. n. 11483/04) il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicato e fondare il proprio giudizio su elementi e circostanze già acquisiti “con le garanzie di legge” in quella sede (procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale) o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico svincolato dall’interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale.

Ma – giova ribadire – non può l’odierna ricorrente lamentare che a ciò non abbia provveduto la Corte territoriale senza allegare di aver chiesto e coltivato apposite istanze istruttorie, se del caso anche al fine dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, il cui mancato esercizio è censurabile solo ove in ricorso si indichi se e in che modo esso sia stato ritualmente sollecitato.

In particolare, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, parte ricorrente deve indicare tutti quegli elementi (emergenti dagli atti ed erroneamente non presi in considerazione dal giudice di merito) dai quali era desumibile la sussistenza delle condizioni necessarie per l’esercizio degli invocati poteri, ossia il ricorso deve riportare gli atti processuali dai quali risultava una pista probatoria, vale a dire l’esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività (rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito) e deve, altresì, allegare di avere nel giudizio di merito espressamente e specificamente chiesto l’intervento officioso del giudice (cfr., per tutte, Cass. n. 7119/02 e successive conformi).

A ciò l’odierna ricorrente non ha provveduto.

Ne discende l’illegittimità del licenziamento irrogato in maniera automatica per il solo fatto di una sentenza ex art. 444 c.p.c. non ancora irrevocabile.

Non osta a tale conclusione il precedente di Cass. n. 7866/08, che in realtà si limita (come ben emerge dal tenore della motivazione) a dichiarare inammissibile (per difetto di allegazione dell’interesse ad impugnare) il motivo di ricorso (in quell’occasione proposto dal lavoratore) concernente la non ancora maturata irrevocabilità della sentenza (peraltro in quel caso i fatti oggetto di imputazione penale erano stati autonomamente accertati anche nel giudizio civile).

2.2. Il secondo motivo va disatteso, non risultando la decisività della (eccepita) tardività della produzione del documento n. 3 contenuto nel fascicolo dell’appellante L.V..

E’ appena il caso di ricordare che ex art. 100 c.p.c. la decisività del motivo di impugnazione è requisito essenziale per la sua ammissibilità.

3.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, spese che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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