Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9167 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 16/04/2010), n.9167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7744-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

BIONDI GIOVANNA, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.B.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ZIANI GIANFRANCO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 18/03/2006 R.G.N. 346/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega NIVCOLA VALENTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Trieste, confermando la decisione di primo grado, ha riconosciuto il diritto di L.B.G. a conseguire, quale appartenente alla categoria di ex combattenti e assimilati, l’incremento della maggiorazione mensile della pensione (pari a L. 30.000), prevista dalla L. n. 140 del 1985, art. 6 a favore di tale categoria, con l’applicazione del beneficio della perequazione automatica a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L. n. 140 del 1985 e non già dalla data (2001) di costituzione della pensione , come preteso dall’INPS. Il giudice di appello, richiamando i principi di cui alla sentenza di questa Corte n. 14285 del 2005, ha osservato che la interpretazione della disposizione citata, sostenuta dall’ente previdenziale, non è giustificata dal suo tenore letterale e tradirebbe la finalità, con la stessa perseguita, di mantenere nel tempo l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali.

L’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La pensionata ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’Inps, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, sostiene che la maggiorazione di L. 30.000 ha decorrenza dalla data della relativa domanda ed ha effetti economici, per le pensioni “in godimento”, dal 1 gennaio 1985 e, per i “futuri pensionati”, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, con la conseguenza che l’originaria parte ricorrente può usufruire del meccanismo di computo della perequazione automatica sulla maggiorazione solo a partire dagli anni successivi.

2. Il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha precisato in altre analoghe controversie, superando l’iniziale orientamento espresso dalla sentenza n. 14285 del 2005, la maggiorazione del trattamento pensionistico a favore degli ex combattenti o appartenenti a categorie assimilate che non abbiano goduto di benefici ai sensi della L. 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, non costituisce una prestazione autonoma, ma (come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401 del 2008) è una maggiorazione del trattamento pensionistico, atta ad incrementarlo; ne consegue che sia la maggiorazione del trattamento, sia la relativa perequazione (ai sensi della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505, che ha interpretato autenticamente la L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, comma 3) non possono che decorrere dalla data del pensionamento, non essendo ipotizzabile una maggiorazione della pensione – che peraltro non compete “ex lege” ma a domanda che si rivaluta autonomamente, in tempi in cui la pensione non esisteva ancora (cfr. ex plurimis Cass. n. 13723, n. 14050, n. 14051 del 2009).

3. Alla stregua di tale principio il ricorso deve essere accolto, con cassazione delle decisione impugnata, e, decidendosi la causa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la domanda della pensionata deve essere rigettata.

4. L’esistenza di un precedente e diverso indirizzo giurisprudenziale e il formarsi recente del nuovo orientamento inducono alla compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

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