Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9167 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/04/2017, (ud. 30/01/2017, dep.10/04/2017),  n. 9167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4082-2012 proposto da:

S.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 151, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

ROSATI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO NORSCIA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

CIELLEGI INTIMO DI C.L., in persona del titolare

C.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato DINO VALENZA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO DI TEODORO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 811/2011 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata

il 21/10/2011 R.G.N. 2023/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. MANNA ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 811/11 depositata il 21.10.11 il Tribunale di Teramo rigettava l’opposizione proposta da S.S. contro il precetto notificatole in data 11.12.10 dalla ditta Ciellegi Intimo di C.L. in riferimento alla sentenza n. 1313/10 emessa fra le medesime parti dalla corte d’appello di L’Aquila, che in riforma d’una precedente sentenza dello stesso Tribunale, la n. 635/08, aveva respinto la domanda della lavoratrice intesa ad ottenere la condanna della ditta a pagarle crediti retributivi conseguenti ad un superiore inquadramento contrattuale.

Il precetto aveva ad oggetto la restituzione delle somme che la ditta aveva corrisposto alla dipendente in esecuzione della sentenza n. 635/08 del Tribunale di Teramo, poi riformata – come s’è detto – dalla Corte territoriale.

Per la cassazione della sentenza n. 811/11 del Tribunale di Teramo ricorre S.S. affidandosi a due motivi.

Parte intimata resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 480 c.p.c. in relazione agli artt. 474 e 475 stesso codice, nella parte in cui l’impugnata sentenza ha ritenuto non essenziale che il precetto indichi la data di notifica del titolo esecutivo, essendo a tal fine sufficiente che dal precetto medesimo emergano elementi idonei a consentire di identificare il titolo: si obietta – invece – in ricorso che la sentenza della Corte d’appello, che in riforma della pronuncia di prime cure ha rigettato la domanda di S.S., non costituisce titolo esecutivo ai fini della pretesa restitutoria avanzata dalla ditta Ciellegi Intimo di C.L..

1.2. Il secondo motivo prospetta violazione ed erronea applicazione dell’art. 475 in relazione agli artt. 479 e 480 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto non necessaria l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza n. 1313/10 della Corte d’appello di L’Aquila; ribadisce, invece, la ricorrente che tale sentenza non ha natura di titolo esecutivo, non conseguendo automaticamente dalla pronuncia di riforma l’obbligo di restituire quanto in precedenza già pagato in esecuzione della decisione di primo grado.

2.1. Preliminarmente in rito deve accogliersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte controricorrente in base all’assunto che quella proposta da S.S. è da qualificarsi come opposizione all’esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi.

E’ pur vero che, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione contro la sentenza emessa a fronte di contestazione concernente il procedimento esecutivo, è decisiva la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l’appello ove l’azione sia stata qualificata come opposizione all’esecuzione, mentre va proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, ove l’azione sia stata definita dal giudice come di opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n. 860/06).

Tale insegnamento giurisprudenziale non è altro che la specificazione d’uno generale e più ampio (su cui v., per tutte, Cass. S.U. n. 10073/11), in forza del quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va compiuta in base al principio dell’apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall’esattezza di essa e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti.

Nondimeno bisogna verificare se il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta o se si sia limitato ad un’affermazione meramente generica, poichè in tale ultima evenienza, cioè se si ritiene che il potere di qualificazione giuridica dell’azione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem ai fini non solo del merito, ma anche della verifica dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 3338/12; Cass. n. 26919/09).

La sentenza impugnata non ha preso posizione sul punto, essendosi limitata genericamente nel primo rigo di motivazione a parlare di “opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 c.p.c.”, mentre in altra parte della motivazione il Tribunale richiama un precedente giurisprudenziale concernente un’ipotesi di opposizione all’esecuzione.

Pertanto, la qualificazione giuridica dell’azione – sostanzialmente omessa dal primo giudice – va effettuata da questa S.C..

Ora, integra opposizione agli atti esecutivi la denuncia dell’errata apposizione della formula esecutiva avuto riguardo alla sola correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l’esistenza), richiesta dall’art. 475 c.p.c.: in tal caso, infatti, l’indebita apposizione della formula può concretarsi in un’irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 1, con conseguente applicazione del regime impugnatorio del solo ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7.

Al contrario, ove la denuncia sia motivata dalla contestazione dell’esistenza d’un titolo esecutivo ovvero dal mancato rispetto delle condizioni necessarie affinchè l’atto acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (è questo il caso di specie, come emerge dalla lettura combinata dei due motivi di ricorso, ben chiari nel negare che la sentenza n. 1313/10 della Corte d’appello di L’Aquila possa di per sè costituire titolo esecutivo), l’opposizione va qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25638/13; Cass. n. 24279/10; Cass. n. 13069/07), sicchè la sentenza che la decide è appellabile ai sensi dell’art. 616 c.p.c. come novellato dalla L. n. 69 del 2009 (applicabile ratione temporis al caso di specie).

3.1. In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore di parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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