Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9167 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23724-2018 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO CAVICCHIOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI NOVARA;

– intimata –

avverso il decreto N. R.G. 241/2018 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 7 giugno 2018 il Tribunale di Torino respingeva il ricorso proposto da A.J. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Novara al fine di domandare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e ss., per i rischi connessi ad azioni violente da parte di alcuni membri della sua famiglia e per la generale situazione in cui versa il Ghana, o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in ragione della sua storia personale e della situazione, soprattutto di povertà, del paese d’origine;

in particolare il Tribunale, dopo aver escluso che dovesse essere fissata udienza camerale pur in assenza della videoregistrazione del colloquio informativo del richiedente asilo dinanzi alla commissione territoriale prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, di cui il verbale dell’audizione teneva il luogo, escludeva che nel caso in esame ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria, in quanto le circostanze addotte dal richiedente asilo (il quale aveva rappresentato di essersi allontanato dal proprio paese a causa di una sorta di malattia spirituale cagionata dalla gelosia dei parenti) non integravano i presupposti necessari per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia A.J., al fine di far valere tre motivi di impugnazione;

resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso chiede di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, per violazione degli art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi, 1, 2 e 5, e art. 117 Cost., comma 1, per quanto concerne la previsione del rito camerale nelle controversie in materia di protezione internazionale;

3.2 il secondo motivo chiede di sollevare una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), e art. 21, comma 1, a motivo della mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione dello stesso decreto legge, stante il differimento dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale;

3.3 il terzo motivo, nel denunciare la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a), censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, il decreto impugnato per aver escluso la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti;

4. la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio con una proposta di palese fondatezza, poichè il Tribunale ha ritenuto che l’udienza di comparizione delle parti, pur richiesta dal ricorrente, non dovesse essere fissata, in contrasto con la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 17717/2018);

il collegio rileva tuttavia che non risultano mosse censure nei confronti della statuizione impugnata rispetto alla parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le circostanze riferite dal richiedente asilo non integrassero le condizioni necessarie per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

occorre infatti considerare che l’art. 360 c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento (anche a prescindere dalle modalità deduttive involgenti l’art. 360, n. 3, anzichè l’art. 360 c.p.c., n. 4), non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato errore in procedendo; e dunque postula che alla deduzione del vizio faccia seguito una qualche specificazione circa il fatto che l’omessa fissazione dell’udienza abbia impedito di esercitare compiutamente il diritto di difesa; il che equivarrebbe ad affermare necessaria anche una precisa censura alla statuizione finale di merito, che nella specie è stata assunta in esito alle stesse dichiarazioni del ricorrente, le quali, a giudizio del Tribunale, non integravano i presupposti della protezione richiesta;

tale questione, al fondo della quale è da riscontrare la giusta modalità di individuazione del rapporto di causa ed effetto tra lesione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa, non sembra risolvibile alla luce della sola ripetuta sentenza n. 17717/2018, invero resa in fattispecie nella quale, esattamente al contrario di quanto qui emerge, la decisione di merito era stata censurata anche nella parte in cui aveva rigettato la domanda proposta; in ogni caso postula una riflessione ulteriore in dipendenza del principio per cui l’inosservanza di forme procedimentali dà luogo a nullità solo se la forma non rispettosa di quella prevista dalla legge sia inidonea al raggiungimento dello scopo (argomento, come noto, dall’art. 156 c.p.c., assunto a criterio generale di interpretazione), e dunque imporrebbe pur sempre di spiegare, al ricorrente, perchè, a fronte della non contestata attendibilità delle sue dichiarazioni, quella inosservanza abbia avuto un qualche effetto sul suo diritto di difesa.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza dinanzi alla prima sezione civile.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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