Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9166 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 16/04/2010), n.9166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12538-2007 proposto da:

CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VULPIS ELIO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., già elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MEDAGLIE D’ORO 157, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI G.

ROMOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato BIA RAFFAELE, giusta

delega a margine del controricorso e da ultimo domiciliata d’ufficio

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 843/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/04/2006 R.G.N. 2190/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato LUCISANO CLAUDIO e VULPIS ELIO;

udito l’Avvocato CIPRIANI G. ROMOLO per delega BIA RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Bari, depositato in data 24.7.2002, P.R., premesso di essere stata dipendente della società Case di Cura Riunite s.r.l. e quindi della Città di Bari Hospital s.p.a., e premesso che con contratto d’acquisto di azienda stipulato il (OMISSIS) tra le società predette la C.B.H. si era impegnata ad assumere tutta la forza lavoro in organico della cedente, pari a 981 unità, mantenendola in servizio per almeno due anni, esponeva che la predetta cessionaria, in violazione degli impegni occupazionali assunti, dopo aver proceduto alla assunzione di essa ricorrente, con nota del 10.5.2002 le aveva comunicato la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedura L. n. 223 del 1991, ex artt. 4 e 24.

Posto ciò rilevava che la comunicazione iniziale di avvio della procedura era caratterizzata da vizi di nullità ed illegittimità, aggiungendo che la società in parola aveva agito in violazione dei criteri posti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 e degli impegni occupazionali assunti; chiedeva pertanto che venisse dichiarata la illegittimità o inefficacia dell’intimato licenziamento, con condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

Con sentenza in data 10.112003 il Tribunale adito accoglieva la domanda, ritenendo la illegittimità della procedura di riduzione del personale.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Città di Bari Hospital s.p.a. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 27.3.2006, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Città di Bari Hospital s.p.a. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la lavoratrice intimata.

La stessa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di gravame la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 in relazione alla pretesa inefficacia del licenziamento collettivo per assenta omessa indicazione dei rimedi alternativi nella comunicazione ex art. 4, comma 3 del 26.11.2001.

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che vi sarebbe stata violazione della norma suddetta in quanto la lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo non conterrebbe i motivi per i quali non sarebbero possibili soluzioni alternative alla riduzione di personale.

Osserva sul punto la ricorrente che la ratio di tale norma è di permettere che la comunicazione abbia quel minimo di concretezza che le consenta di fornire un quadro della situazione aziendale e la renda idonea a costituire un punto di partenza dell’esame congiunto di cui al successivo comma 5; a tale ratio rispondeva senz’altro la comunicazione in parola nella quale si evidenziavano i motivi per i quali non era praticabile il percorso del part-time (in quanto non compatibile con il tipo di attività svolta e con la connessa organizzazione del lavoro) e dei contratti di solidarietà (trattandosi di società inquadrata previdenzialmente nel settore terziario non avente diritto come tale alla fruizione degli ammortizzatori sociali).

Nè il nostro ordinamento prevede un obbligo positivo a carico del datore di lavoro di indicare tutti i rimedi alternativi astrattamente ipotizzabili, bensì richiede unicamente la loro individuazione al fine di permettere l’avvio, nella successiva fase della consultazione con i sindacati, dell’esame congiunto.

Col secondo motivo di gravame lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 in relazione alla pretesa inefficacia del licenziamento collettivo per asserita omessa indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza nella comunicazione ex art. 4, comma 3 del 26.11.2001.

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto carente la comunicazione suddetta in relazione ai motivi che avrebbero determinato l’esubero per ogni singola clinica e per ogni singola qualifica, avendo per contro la stessa nella suddetta lettera di avvio della procedura di consultazione sindacale fatto riferimento, in maniera esaustiva e corretta, a tutti gli elementi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, laddove veniva richiesta la indicazione dei motivi che determinavano la situazione di eccedenza, e non l’indicazione delle specifiche ragioni che comportavano l’esubero relativamente ad ogni singola posizione lavorativa.

Col terzo motivo di gravame lamenta violazione degli artt. 416 e 210 c.p.c., art. 1227 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 18 in relazione all’accertamento dell’aliunde perceptum; omessa ed insufficiente motivazione dell’avvenuto rigetto di due istanze istruttorie dell’appellante, influenti per la decisione della causa; omessa ed insufficiente motivazione dell’avvenuto rigetto di ulteriori tre istanze istruttorie dell’appellante, originaria convenuta, influenti per la decisione della causa.

In particolare rileva la società che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato sia la richiesta istruttoria relativa all’esibizione del libretto di lavoro e della dichiarazione dei redditi, sia quella di informativa presso l’Inps e presso l’Ufficio di collocamento al fine di conoscere eventuali avviamenti al lavoro relativi al ricorrente, evidenziando che nel caso di specie non si era trattato di sollecito dell’esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 421 c.p.c. atteso che l’istanza era stata ritualmente formulata sin dall’atto di costituzione in primo grado ed era stata reiterata nei motivi di appello.

Il ricorso non merita accoglimento.

In proposito occorre innanzi tutto evidenziare che sulla questione questa Corte Suprema ha già avuto modo di pronunciarsi con la sentenza 27.11.2007 n. 24646 (cui hanno fatto seguito le sentenze 20.12.2007 n. 26943; 9.1.2008 n. 207; 20.3.2008 n. 7596), dal cui contenuto questo Collegio non ha ragione di discostarsi. In quella sede la Corte aveva evidenziato che erano fondate le critiche mosse nei confronti della sentenza impugnata circa la ritenuta violazione della normativa in materia sotto il profilo della mancata indicazione nella lettera di avvio della procedura di licenziamento dei motivi per i quali non sarebbe stato possibile praticare soluzioni alternative alla riduzione di personale.

Ha in particolare rilevato la Corte come risultasse dalla stessa sentenza che, nella nota di avvio della procedura di licenziamento collettivo, la CBH aveva spiegato di essere nella impossibilità di ricorrere al part-time trattandosi di rimedio non compatibile con il tipo di attività svolta e con l’organizzazione del lavoro, e di essere altresì impossibilitata ad attivare i contratti di solidarietà nonchè la cig, non avendo diritto alla fruizioni degli ammortizzatori sociali a causa dell’inquadramento previdenziale, non già nel settore industriale, ma nel settore terziario.

Orbene queste indicazioni, parimenti fornite nella sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, risultano in realtà conformi a quelle prescritte dalla predetta L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, laddove viene imposto al datore di indicare i motivi della impossibilità di adottare misure idonee ad evitare la messa in mobilità.

Non vi è dubbio infatti, siccome già evidenziato da questa Corte nella precedente sentenza n. 24646/07, che le misure alternative “tipiche “, cui a tal fine si ricorre, siano proprio il part-time e gli ammortizzatori sociali, e nella specie la società aveva analiticamente esposto i motivi per cui detti strumenti non erano praticabili.

Nè è ipotizzabile la esistenza di un obbligo, in capo al datore di lavoro, di indicazione della impossibilità di adottare tutti i rimedi alternativi “astrattamente” ipotizzagli, giacchè questi, nella logica stessa ed alla luce delle finalità di intervento e controllo da parte delle organizzazioni sindacali cui la comunicazione è preordinata, non possono che avere come riferimento la situazione della singola azienda, di talchè è sufficiente esporre le ragioni per cui, nel preciso contesto aziendale, non siano praticabili le misure cui più frequentemente ed efficacemente si ricorre per evitare la dichiarazione di esubero del personale.

Posto ciò, passando in tal modo alla trattazione del secondo motivo di gravame concernente la ritenuta inefficacia del licenziamento collettivo per la mancata indicazione dei motivi che avevano determinato la situazione di eccedenza nella comunicazione del 26.11.2001, ha rilevato questa Corte nella predetta sentenza 24646/07, che “tuttavia la erroneità di dette argomentazioni non determina l’annullamento della sentenza impugnata, dal momento che essa mantiene il suo fondamento in ragione della accertata carenza delle altre informazioni rese dalla società nella nota di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, carenza evidenziata in motivazione e non scalfita dal terzo motivo di ricorso che va pertanto rigettato. In relazione al terzo motivo va infatti osservato che la L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, dispone che nella comunicazione preventiva devono essere indicati i motivi che determinano la situazione di eccedenza, nonchè il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale da eliminare; solo così infatti si consente alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra i relativi termini, e cioè il nesso tra le ragioni che determinano l’esubero di personale e le unità che, in concreto, l’azienda intende espellere, di talchè la procedura potrà considerarsi regolare solo ove, nella medesima comunicazione, sia evidenziarle la connessione tra le enunciate esigenze aziendali e la individuazione del personale da licenziare … . La Corte territoriale ha correttamente escluso che detta connessione fosse rinvenibile, allorchè ha osservato che nella nota non si precisava in cosa consistesse realmente la eccedenza di personale, perchè se questa era cagionata dal venir meno dell’attività già svolta dal cedente presso la Casa di Cura (OMISSIS), l’effetto avrebbe dovuto essere il licenziamento delle 127 unità che colà operavano, ovvero di quelle indirettamente interessate, mentre, soggiungono i Giudici di merito, solo pochissimi di quei 127 lavoratori erano stati licenziati e, nè dalla nota, nè dall’allegato era dato capire perchè, in ciascuna delle residue cinque cliniche che la CBH aveva acquisito, vi fosse l’esubero indicato e perchè questo si riferisse alle qualifiche individuate.

Ed ancora non si spiegava perchè gli esuberi dovessero essere 153, dal momento che questi avrebbero dovuto essere invece 61, come risulterebbe sommando le eccedenze, ossia le 127 unità della Clinica (OMISSIS) ed i 77 reintegrati e sottraendo le 93 unità che la stessa società si era impegnata ad assumere con l’atto di acquisto, nonchè le altre 50 unità di cui all’accordo sindacale del 20 aprile 2001 … . Nè nel terzo motivo di ricorso si assume l’esistenza di circostanze decisive, non considerate in sentenza, idonee a smentire le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito sulle carenze della comunicazione di avvio della procedura di mobilità. Il motivo va quindi rigettato”.

Orbene, il Collegio condivide senz’altro tali conclusioni, in quanto assolutamente aderenti alla normativa in subiecta materia ed al dipanarsi delle vicende che hanno portato alla presente controversia, e pertanto il suddetto motivo di gravame non può trovare accoglimento.

Non merita parimenti accoglimento il terzo motivo di ricorso concernente l’accertamento dell’aliunde perceptum.

Quanto alla richiesta di esibizione del libretto di lavoro, si rammenta che la L. 10 gennaio 1935, n. 112, istitutiva del libretto di lavoro, è stata abrogata ad opera del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, art. 8, lett. A).

Quanto alle ulteriori richieste di esibizione occorre innanzi tutto rilevare che la questione relativa alla tempestività della richiesta è diversa da quella relativa alla ammissibilità, non potendosi dalla tempestività della deduzione inferire alcuna conclusione circa la ammissibilità della stessa. E sotto questo profilo va evidenziato che la deduzione dell’aliunde perceptum quale fatto idoneo a limitare la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro presuppone la allegazione e dimostrazione da parte dello stesso, in quanto soggetto interessato ad ottenere la suddetta limitazione, dello svolgimento da parte del dipendente di una diversa attività lavorativa e quindi dell’esistenza di ulteriori fonti di guadagno idonee a determinare una riduzione del danno.

In assenza di siffatta allegazione e dimostrazione, la richiesta di parte datoriale di esibizione di documenti o di acquisizione di informative non può trovare accoglimento assumendo una funzione meramente esplorativa e risolvendosi in buona sostanza nell’esenzione della parte dell’onere probatorio posto a carico di tale parte.

Ne consegue che neanche sotto questo profilo il ricorso può trovare accoglimento.

Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 17,00, oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

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