Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9166 del 07/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9166 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 9232-2013 proposto da:
DE SANTIS RAFFAELE DSNRFL46P27G188A, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO RINASCIMENTO 11, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI PELLEGRINO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MAURO FINOCCHITO giusta mandato speciale
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CAPUTO MARCELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 21/23, presso lo Studio Legale DE LUCA
TAMAIO – BOURSIER NIUTTA, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCESCO D’ALESSANDRO giusta mandato
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

300

Data pubblicazione: 07/05/2015

contro
LA TERRAZZA SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata avverso la sentenza n. 160/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
udito l’Avvocato Mauro Finocchito difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: “Il consigliere
relatore, letti gli atti depositati, rilevato che Raffaele De Santis, con atto
notificato il 22 marzo 2013, ha proposto ricorso per cassazione della
sentenza, depositata il 19 febbraio 2013 e notificata il successivo 5
marzo, con la quale la Corte d’appello di Lecce lo ha condannato al
pagamento delle spese del grado dichiarando inammissibile l’appello da
lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 12
aprile 2006 di rigetto della domanda proposta nei confronti di Marcella
Caputo al risarcimento dei danni causati, quale amministratore della
s.r.l. “La terrazza” (partecipata al 50% ciascuno dalla Caputo e dal De
Santis), venendo meno agli obblighi inerenti a tale funzione gestoria;
che gli intimati, Marcella Caputo e La Terrazza s.r.l. in liquidazione,
non hanno svolto difese;
considerato che il ricorrente censura, sotto il profilo della violazione
dell’art.91 cod.proc.civ., la condanna inflittagli dalla Corte di merito al
rimborso in favore della controparte costituita Marcella Caputo delle
Ric. 2013 n. 09232 sez. M1 – ud. 20-01-2015
-2-

LECCE del 3/01/2013, depositata il 19/02/2013;

spese del giudizio di appello: sostiene in particolare come egli non
potesse essere ritenuto sostanzialmente soccombente, giacchè, in
presenza di una motivazione della sentenza di primo grado “criptica”
(in ordine alla qualificazione come personale ovvero sociale della
proposta azione di responsabilità), il gravame era stato proposto per la

ermeneutica” —nel senso cioè che ad essere rigettata era la sola azione
sociale di responsabilità-, onde evitare la formazione al riguardo di un
giudicato negativo, opponibile nel nuovo giudizio da lui instaurato (in
coincidenza temporale con la proposizione dell’appello), quale
sostituto processuale della società, nei confronti della Caputo;
ritenuto che il ricorso sia privo di fondamento;
che l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte in
tema di regolamento delle spese processuali è nel senso che: a) il
sindacato della Corte di legittimità è limitato ad accertare che non
risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere
poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr.tra molte:
n.15317/13; n.13229/11); b)la soccombenza costituisce
un’applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da
onere delle spese del giudizio la parte che abbia dato causa al processo
o alla sua protrazione avendo azionato una pretesa accertata come
infondata, o resistito ad una pretesa fondata (cfr.tra molte: n.7625/10;
n.7307/11);
che, nella specie, la statuizione della Corte distrettuale sulla
inammissibilità dell’appello (non avendo l’appellante sottoposto a
critica il ragionamento seguito dal primo giudice, agevolmente
comprensibile ancorchè succintamente motivato), non censurata dal
ricorrente, non pare consentire al ricorrente di qualificarsi come parte
totalmente vittoriosa nel giudizio di secondo grado;
Ric. 2013 n. 09232 sez. M1 – ud. 20-01-2015
-3-

sola ipotesi in cui la Corte d’appello optasse per la seconda “opzione

che neppure appare condivisibile la tesi secondo la quale l’appello
fosse legittimamente condizionato alla adozione da parte del giudice
del gravame di una determinata “opzione interpretativa” della sentenza
di primo grado: una siffatta impugnazione condizionata alla preventiva
delibazione da parte del giudice del gravame del contenuto della

cognitiva del giudice dell’impugnazione —secondo i principi propri
della devoluzione- presuppone che la censura sia stata proposta e non
anche che possa considerarsi articolata solo se il giudice del gravame
raggiunga determinate conclusioni in ordine al contenuto della
decisione, la cui interpretazione nel momento che precede
l’impugnazione è onere esclusivo della parte (così Cass.24.10.2007
n.22340);
ritiene pertanto questo consigliere relatore che, qualora il collegio
condivida i rilievi che precedono, il ricorso può essere trattato in
camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis per ivi essere rigettato.”

2.1. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio rileva
preliminarmente che, contrariamente a quanto constatato nella
relazione, è in atti il controricorso della intimata Marcella Caputo, che
risulta tempestivamente e ritualmente notificato ex art.370
cod.proc.civ. al ricorrente nel domicilio che risulta dalla procura
speciale a margine del ricorso eletto in Roma presso lo studio
dell’avvocato Giovanni Pellegrino (non essendo richiesta per la validità
della notifica la ulteriore indicazione nella relata del nominativo del
difensore officiato avvocato Finocchito). A pagina 9 di tale atto
difensivo, peraltro, figurano le seguenti espressioni, che il ricorrente,
nella memoria da ultimo depositata, ha chiesto siano cancellate ex
art.89 cod.proc.civ.: “Comprendiamo bene che l’inclinazione, del nostro Egregio
contraddittore, ad essere prolisso e contorto lo conduca, per ciò solo, a ritenere
Ric. 2013 n. 09232 sez. M1 – ud. 20-01-2015
-4-

decisione impugnata non appare invero consentita, giacchè l’attività

incomprensibile quel che è, in realtà, unicamente esposto con buona sintesi, ma
questo è un problema suo e non già del Tribunale o della Corte di appello di Lecce,
rei solo di non averne secondato le bizantine masturbazioni metagiuridiche”. La
cancellazione —evidentemente ammissibile in questo giudizio di
legittimità, in cui ha avuto ingresso lo scritto difensivo cui si fa

rivelano in effetti sconvenienti ed offensive in quanto eccedenti le
esigenze difensive di contestazione delle tesi esposte in ricorso e
gratuitamente involgenti la dignità professionale del collega avversario
(cfr.ex multis: Cass.Sez.3 n.26195/11).

2.2. Nel merito, letta la memoria illustrativa depositata da parte
ricorrente nel termine di cui all’art.378 cod.proc.civ., il Collegio
condivide le considerazioni svolte nella relazione. Nella quale
persuasivamente si espone come il ricorrente non possa definirsi parte
totalmente vittoriosa nel giudizio di secondo grado ai fini della (unica)
verifica consentita in sede di legittimità sulla applicazione del criterio
della soccombenza alla stregua del principio di causalità che lo
giustifica. Infatti, da un lato, la statuizione della Corte distrettuale sulla
inammissibilità dell’appello (basata sulla considerazione che il De
Santis non aveva sottoposto a critica il ragionamento seguito dal primo
giudice, ritenuto dalla Corte stessa agevolmente comprensibile
ancorchè succintamente motivato) non è stata censurata dal ricorrente
(che piuttosto l’ha definita “formalmente corretta”); dall’altro neppure
merita adesione la tesi sulla legittimità (indispensabilità secondo il
ricorrente) della proposizione del gravame contenente una domanda di
riforma condizionata alla sola ipotesi in cui la Corte distrettuale
ritenesse di dover aderire ad una determinata opzione interpretativa
(così si esprime lo stesso ricorso a pag.10).
Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna
Ric. 2013 n. 09232 sez. M1 – ud. 20-01-2015
-5-

riferimento- deve essere disposta: le espressioni sopra riportate si

del ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che si
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in
favore della resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in €

accessori di legge. Visto l’art.89 cod.proc.civ., dispone la cancellazione
delle seguenti espressioni verbali, contenute nel controricorso:
“Comprendiamo bene che l’inclinazione, del nostro Egregio contraddittore, ad essere
prolisso e contorto lo conduca, per ciò solo, a ritenere incomprensibile quel che è, in
realtà, unicamente &sposto con buona sintesi, ma questo è un problema suo e non
già del Tribunale o della Corte di appello di Lecce, rei solo di non averne secondato
le bizantine masturbnioni metagiuridiche”.
La Corte da inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del
D.P.Rn.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione 6-1 civile
della Corte di Cassazione, 11 20 gennaio 2015

1.100,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA