Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9166 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23285-2018 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE

GALASSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 25057/2018 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto in data 17 gennaio 2018 il Tribunale di Torino respingeva il ricorso proposto da O.F. avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Torino al fine di domandare il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, dopo aver escluso che dovesse essere fissata udienza camerale pur in assenza della videoregistrazione del colloquio informativo del richiedente asilo dinanzi alla commissione territoriale prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, di cui il verbale dell’audizione teneva il luogo, reputava non credibile la vicenda posta a base della domanda presentata dal richiedente asilo ed escludeva che nel caso in esame ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria, in assenza delle condizioni previste dal T.U.I., art. 5, comma 6;

ricorre per cassazione avverso questa pronuncia O.F., al fine di far valere quattro motivi di impugnazione;

il Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso risulta notificato all’Avvocatura distrettuale anzichè all’Avvocatura generale dello Stato;

ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nullità della notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. perchè eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto ex tunc, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell’art. 370 c.p.c., dell’amministrazione rappresentata dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorchè posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (Cass., Sez. U., 608/2015);

la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione convenuta impone di assegnare un termine, ex art. 291 c.p.c., per rinnovare la notifica del ricorso presentato presso l’Avvocatura generale dello Stato;

conseguentemente la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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