Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9165 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 21/04/2011), n.9165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S. elettivamente domiciliato in Roma, Via Sicilia, n.

66, nello studio dell’Avv. GIULIANI Francesco, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, Sezione distaccata di Rimini, n. 37, depositata

il 18 ottobre 2005;

Sentita la relazione della causa svolta alla Pubblica udienza del 14

dicembre 2010 dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito l’Avv. Ernesto Maria Ruffini, munito di delega dell’Avv.

Giuliani, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

1 – La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, Sezione distaccata di Rimini, con la decisione indicata in epigrafe – accogliendo l’appello proposto dall’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, respingeva il ricorso proposto da B.S. avverso le cartelle di pagamento emesse nei confronti del predetto in relazione alle sanzioni pecuniarie relative a violazioni accertate a carico della S.r.l. Simone Bacchini Ingrosso Carni, poi dichiarata fallita, della quale il predetto era stato amministratore.

1.1 – La Commissione tributaria provinciale, dopo aver rilevato l’applicabilità – ratione temporis – della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 472 del 1997, aveva accolto la censura del ricorrente fondata sull’invalidità della notificazione, nei suoi confronti, dell’avviso di accertamento.

1.2 – La Commissione tributaria regionale, rilevata in primo luogo l’infondatezza delle questioni pregiudiziali sollevate dall’appellato, nonchè appellante in via incidentale, osservava che gli avvisi di accertamento erano stati regolarmente notificati al curatore del fallimento della S.r.l. Simone Bacchini Ingrosso carni, ribadendo, poi, l’applicabilità al caso in esame della disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 472 del 1979.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione il B. propone ricorso, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate non svolge attività difensiva.

Diritto

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce “violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, è fondato.

Dal tenore della decisione di primo grado, cosi come richiamato, con adeguato rispetto del principio di autosufficienza, dalla difesa del ricorrente, emerge che la Commissione provinciale di Rimini aveva affermato l’illegittimità delle cartelle, in quanto non precedute da regolare notifica degli avvisi di accertamento.

In particolare, veniva esclusa la validità (rectius, l’esistenza) della notificazione al curatore del fallimento, in quanto gli avvisi di accertamento erano privi di “alcuna relata di notificazione”, mentre si dava atto che l’Ufficio, premesso di aver notificato gli atti avvalendosi del servizio postale, aveva “anche esibito due ricevute di ritorno di raccomandate, peraltro non sottoscritte dal signor B.S. e prive dell’indirizzo del destinatario” .

A tale riguardo, richiamata l’applicabilità delle disciplina delle notificazioni così come disciplinata dal codice di rito, e rimarcata, quindi, l’assenza della relata di notificazione, si affermava che “la semplice ricevuta di ritorno, per altro non sottoscritta personalmente dal destinatario, del quale non è neppure indicato l’indirizzo, non può essere considerata prova idonea alla dimostrazione della avvenuta notifica, essendo del tutto priva degli elementi identificativi della trasmissione (atto notificato, indirizzo del destinatario) e di quella efficacia fidefadente propria dell’attestazione contenuta nella relata”.

L’appello proposto dall’Ufficio, così come testualmente riportato nel ricorso, era incentrato unicamente sulla validità o meno delle notificazioni effettuate tramite il servizio postale, come espressamente previsto dalla L. n. 146 del 1982, art. 14, aggiungendosi che dagli avvisi di ricevimento emergeva, fra l’altro, “la prova del ritiro delle stesse da parte di familiare convivente (padre) che ha regolarmente firmato in data 19.7.2002”.

2.1 – Da quanto evidenziato discende che in merito alla questione della invalidità delle notificazioni al curatore fallimentare, non intaccata dall’appello proposto dall’Ufficio, si era formato il c.d.

“giudicato interno”, essendo rimessa alla valutazione della Commissione tributaria regionale soltanto l’aspetto inerente alle notificazioni eseguite, tramite il servizio postale, nei confronti del B..

Sotto tale profilo appare evidente che, avendo la Commissione tributaria regionale affermato che “gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati al curatore del fallimento Bacchini S.r.l. il 20 luglio 2002”, senza procedere ad alcune esame della questione dedotta con il ricorso in appello, vale a dire la validità o meno della notifica effettuata personalmente al B., risulta violato il principio, contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, secondo cui “le questioni e le eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte, s’intendono rinunciate”.

Trattasi di una specifica limitazione al c.d. effetto devolutivo dell’appello, la cui violazione, come verificatosi nel caso di specie, si risolve nel denunciato vizio di ultrapetizione.

2.2 – La questione della notifica personalmente al B. e non alla società, ovvero al curatore del relativo fallimento – da vagliare sulla scorta dell’esame delle ricevute di ritorno prodotte dall’Ufficio, con particolare riferimento alla verifica della reale sussistenza del rapporto di convivenza con il padre (in tanto rilevante in quanto l’atto risulti effettivamente notificato nel domicilio del contribuente), applicandosi, in ogni caso, quanto alla c.d. “relata” il principio al riguardo affermato da questa Corte, secondo cui la sua assenza costituisce mera irregolarità (Cass., 14 ottobre 2009, n. 21762) – assume particolare rilievo, da momento che nella stessa decisione impugnata si da atto dell’applicabilità del D.Lgs. n. 472 del 1997, che prevede (art. 16) la notifica dell’atto di contestazione all’autore materiale della violazione.

2.3 – In considerazione dell’accoglimento del suddetto motivo, rimanendo gli altri assorbiti, l’impugnata decisione deve essere cassata , con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale, che esaminerà la questione dedotta con il gravame, applicando i principi sopra richiamati, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta – Tributaria, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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