Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9165 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24353-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE

GALATI 100-C, presso lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO MAURIZIO VIGILANTE,

GIUSEPPE GIAMMARINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 449/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che il signor S.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale ordinario di Napoli Sezione specializzata in materia di immigrazione ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente ritenendo, per quanto qui interessa, che la normativa vigente al momento della audizione del ricorrente dinanzi alla Commissione territoriale (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14), non prevedeva come obbligatoria in via generale la videoregistrazione del colloquio con mezzi audiovisivi, come invece introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, art. 35 bis, convertito in L. n. 46 del 2017; e che quindi la causa va decisa in camera di consiglio senza disporre l’udienza, attesa la corretta instaurazione del contraddittorio, da parte della Cancelleria, tra tutte le parti del processo così come disposto dalla legge previgente;

considerato che, con l’unico motivo, il ricorrente ha denunziato la violazione del vigente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, (come introdotti dal citato D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017), proprio in relazione all’omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti;

che nessuna doglianza il ricorrente ha prospettato con riguardo alla statuizione di rigetto della sua richiesta;

ritenuto che, tenendo presente quest’ultima circostanza, non sussistono nella specie le condizioni per la decisione in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione prima civile.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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