Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9164 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.10/04/2017),  n. 9164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6071/2015 proposto da:

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

B. BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato DONATELLO FUMIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ISABELLA VITALE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1134/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/09/2014 R.G.N. 1291/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato ISABELLA VITALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto l’opposizione proposta da Costruzioni Generali s.p.a. avverso il decreto con il quale M.A. aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 24.708,55 comprensiva di accessori di legge a titolo di risarcimento conseguente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro.

2. La Corte territoriale ha accertato che la sentenza di condanna, presupposta al decreto ingiuntivo, non poteva costituire un valido titolo esecutivo direttamente azionabile e che, pertanto, ai fini dell’esatta quantificazione del credito, si era correttamente azionato il procedimento monitorio.

3. Ha sottolineato, poi, che i conteggi posti a base della richiesta di decreto, formulati avendo riguardo ai parametri retributivi del contratto collettivo di categoria, non erano stati specificatamente contestati in sede di opposizione e dunque costituivano una prova adeguata del credito azionato.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre la Costruzioni Generali s.p.a. che articola un unico motivo.

5. Il M. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con un unico motivo di ricorso è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

7. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale sia incorsa nella denunciata violazione avendo omesso di esaminare i conteggi, peraltro riferiti ad una vicenda processuale ancora non esaurita stante la pendenza in Cassazione del giudizio sul licenziamento.

8. La censura è inammissibile.

9. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (cfr. per tutte Cass. Sez. U. 7.4.2014 n. 8053).

10. Al contrario il ricorso contiene rilievi generici e richiama, senza riassumerne il contenuto, verbali di udienza di primo e secondo grado ed in genere atti processuali non meglio specificati, dai quali si evincerebbe che non sarebbero stati esaminati i conteggi prodotti dal ricorrente per decreto ingiuntivo.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione della parte rimasta intimata esime il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di ricorso notificato dopo il 30 gennaio 2013.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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