Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9161 del 19/05/2020
Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 19/05/2020), n.9161
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 534/2019 proposto da:
O.J., rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Cristina
Tarchini, giusta procura speciale allegata al ricorso per
cassazione, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.
Guglielmo Pinto.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,
domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli
uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.
– resistente –
avverso la sentenza n. 840/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
pubblicata in data 16/05/2018.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. O.J., cittadino (OMISSIS) nato il (OMISSIS), presentava domanda alla Commissione Territoriale di Brescia, che veniva rigettata, con la quale richiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2. Il richiedente aveva narrato di essere nato in (OMISSIS), dove viveva con la moglie e i tre figli, di religione cristiana; che, nel (OMISSIS), il suo vicino di casa, per il quale aveva svolto dei lavori essendo geometra, non lo aveva pagato e lo aveva aggredito accusandolo di avere violentato la moglie; che, rivoltosi alla polizia, non aveva ricevuto alcuna tutela e aveva così deciso di accompagnare la moglie e i figli dalla famiglia d’origine di lei dove però non poteva restare perchè musulmano e si era, quindi, recato dalla propria madre in Libia; che, nel (OMISSIS), in seguito all’insorgere della guerra civile e della morte della madre, a causa del bombardamento della casa dove abitavano, si era imbarcato e aveva raggiunto l’Italia.
3. Il Tribunale di Brescia, adito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non riconosceva la protezione internazionale nelle diverse forme richieste e, con ordinanza notificata in data 2 agosto 2016, confermava il provvedimento di diniego della Commissione.
4. Avverso tale provvedimento O.J. proponeva appello e la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 840 emessa il 16 maggio 2018, rigettava l’appello, confermava l’ordinanza impugnata, compensando integralmente le spese del grado.
5. O.J. ricorre in cassazione con due motivi.
6. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese ed è intervenuta nel giudizio ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo O.J. lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Deduce, in particolare, il ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente interpretato ed applicato la normativa in materia di status di rifugiato per quanto riguarda l’onere della prova e che la Corte nella sua valutazione negativa non si era basata su circostanze di fatto o notizie comprovate, ma su quanto sembrava più o meno logico alla mentalità del giudicante, senza tenere conto della diversità dei sistemi logici e dei riferimenti culturali della Nigeria.
1.1 Il motivo è inammissibile.
Come si evince dalla lettura della sentenza, la Corte territoriale ha specificamente affermato che gli accadimenti narrati dal ricorrente apparivano del tutto estranei al più volte invocato conflitto interreligioso che, in Nigeria, interessa fedeli cristiani e musulmani, e che in alcun modo pareva investire la vicenda, di natura del tutto personale e inerente la falsa accusa di violenza sessuale ai danni della moglie del vicino.
Ancora i giudici di secondo grado hanno precisato che prima della accusa asseritamente falsa i rapporti tra il ricorrente e il vicino di casa erano amicali malgrado la diversa fede di ciascuno, ciò a ulteriore riscontro di ogni estraneità al conflitto interreligioso delle dichiarazioni rese dal ricorrente.
I giudici, inoltre, hanno ritenuto non plausibile che un vicino di casa, con il quale erano stati intrattenuti rapporti di amicizia, ad un tratto, potesse imbastire una grave calunnia, con aggressioni fisiche, senza che vi fosse una spiegazione di ciò, salvo ritenere che tutto fosse stato determinato dalla volontà di non pagare il corrispettivo dei lavori prestati come geometra e che, in ogni caso, tutto ciò sarebbe stato superfluo una volta ottenuto lo scopo di sottrarsi al pagamento. I giudici di secondo grado hanno, quindi, compiuto un accertamento in fatto, non più censurabile in sede di legittimità, atteso che “La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340).
2. Con il secondo motivo O.J. lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale non ha ritenuto di valorizzare, nè di comparare con la situazione del paese d’origine, la circostanza che il richiedente era stato costretto a fuggire a causa delle aggressioni ingiustamente subite da soggetti privati rispetto alle quali non aveva ricevuto protezione dalla polizia nonostante la denuncia presentata.
2.1 Il motivo è inammissibile.
I giudici di secondo grado, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, hanno evidenziato un duplice profilo di infondatezza: da un lato l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente che impediva di formulare un plausibile apprezzamento in ordine alla sua condizione di vulnerabilità, anche alla luce della riferita presenza in patria di moglie e figli; dall’altro che i diffusi fenomeni delinquenziali, pure esistenti nella zona d’origine, erano oggetto di adeguata ed energica attività di repressione da parte delle forze dell’ordine, nè di recente l’Edo State era stato interessato da catastrofi naturali, pandemie o altri fenomeni similari, nemmeno indicati nell’atto di appello.
Sul punto, deve rammentarsi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358).
La condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Cass. 15 maggio 2019, n. 13079).
Con particolare riferimento al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, tuttavia, questo può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).
Ed infatti, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza e, tuttavia, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui a(l’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., 28 giugno 2018, n. 17072).
4. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese nella mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020