Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9161 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 16/04/2010), n.9161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10078/2006 proposto da:

M.G., M.P., R.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13 presso

lo studio dell’avvocato RAMADORI GIUSEPPE, rappresentati e difesi

dall’avvocato D’ARRIGO Domenico, giusta delega in calce;

– ricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE UFFICIO DI BRESCIA (OMISSIS), in persona del

Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– resistenti con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 32/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 17/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BUCCELLATO FAUSTO per delega Avv.

RAMADORI GIUSEPPE, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PALATIELLO GIOVANNI, che ha

concluso per il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Brescia M.P., R.F. e M.G. proponevano opposizione avverso l’avviso di liquidazione, ai fini dell’imposta di registro, che il competente ufficio di Orzinuovi aveva fatto notificare nel 1999 per il pagamento della somma di L. 39.900.000, quale imposta complementare relativa all’acquisto di un appezzamento di terreno agricolo, sito nel territorio del Comune di (OMISSIS). I ricorrenti esponevano che l’atto impositivo era da annullare, in quanto si trattava di bene relativo alla piccola proprietà contadina, essendo essi coltivatori diretti, e che il ritardo nella produzione della relativa certificazione era dovuto al competente ufficio della provincia, subentrata all’ispettorato dell’agricoltura, nel rilascio del documento.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio del registro accepiva l’infondatezza del ricorso, giacchè esso era stato rilasciato per tempo, al fine di essere prodotto tempestivamente; perciò chiedeva il rigetto dell’impugnativa.

Quella commissione rigettava il ricorso introduttivo con sentenza n. 66 del 2000.

Avverso la relativa decisione i contribuenti proponevano appello, cui l’agenzia delle entrate resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata della stessa sede, la quale rigettava l’impugnazione con sentenza n. 32 del 16.2.2005, osservando che il certificato della provincia, relativo alla qualifica di coltivatore diretto degl’interessati, era stato prodotto oltre il termine prescritto a pena di decadenza.

Avverso questa pronuncia i due M. e R. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Per gli intimati, tra cui il Ministero dell’economia e delle finanze, solo l’agenzia delle entrate si è costituita, senza tuttavia svolgere alcuna difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 2, 4 e 5, art. 1256 c.c. e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che il ritardo nella produzione del certificato rilasciato dal competente ufficio della provincia non era addebitabile a fatto o colpa degl’interessati, bensì all’azione intempestiva di esso, posto che quel documento era stato richiesto appena una settimana dopo il rogito d’acquisto, e rilasciato addirittura dopo il triennio dalla registrazione del relativo atto.

Il motivo è infondato.

La CTR osservava che comunque il certificato della provincia inerente alla qualifica dell’appellante era stato rilasciato comunque in tempo utile, anche se poteva esserlo stato a ridosso della scadenza del termine previsto per la produzione, del resto come comunicato dalla stessa provincia di Brescia all’ufficio del registro di Orzinuovi nella nota richiamata. Tuttavia, siccome il documento era stato prodotto a termine perentorio scaduto, allora era onere della parte fornire la prova di essersi attivata con diligenza, onde ottenere il chiesto certificato in tempo utile al fine di non superare il prescritto triennio dal 12.3.1996, data della registrazione, posto che invece la produzione era stata compiuta successivamente.

L’assunto è esatto.

Invero, come gli stessi ricorrenti hanno riconosciuto, quel certificato era stato prodotto il 29.4.1999, e perciò dopo più di un mese e mezzo dalla scadenza, sicchè era preciso onere dei M. e R. dimostrare di avere fatto tutto il possibile, attivandosi quindi con la normale diligenza, onde ottenere il rilascio del documento, senza che a tal fine fosse sufficiente il solo e semplice fatto di avere richiesto quella certificazione sette giorni dopo la stipula dell’atto d’acquisto del terreno.

Certamente i contribuenti, che non avevano adempiuto l’obbligo di produrre il previsto certificato definitivo all’ufficio entro il prescritto termine decadenziale, non perdevano il diritto ai benefici, però qualora avessero provato non solo che il superamento del medesimo era stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che avessero indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, ma anche dimostrato di aver operato con adeguata diligenza anche dopo la mera richiesta, allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile ad evitare la decadenza, non essendo sufficiente soltanto la mera sua richiesta iniziale (Cfr. pure Cass. Sentenze n. 14671 del 12/07/2005, n. 15953 del 2003, n. 10939 del 2002).

Va altresì rilevato che si tratta di valutazione degli elementi istruttori da parte dei giudici di merito, senza che sia possibile prospettarne un vaglio alternativo in sede di legittimità.

Al riguardo la giurisprudenza insegna che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (V. anche Cass. sent. 00322 del 13/01/2003).

Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese di questo giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimata costituita.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

 

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