Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9161 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/04/2017, (ud. 21/12/2016, dep.10/04/2017),  n. 9161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11935-2011 proposto da:

D.G.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LIMA 41, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO AMERIGO CIRRI

SEPE QUARTA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA U.S.L. (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 46, presso lo studio dell’avvocato RUGGERO FRASCAROLI,

rappresentata e difesa dagli avvocati LORETO GENTILE, ANTONIO

GENTILE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9894/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/12/2010 R.G.N. 7829/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA;

udito l’Avvocato CIRRI SEPE QUARTA FRANCESCO AMERIGO;

udito l’Avvocato GENTILE LORETO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, rigettava la domanda proposta da D.G.E. nei confronti dell’Azienda Usl di (OMISSIS) al fine di ottenere le differenze retributive spettanti a titolo di adeguamento della retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo conto – ai fini dell’anzianità necessaria per l’equiparazione tra dirigenti di ex IX livello e dirigenti di ex 10^ livello prevista dall’art. 3 del CCNL dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria, 2^ biennio 2000-2001 – del servizio prestato alle dipendenze del Ministero dell’interno quale medico della Polizia di Stato dal maggio 1995 al settembre 2000.

2. La Corte territoriale argomentava che non poteva tenersi conto del pregresso rapporto di lavoro ai fini della richiesta equiparazione, in quanto la ricorrente era divenuta dipendente della Asl, a far data dal 1.11.2000, non in conseguenza di passaggio diretto tra le due amministrazioni, ma a seguito di procedura concorsuale.

3. Per la cassazione della sentenza D.G.E. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’Azienda Usl di (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente critica la soluzione a lei sfavorevole adottata dalla Corte territoriale per violazione e falsa applicazione dell’art. 41 (parte normativa) e 3 (parte economica per il biennio 2000-2001) del C.C.N.L. dell’8/6/2000 dell’area relativa alla Dirigenza medica e veterinaria, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47, del D.P.R. n. 384 del 1990, della L. 31 marzo 2000, n. 78, art. 5, comma 3, e degli artt. 3 e 36 Cost., nonchè per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Sostiene che non sarebbe decisivo in che modo abbia avuto origine il rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale, dovendosi guardare – ai sensi dell’art. 3 del richiamato C.C.N.L. per la dirigenza medica – esclusivamente all’aspetto funzionale. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con la L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47, per il quale lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato secondo i principi generali comuni del rapporto di pubblico impiego, e soprattutto con l’art. 3 Cost., introducendo un’irragionevole disparità di trattamento tra il personale dipendente del SSN, a seconda che provenga da altra amministrazione con la procedura di mobilità o sia vincitore di concorso, nonostante l’identità di ruolo, qualifica e prestazione lavorativa, nonchè con l’art. 36.

2. Il ricorso non è fondato.

L’art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 dell’area relativa alla Dirigenza medica e veterinaria (Parte economica, biennio 2000-2001) dispone nella sua prima parte: “In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell’art. 41, comma 1 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti in servizio alla data del 5 dicembre 1996 nelle posizioni funzionali di ex 9^ livello, qualificato e non dell’ex D.P.R. n. 384 del 1990, con cinque anni di anzianità al 1 febbraio 2001, con la medesima decorrenza è equiparata a quella dell’ex 10 livello non qualificato dello stesso D.P.R.”. L’art. 41, comma 1 ivi richiamato, sotto la rubrica “Equiparazione”, dispone poi: “Le parti concordano sulla necessità di procedere all’equiparazione della retribuzione minima contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 secondo biennio economico 1996 – 1997 dei dirigenti di ex 9 livello, qualificato e non del D.P.R. n. 384 del 1990 – in servizio al 5 dicembre 1996 – a quella dei dirigenti di ex 10 livello non qualificato, attesa la sostanziale parificazione delle funzioni dirigenziali operata con l’accorpamento delle due ex posizioni funzionali nel 1^ livello dirigenziale dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 18, comma 2”.

3. Le disposizioni richiamate richiedono quindi per l’equiparazione della retribuzione di posizione del dirigente di ex 9 livello a quella del dirigente di ex X livello non qualificato del D.P.R. n. 384 del 1990 che il primo fosse in servizio alla data del 5 dicembre 1996, ed avesse cinque anni di anzianità al 1 febbraio 2001.

Dal riportato disposto contrattuale contrattuale si ricava che l’anzianità che rileva allo scopo dell’equiparazione dev’essere quella maturata nello svolgimento delle funzioni nell’ambito del comparto della sanità, considerato che il riferimento è fatto alle qualifiche dirigenziali di tale comparto e che l’equiparazione delle posizioni dirigenziali trova la sua ragione, come esplicitato nell’art. 41 sopra riportato – nella ridefinizione delle funzioni dirigenziali operata con l’accorpamento delle due ex posizioni funzionali nel 1^ livello dirigenziale dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 18, comma 2 bis, che detta il riordino della disciplina in materia sanitaria.

4. Non può quindi ritenersi sufficiente il rilievo che lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato secondo principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego (L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47), trattandosi di qui di applicare una previsione dettata con esplicito riferimento al sistema di inquadramento dettato per la dirigenza nel comparto della sanità, al fine di adeguare la retribuzione alle mansioni ivi in concreto svolte, come tale scevra da ogni profilo di illegittima disparità di trattamento rispetto al personale dipendente da diverse amministrazioni nel periodo di riferimento.

5. La soluzione è confermata dalla previsione dell’art. 12 dello stesso CCNL del 8.6.2000, che al comma 3 prevede che “Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si deve intendere: (omissis) b) ai fini dell’applicazione degli artt. 3 e 5 l’anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto”, così ulteriormente esplicitandosi che l’anzianità rilevante ai fini della previsione in questione è quella maturata nell’ambito del comparto, sebbene a prescindere dalla tipologia di contratto applicato (a tempo determinato o indeterminato).

6. Nel caso, quindi, si resta fuori da tale previsione, non avendo la ricorrente maturato cinque anni di anzianità effettiva al 1 febbraio 2001 alle dipendenze del comparto della sanità, provenendo dall’Amministrazione degli Interni, ed in difetto di previsioni che stabiliscano un’equiparazione ai fini che ne occupano.

7. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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