Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9160 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 21/04/2011), n.9160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32245/2006 proposto da:

R.P.A., elettivamente dom.to in Roma, Viale

Parioli, n. 43, nello studio dell’Avv. Prof. D’AYALA Francesco Paolo,

che lo rappresenta e difende come da procura speciale per atto notaio

Bonini del 18.11.2006, rep. 125;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 41, depositata in data 6 ottobre 2005;

sentita la relazione della causa svolta alla Pubblica udienza del 1

dicembre 2010 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udito il difensore del ricorrente, Avv. Prof. D’ayala Valva;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

1. – Nell’ambito di un procedimento penale per truffa nei confronti di tale M.C. ed altri, avente ad oggetto lo svolgimento fraudolento di attività di intermediazione finanziaria, venivano acquisiti dei tabulati meccanografici, sulla scorta dei quali, nonchè, delle denunce presentate dagli investitori raggirati, si procedeva all’accertamento di varie posizioni reddituali.

In tale quadro veniva notificato all’odierno ricorrente R. P.A. un avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio di Genova dell’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione le somme accreditate nell’anno 1995 su due distinti conti, ritenute remuneratorie dei capitali investiti.

1.1. – La Commissione tributaria provinciale di Genova accoglieva il ricorso del contribuente, rilevando l’inadeguatezza, sotto il profilo probatorio, dei tabulati meccanografici e osservando, quindi, come non fosse possibile ritenere che vi fosse stata una produzione di interessi.

1.2 – La Commissione tributaria regionale della Liguria, con la decisione indicata in epigrafe, accogliendo l’appello proposto dall’Ufficio, confermava l’atto impositivo, all’esito di un esame delle risultanze acquisite, vale a dire i tabulati suddetti posti in relazione con le domande di insinuazione al passivo del fallimento del M. da parte del contribuente.

1.2 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il R., sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate non svolge attività difensiva.

Diritto

2. – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La censura attiene essenzialmente al valore probatorio attribuito ai tabulati utilizzati dal M. – si sostiene – per i suoi scopi truffaldini, la cui inattendibilità sarebbe stata posta in evidenza dagli stessi verbalizzanti della Guardia di Finanza.

Si aggiunge, con riferimento al profilo motivazionale, che la Commissione tributaria regionale non avrebbe adeguatamente dimostrato l’attendibilità dei tabulati stessi, anche alla luce delle considerazioni svolte dai giudici di primo grado e dei richiami dell’appellato al decreto di rinvio a giudizio del M. in ordine al reato di truffa.

Il motivo è in parte inammissibile, ed in parte infondato. La censura, a ben vedere, investe un profilo essenzialmente riservato al giudice del merito, vale a dire la valutazione del materiale probatorio, e, in parte qua, attiene ad aspetti sottratti al sindacato di questa Corte, se non per quanto attiene al controllo della motivazione.

A tale riguardo appare doveroso precisare che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

L’art. 360 c.p.c., n. 5 – infatti – non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. Deriva, da quanto precede, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr. Cass., 22 aprile 2010, n. 9547).

Tanto premesso, deve osservarsi che, a fronte del richiamo, da parte del ricorrente, a mere valutazioni contenute nel processo verbale di constatazione, in quanto tali prive – al contrario di quanto si sostiene nel ricorso – di fede privilegiata, nonchè all’emissione di decreto di rinvio a giudizio del M. in sede penale, privo di rilievo nel giudizio tributario, la Commissione tributaria regionale è pervenuta al convincimento circa il valore probatorio dei tabulati, ponendo in evidenza il positivo riscontro costituito, anche per quanto attiene agli interessi de quibus, dalle domande di insinuazione al passivo del fallimento del promotore proposte dal R. stesso.

2.1 – Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 640 c.p. e art. 821 c.c., in relazione all’art. 2727 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, affermandosi, in sostanza, l’erronea valutazione degli aspetti di natura presuntiva, alla luce della perdita del capitale (con conseguente impossibilità di produzione di interessi) ad opera dell’azione truffaldina del M., in considerazione della quale assumerebbero natura ambivalente due assegni consegnati dal promotore al R..

Anche tale motivo è prevalentemente rivolto a una diversa valutazione delle risultanze processauli, e, sotto tale profilo, ne va rimarcata l’inammissibilità. L’aspetto concernente la dedotta inconciliabilità fra attività fraudolenta del M. e la produzione di interessi, vale a dire la sussistenza o meno in capo al ricorrente della giuridica disponibilità dello somme de quibus, che in casi analoghi (risultando, tuttavia, giudizialmente accertato) ha comportato una decisione favorevole al contribuente (cfr. Cass., 12 novembre 2010, n. 22980; Cass., 23 ottobre 2006, n. 22772), nel caso di specie rimane sullo sfondo, non essendo richiamato alcun elemento fattuale deponente in tale senso, a prescindere dal riferimento al decreto di rinvio a giudizio, privo, come già rilevato, di significativa rilevanza nel giudizio tributario (cfr., in generale, Cass. Sez. Un., 19 gennaio 2010, n. 674).

Mette conto di rilevare, per altro, che, se anche risultassero giudizialmente accertati, i comportamenti penalmente rilevanti che uno dei contraenti perpetri in danno dell’altro ai fini alla stipulazione di un contratto, ovvero nell’ambito del suo svolgimento, risolvendosi in causa di annullamento o di risoluzione per inadempimento, non vanificano di per sè stessi il sinallagma contrattuale, giacchè questo resta in vita fino all’esperimento, in concreto non evocato, delle correlative azioni costitutive (Cfr., in un caso assolutamente analogo, Cass., 22 febbraio 2008, n. 4612).

Quanto all’emissione di assegni all’ordine del R. per circa L. 28 milioni, il ricorrente si limita a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda, sostenendo che non si tratterebbe di percezione di interessi, come ritenuto nella sentenza impugnata, bensì “della restituzione del capitale indebitamente stornato”, sulla base di una personale valutazione del materiale probatorio.

Non può omettersi di rilevare, a tale riguardo, che il convincimento della Commissione tributaria regionale risulta fondato non solo su un esame approfondito delle schede di conto corrente, ma anche, vale bene rimarcarlo, sull’ammissione al passivo del fallimento del M. dei crediti vantati dal R., per “l’ammontare complessivo di L. 280.456.000 e di L. 78.381.000 (quale importo comprensivo di capitale investito e di interessi maturati)”.

2.2 – Con il terzo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42 e art. 1703 c.c., in relazione all’art. 2727 c.c., nonchè vizio motivazionale, rilevandosi come, in presenza di un rapporto assimilabile piuttosto a un mandato che a un mutuo, sarebbe mancata la dimostrazione, non desumibile in via presuntiva dal tipo di rapporto giuridico, della percezione degli interessi.

Il motivo è infondato.

Premesso che la giuridica disponibilità, in capo al R., degli interessi capitalizzati risulta affermata, nell’impugnata decisione sulla base di un’attenta disamina degli accrediti risultanti dalle operazioni annotate sui conti acquisiti, con particolare riferimento alla “capitalizzazione degli interessi, per tacito consenso al loro reinvestimento”, deve richiamarsi il principio, già affermato da questa Corte, in base al quale la patrimonializzazione della rendita di un capitale non ne esclude la percezione, rappresentandone una modalità di utilizzo (cfr. Cass., 22/9/2003, n. 13995. Cfr, altresì, Cass., 20/2/2006, n. 3626, nonchè la recente Cass., 8 ottobre 2010, n. 20859).

Avuto riguardo alla particolare natura del rapporto, e alle difficoltà correlate alla sua qualificazione giuridica, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA