Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9160 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 10/04/2017, (ud. 15/12/2016, dep.10/04/2017),  n. 9160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7089-2011 proposto da:

S.P. C.F. (OMISSIS), che agisce in proprio,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARBIA 21, presso lo studio

dell’avvocato MARINA AGNOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato

PILERIO SPADAFORA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23, presso lo

studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUIDO ROSSI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2355/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/05/2010 R.G.N. 757/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega verbale Avvocato

S.P.;

udito l’Avvocato PETRASSI MAURO per delega verbale Avvocato PROIA

GIAMPIERO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 6.5.2010, la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda dell’Avv. Pilerio Spadafora volta al pagamento di somme asseritamente dovutegli a titolo di quote di ripartizione di cui al D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30, comma 2, maturate in relazione ai tre contratti di cessione dei crediti intervenuti tra il 1999 e il 2002 tra l’INPS e S.C.C.I. s.p.a..

Per la cassazione di questa pronuncia ha proposto ricorso l’Avv. Pilerio Spadafora affidandosi a quattro motivi, l’ultimo dei quali articolato in plurimi profili di censura. L’INPS ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

Con il primo e il secondo motivo, il ricorrente denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria ed altresì violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 13, del D.M. 5 novembre 1999, art. 4, (come modificato dal D.M. 2 dicembre 1999, art. 9), nonchè degli artt. 1362 ss. c.c., e del D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30, per avere la Corte di merito ritenuto che nè dal tenore della legge e dei decreti ministeriali nè da quello di alcuno dei contratti di cessione di crediti intervenuti tra l’INPS e S.C.C.I. s.p.a. in data 29.11.1999, 31.5.2001 e 18.7.2002 potesse evincersi la volontà del legislatore o delle parti contraenti di destinare il valore del 2% dei crediti recuperati per il tramite dell’Istituto alla remunerazione dell’attività difensiva svolta dai legali del medesimo.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, anche ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere la Corte territoriale ritenuto che nemmeno ai contratti collettivi integrativi per il personale dipendente dell’INPS stipulati il 4.6.2003 e il 19.12.2005 potesse attribuirsi valore di fonte del suo diritto.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, e art. 1988 c.c., per non avere la Corte territoriale considerato che la revoca da parte del Commissario straordinario dell’INPS della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 89 del 26.3.2002 (che aveva determinato di ripartire tra i professionisti dell’Area legale dell’Istituto l’importo di Euro 7.124.147,06, riveniente dal 2% trattenuto dall’INPS sui crediti recuperati giudizialmente per conto di S.C.C.I. s.p.a. nel biennio 2000-2001) non poteva nè estinguere l’obbligazione assunta dall’Istituto nei confronti dei propri dipendenti addetti all’Area legale, nè privare detta delibera quanto meno del valore di riconoscimento del debito, gravando conseguentemente sull’Istituto l’onere di dimostrare che il compenso forfetario in questione ricomprendesse effettivamente oneri di riscossione, aggi aggiuntivi, ecc.

Tutti i motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono infondati.

Questa Corte ha già avuto modo di statuire che il rimborso forfettario del 2%, previsto dal D.M. 5 novembre 1999, art. 4, a carico di S.C.C.I. s.p.a., spetta all’INPS e non all’Avvocatura dell’Istituto, trattandosi di compenso per gli oneri complessivamente sostenuti dall’ente per la riscossione dei crediti e non già di competenze dovute per l’attività legale, ai sensi del D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30, comma 2, a nulla rilevando la previsione del contratto collettivo integrativo del 4.6.2003, trattandosi di materia estranea alla competenza riservata alla contrattazione integrativa, e ferma, in ogni caso, l’inapplicabilità del contratto collettivo nazionale integrativo del 19 dicembre 2005 in assenza di espressa adesione del dipendente (Cass. n. 3243 del 2015). Trattasi di principio cui il Collegio intende dare continuità, resistendo esso a tutte le censure formulate in ricorso in quanto sostanzialmente iterative di quelle già negativamente scrutinate non solo dalla pronuncia cit., ma altresì da Cass. n. 3826 del 2016, che al riguardo ha per un verso precisato che quando un ente pubblico, a seguito di riesame delle circostanze, modifichi o ritiri l’atto di riconoscimento di un trattamento economico, ritenendolo non dovuto, non esercita alcun potere amministrativo di autotutela, ma pone in essere un atto di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro tipico del diritto privato, della cui conformità a diritto si deve giudicare secondo gli stessi principi che governerebbero il giudizio nei confronti di un datore di lavoro privato, e per un altro verso rilevato, con riguardo al caso di specie, che i plurimi motivi di illegittimità che affliggevano la delibera del Consiglio di amministrazione dell’INPS citata supra rendevano la revoca da parte del Commissario straordinario dell’Istituto un mero atto di conformazione all’ordinamento del pubblico impiego c.d. contrattualizzato, in cui vige il principio inderogabile secondo cui l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, da stipularsi secondo i criteri e le modalità previste nel titolo 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (in tal senso v. da ult. Cass. n. 12826 del 2016).

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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