Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9160 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. II, 02/04/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefania – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7042-2015 proposto da:

LA AUTO PRIMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA n.

37, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CAPECE, rappresentata e

difesa dall’avvocato STEFANO INTORCIA;

– ricorrente –

contro

D.V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI n. 44, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA RAPUANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMILLO CANCELLARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2317/2014 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 09/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso notificato il 16.3.2015 la società Auto Prima S.r.l. invoca la cassazione della decisione del Tribunale di Benevento n. 2317/2014, con la quale era stato respinto l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 1581/08.

Il ricorso per cassazione non contiene alcuna esposizione del fatto processuale, poichè la società Auto Prima S.r.l. si è limitata alla sola allegazione di copia della decisione impugnata, passando poi direttamente all’esposizione dei quattro motivi proposti.

Resiste con controricorso D.V.G., eccependo innanzitutto l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

La società ricorrente, infatti, ha totalmente omesso l’esposizione del fatto processuale, contravvenendo in tal modo alla precisa disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3. In proposito, occorre ribadire che “Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10072 del 24/04/2018, Rv.648165; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014, Rv.630843; cfr. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018, Rv.651277).

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.100 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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