Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 916 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 20/01/2021), n.916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8541/2019 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in Roma Via F Corridoni n. 25,

presso lo studio dell’avvocato Ciaralli Marco, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato D’Andrea Laura, Serena Emilio;

– ricorrente –

contro

– resistente –

avverso la sentenza n. 1544/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.S., cittadino del (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Bari, in data 11 settembre 2018, che ha rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza di rigetto della sua domanda di protezione internazionale e umanitaria, che il richiedente aveva motivato riferendo di essere stato picchiato perchè “mandingo” da due soldati che lo avevano accusato di essere oppositore del presidente J. e di essere stato consigliato da un conoscente di lasciare il paese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il primo motivo, denunciante l’inadeguatezza del colloquio presso la commissione territoriale ai fini di un compiuto e approfondito esame della vicenda personale, è inammissibile per difetto di specificità, non indicandosi quali sarebbero i fatti che il richiedente non aveva avuto la possibilità di esporre durante l’audizione dinanzi alla Commissione territoriale e le ragioni della loro decisività ai fini della valutazione della domanda di protezione, nè si precisa se e in che termini la doglianza sia stata avanzata dinanzi agli organi giurisdizionali;

il secondo motivo, riguardante il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, è inammissibile, essendo volto a sollecitare una impropria revisione di apprezzamenti di fatto operati dai giudici di merito, i quali hanno motivato a proposito dell’insussistenza del danno grave in caso di rimpatrio, in relazione a fatti risalenti nel tempo e non più attuali, essendo superata la pratica persecutoria nei confronti dei mandingo, a seguito della deposizione del presidente J.;

inammissibile è anche il terzo motivo, diretto a sollecitare una impropria revisione del giudizio di fatto a proposito della protezione umanitaria, avendo i giudici di merito escluso l’esistenza di condizioni di vulnerabilità del cittadino straniero;

il ricorso è inammissibile; non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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