Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 916 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 17/01/2020), n.916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

M.A., S.D. e S.A., rappresentati e

difesi, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso,

dall’Avv. Gianfranco Grassia, del Foro di Roma, il quale ha indicato

recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio,

alla via Rosa Govona n. 19 in Roma;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 2270, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Palermo il 23.06.2014 e pubblicata l’11.07.2014;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consiglier

Paolo Di Marzio.

LA CORTE OSSERVA:

Fatto

FATTI DI CAUSA

Sc.An., in data 30.04.2003 proponeva istanza di rimborso dell’importo di Euro 36.152,82, affermando trattarsi di una somma indebitamente trattenuta dall’INPDAP a titolo di ritenuta d’acconto, ai fini Irpef, sottoponendo a tributo gli importi corrisposti dall’Amministrazione finanziaria per rivalutazione monetaria ed interessi dovuti a seguito della riliquidazione del suo trattamento pensionistico.

Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, con ricorso del 3.10.2003, notificato al soppresso Ufficio delle Entrate di Palermo 1, il contribuente proponeva impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.

Il contribuente fondava la propria pretesa sulla sentenza n. 237 del 1998, pronunciata dalla Corte dei Conti che, a seguito della riliquidazione del trattamento pensionistico, gli aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione di somme a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi sul credito vantato, derivante dal rapporto di lavoro. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Commissione Tributaria Centrale, il contribuente adduceva la non assoggettabilità ad imposizione delle somme in questione, trattandosi, nella prospettazione della parte, di una obbligazione autonoma, anche se accessoria al credito di lavoro, pertanto esclusa dalla tassazione Irpef, non costituendo reddito. Le somme erogate erano state però tassate come se si fosse trattato di una componente della retribuzione, contestava il contribuente, conseguendone una trattenuta pari ad Euro 12.039,75 sulle somme erogate a titolo di rivalutazione monetaria, ed Euro 24.113,07 sugli interessi.

La CTP accoglieva il ricorso ed accordava al contribuente il rimborso richiesto.

L’Agenzia delle Entrate proponeva impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale siciliana che, ricostruita l’evoluzione giurisprudenziale in materia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva le doglianze dell’Ufficio appellante disponendo il rimborso delle somme relative alle ritenute applicate sulla rivalutazione monetaria, ma lo negava in relazione a quelle applicate sugli interessi.

Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto impugnazione per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. Resistono mediante controricorso M.A., S.D. e S.A., quali eredi del contribuente Sc.An., deceduto nelle more del giudizio di secondo grado.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, per ragioni logiche e sistematiche, occorre esaminare le doglianze proposte dai controricorrenti, i quali eccepiscono l’improcedibilità” ed “inammissibilità” del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, in conseguenza dello spirare del termine di legge per proporre impugnativa.

In particolare, essi affermano che “la sentenza impugnata è stata depositata l’11.07.2014 e mai notificata. Il ricorso in cassazione è stato notificato agli odierni resistenti in data 29.07.2015 e cioè 383 giorni successivi il deposito della sentenza de quo. La detta sentenza, in ottemperanza alla normativa sopra riportata (art. 327 c.p.c., comma 1) doveva essere impugnata entro sei mesi dal deposito e dunque non oltre il 23.02.2015, tenuto conto della sospensione dei termini processuali” (controric., p. 10 ss.).

Occorre allora premettere che l’impugnata sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo risulta non essere stata “mai notificata”, e la mancata notificazione ha comportato l’applicabilità del c.d. termine lungo di impugnazione, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.

Dalla relata di notifica risulta che copia conforme all’originale del ricorso per cassazione è stata spedita dall’Avv. Roberto De Felice, per conto dell’Avvocatura Generale dello Stato, il 27 luglio 2015 a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato a.r., ai sensi dell’art. 149 c.p.c. a M.A., S.D. e S.A., in qualità di eredi del contribuente deceduto Sc.An., e che, pertanto, la notifica è avvenuta regolarmente, nel domicilio eletto e presso il procuratore designato dagli odierni controricorrenti, in data 29 luglio 2015, mediante consegna a mani del “portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate”.

Secondo i controricorrenti, poichè la sentenza della CTR è stata depositata l’11.07.2014, il termine utile per proporre il ricorso per cassazione era di sei mesi, che sarebbero scaduti l’11.01.2015. Dovevano poi aggiungersi 31 giorni (a seguito dell’entrata in vigore della L. 10 novembre 2014, n. 162) di sospensione feriale dei termini processuali, e dunque il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 23.02.2015, primo giorno successivo non festivo (cadendo il giorno effettivo di scadenza, il 22.02.2015, di Domenica). Diversamente, il ricorso per cassazione era stato notificato il 29.07.2015, ed esso risulterebbe perciò intempestivo, in quanto notificato tardivamente, oltre la scadenza il termine di legge.

La doglianza, oltre a non essere completamente comprensibile il calcolo dei termini proposto dai controricorrenti, si rivela comunque infondata.

L’art. 327 c.p.c., comma 1, effettivamente dispone ora che l’impugnazione, anche per cassazione, non può proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, e non più un anno come in precedenza, ma la disposizione, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1, trova applicazione in relazione ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge. Nel caso di specie la ricorrente afferma che l’originario ricorso è stato introdotto il 3.10.2003, ed il dato non risulta contestato dai controricorrenti. Tenuto conto dell’applicazione della sospensione feriale (sent. CTR dep. 11.7.2014, + 1 anno + 31 giorni, sent. dep. l’11.7.2014, ricorso notificato il 29.7.2015), pertanto, l’impugnativa per cassazione proposta dall’Agenzia delle Entrate deve valutarsi tempestiva. Tanto premesso:

1.1. – Con il proprio motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate contesta alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia di essere incorsa nella violazione dell’art. 6 T.U.I.R., e dell’art. 49T.U.I.R., comma 2, avendo erroneamente ritenuto non suscettibili di imposizione gli importi liquidati a titolo di interessi sulle somme corrisposte in conseguenza della riliquidazione di un trattamento pensionistico.

2.1. – Mediante il suo motivo di impugnazione l’Ente impositore contesta, in relazione al profilo della violazione di legge, la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Palermo per aver ritenuto non applicabile alcuna imposizione sulle somme corrisposte a titolo di interessi sulla riliquidazione del trattamento pensionistico del contribuente.

In materia la Suprema Corte ha chiarito, pronunciando sulla specifica materia, che “in tema d’imposte sui redditi, gli interessi corrisposti in occasione della riliquidazione dell’indennità di buonuscita, operata con ritardo rispetto alla data di cessazione del servizio, costituiscono reddito da lavoro dipendente, assoggettabile a tassazione ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, indipendentemente dalle modifiche apportate dal D.L. n. 557 del 1993, art. 6, convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 1994, al pari di qualsiasi erogazione economica effettuata dal datore di lavoro e avente titolo diretto e immediato nel rapporto di lavoro”, Cass. sez. V, sent. 30.12.2009, n. 27902, non mancando di ribadire il concetto mediante la decisione richiamata dalla ricorrente, in cui ha statuito, più in generale, che “in tema di imposte sui redditi, gli interessi corrisposti sui crediti di lavoro per competenze arretrate costituiscono reddito da lavoro dipendente, assoggettabile a tassazione ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6 (così come modificato, con effetto dal 30 dicembre 1993, dal D.L.30 dicembre 1993, n. 557, art. 1, conv. con modifiche nella L. 26 febbraio 1994, n. 133), alla pari di qualsiasi erogazione economica che abbia titolo nel rapporto di lavoro, anche se maturati in epoca anteriore al 1994 ed indipendentemente dalle cause del ritardo nel pagamento, in quanto la percezione costituisce il momento decisivo ai fini dell’imposizione fiscale prevista dalla normativa citata, non sospettabile, peraltro, di incostituzionalità, essendo il discrimine temporale un elemento diversificatore idoneo a giustificare una differente regolamentazione di vicende simili”, Cass. sez. V, 2 9.2011, n. 19325 (conf. Cass. sez. V, sent. 9.3.2011, n. 5575).

Questo chiaro indirizzo interpretativo proposto dalla Corte di legittimità appare meritevole di essere confermato, non rinvenendosi ragioni, nella impugnata decisione della CTR e nell’argomentare degli odierni controricorrenti, per ritenere che gli interessi corrisposti in conseguenza della riliquidazione del trattamento pensionistico non abbiano titolo diretto e immediato nel rapporto di lavoro, elemento che costituisce il presupposto dell’assoggettamento all’imposizione.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, e la causa può essere decisa nel merito, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da esperire.

Sussistono giuste ragioni, in considerazione del mancato consolidarsi, nella materia trattata, di un orientamento della giurisprudenza di legittimità precedente la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, per dichiarare compensate tra le parti le spese dei gradi di merito. Le spese di lite del giudizio di cassazione seguono l’ordinaria regola della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti, che condanna alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Compensa fra le parti le spese di lite relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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