Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9159 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 21/04/2011), n.9159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Libero

Leonardi, n. 34, nello studio dell’Avv. Silvio Aliffi; rappresentato

e difeso dall’Avv. SFERRAZZO Sebastiano, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle Entrate

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, n.

4434/20/06 depositata in data 15 maggio 2006;

sentita la relazione della causa svolta alla Pubblica udienza del 19

dicembre 2010 dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso, e, in subordine, per il rigetto.

Fatto

1. – La Commissione tributaria centrale, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava il ricorso proposto d B.A. avverso la sentenza della Commissione di 2^ grado di Siracusa, con la quale veniva confermata la rideterrainazione, operata in prime cure, in L. 27.000.000 del reddito imponibile per l’anno 1985, mediante applicazione di una percentuale di ricarico del 30 per cento.

1.1 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il B., sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

2. – Deve preliminarmente rilevarsi come l’attività difensiva svolta dall’Agenzia delle Entrate, che non aveva partecipato al giudizio di merito in quanto introdotto prima del 1 gennaio 2001, ma che ha acquisito la qualità di litisconsorte necessario (Cass., 22 maggio 2008, n. 13149) abbia comportato la realizzazione della pienezza del contraddittorio, esimendo questa Corte dal disporne l’integrazione.

2.1 – Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. la Commissione centrale esaminato la questione inerente all’assenza di circostanze tali da far ritenere inattendibile la contabilità aziendale.

Viene in proposito formulato il seguente quesito di diritto.

“Statuisca la Corte Suprema di Cassazione se l’omessa statuizione su una eccezione di parte da parte del giudice del merito (nella specie l’omesso esame dell’eccezione relativa alle circostanze che potessero far ritenere inattendibile la contabilità aziendale) costituisce, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., inesistenza della decisione sul punto per la omissione di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto”.

2.2 – Il ricorso in esame, per come complessivamente formulato, deve essere dichiarato inammissibile. La censura formulata con l’unico motivo dedotto attiene a un vizio di omessa pronuncia: emergono, in proposito, plurimi profili di inammissibilità, sia per non essersi denunciato tale error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sia, soprattutto, per la formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c, ritenuto necessario anche in tale ipotesi (Cass., 23 febbraio 2009, n. 4329; Cass., 26 ottobre 2009, n. 22578), in termini assolutamente generici.

Per completezza di esposizione si osserva che la genericità del quesito corrisponde ad analoga connotazione de ricorso, nel quale non risultano adeguatamente rispettati i principi di specificità e di autosufficienza.

Come questa Corte ha costantemente ribadito, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o una eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’ autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass., 9 ottobre 2008, n. 24791;

Cass., 11 giugno 2008, n. 15462; Cass., 19 marzo 2007, n. 6361; la citata Cass. Sez. Un., n. 15781 del 2005).

2.4 – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorse consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA